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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 04923/2025

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi avverso la sentenza del 30/05/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palmi, decidendo ex art. 444 cod. proc pen. ha applicato pena detentiva, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 110 e 322 cod. pen. descritto nella imputazione e ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della somma sequestrata

2. Nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi si chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha disposto il dissequestro della somma di denaro sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro quale mezzo di esecuzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, il Giudice dell'udienza preliminare ha modificato la statuizione con ordinanza del 26 giugno 2024 ex art. 130 cod. proc pen. disponendo la confisca del denaro in sequestro.

Pertanto, venuta meno la disposizione impugnata, è cessato l'interesse del del ricorrente a agire, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Cosi decisa il 24/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] 6stanzo [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE VI PENALE- 6 F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi avverso la sentenza del 30/05/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palmi, decidendo ex art. 444 cod. proc pen. ha applicato pena detentiva, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 110 e 322 cod. pen. descritto nella imputazione e ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della somma sequestrata 2. Nel ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi si chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha disposto il dissequestro della somma di denaro sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro quale mezzo di esecuzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, il Giudice dell'udienza preliminare ha modificato la statuizione con ordinanza del 26 giugno 2024 ex art. 130 cod. proc pen. disponendo la confisca del denaro in sequestro. Pertanto, venuta meno la disposizione impugnata, è cessato l'interesse del del ricorrente a agire, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cosi decisa il 24/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] 6stanzo [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE VI PENALE- 6 F
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