CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, incentrato sulla consapevolezza della qualità di Carabiniere del soggetto intervenuto, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e comunque reitera deduzioni difensive senza alcun confronto critico con gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata, che ha dato conto del fatto che il Carabiniere si era subito qualificato e che poi erano intervenuti altri militari senza che la colluttazione avesse avuto immediatamente termine; Ritenuto che il secondo motivo è formulato in termini generici e senza specifico confronto con la motivazione, con cui si è escluso che la condotta, pervicace e protratta, avesse avuto minima offensività agli effetti dell'art. 131-bis a- cod. pen., . pur n relazione al delitto di lesioni; i Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente