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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 20466/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che h chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 13 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione alla liberazione condizionale.

Premesso che [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, era detenuto dal 26 novembre 2013 con fine pena in data 15 dicembre 2024, il Tribunale ha rilevato che il detenuto, in regime domiciliare, aveva tenuto condotta regolare, ma non aveva avviato un effettivo percorso di revisione critica del passato delinquenziale, e non si era attivato in condotte riparative, circostanze significative dell'assenza del "sicuro ravvedimento" richiesto dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82/1991 e difetto di motivazione della decisione.

L'ordinanza aveva ritenuto l'assenza del "sicuro ravvedimento", pur in presenza di elementi ritenuti come indicatori del ravvedimento, ma di tale assunto non aveva dato una specifica ed effettiva motivazione.

Era stata, poi, ritenuta ostativa l'assenza di condotte riparatorie in violazione dell'art. 16-nonies legge n. 82/1991, che non richiede l'adempimento delle obbligazioni civili ai fini della concessione della liberazione condizionale al collaboratore di giustizia, e della presunzione della condizione di indigenza del collaboratore.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.

L'ordinanza impugnata ha fondato la decisione sul rilievo dell'assenza dell'elemento del sicuro ravvedimento.

Dunque, il ricorso, innanzitutto, equivoca il contenuto della decisione, che non ha inteso richiedere una condotta risarcitoria ovvero riparatoria come ulteriore requisito di ammissibilità dell'istanza, bensì ha riscontrato l'assenza del ravvedimento anche dall'assenza di una condotta riparatoria.

Con riguardo, poi, alla sussistenza o meno dell'elemento costituito dal "sicuro ravvedimento", il Tribunale ha compiuto una complessiva valutazione della condotta più recente del condannato, ritenendo che il positivo andamento della detenzione domiciliare e il positivo inserimento sociale del condannato fossero elementi positivi, ma da soli non sufficienti a provare l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo di una effettiva e completa revisione critica di quanto commesso.

In particolare, con motivazione che sfugge alle censure consentite nel giudizio di legittimità, il Tribunale ha evidenziato che l'assenza di condotte riparatorie, anche in senso lato, nei confronti della collettività era un elemento significativo di una non completa revisione critica delle condotte criminose, che avevano determinato un elevato allarme sociale.

Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 22 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente niphi n . [OSCURATO:PERSONA] iclitr &WC, D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che h chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 13 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di ammissione alla liberazione condizionale. Premesso che [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, era detenuto dal 26 novembre 2013 con fine pena in data 15 dicembre 2024, il Tribunale ha rilevato che il detenuto, in regime domiciliare, aveva tenuto condotta regolare, ma non aveva avviato un effettivo percorso di revisione critica del passato delinquenziale, e non si era attivato in condotte riparative, circostanze significative dell'assenza del "sicuro ravvedimento" richiesto dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82/1991 e difetto di motivazione della decisione. L'ordinanza aveva ritenuto l'assenza del "sicuro ravvedimento", pur in presenza di elementi ritenuti come indicatori del ravvedimento, ma di tale assunto non aveva dato una specifica ed effettiva motivazione. Era stata, poi, ritenuta ostativa l'assenza di condotte riparatorie in violazione dell'art. 16-nonies legge n. 82/1991, che non richiede l'adempimento delle obbligazioni civili ai fini della concessione della liberazione condizionale al collaboratore di giustizia, e della presunzione della condizione di indigenza del collaboratore. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. L'ordinanza impugnata ha fondato la decisione sul rilievo dell'assenza dell'elemento del sicuro ravvedimento. Dunque, il ricorso, innanzitutto, equivoca il contenuto della decisione, che non ha inteso richiedere una condotta risarcitoria ovvero riparatoria come ulteriore requisito di ammissibilità dell'istanza, bensì ha riscontrato l'assenza del ravvedimento anche dall'assenza di una condotta riparatoria. Con riguardo, poi, alla sussistenza o meno dell'elemento costituito dal "sicuro ravvedimento", il Tribunale ha compiuto una complessiva valutazione della condotta più recente del condannato, ritenendo che il positivo andamento della detenzione domiciliare e il positivo inserimento sociale del condannato fossero elementi positivi, ma da soli non sufficienti a provare l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo di una effettiva e completa revisione critica di quanto commesso. In particolare, con motivazione che sfugge alle censure consentite nel giudizio di legittimità, il Tribunale ha evidenziato che l'assenza di condotte riparatorie, anche in senso lato, nei confronti della collettività era un elemento significativo di una non completa revisione critica delle condotte criminose, che avevano determinato un elevato allarme sociale. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente niphi n . [OSCURATO:PERSONA] iclitr &WC, D
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