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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16010/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25929/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) , che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di C ORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 37/2021 depositatoi l 27/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 2 della L. n. 89/2001 depositato il 10.12.2020 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alla Corte d'Appello di Campobasso l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Campobasso (procedimento n. 55/1987 RG iscritto a ruolo il 15.1.1987, al quale erano stati riuniti i procedimenti n.386/1987, 893/1987, 1161/1987, 1165/1987, 1167/1987, 1168/1987, 1206/1987, 140/1988, 272/1988, 291/1988, 606/1988 e 1105/1988 RG), promosso dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di diversi proprietari di immobili, ai fini dell'accertamento dell'insistenza dei loro immobili su beni di proprietà del demanio marittimo, e per ottenere la restituzione dei terreni con la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni, con contrapposte richieste di usucapione basate sull'assunto che i beni oggetto di causa facessero parte del patrimonio disponibile dello Stato e non del demanio marittimo, giudizio definito in primo grado con la sentenza n. 543/2009 del 23.9.2009, ed ancora pendente alla data del 10.12.2020 in secondo grado davanti alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n. 96/2010 RG iscritto a ruolo il 15.1.2010, al quale erano stati riuniti i procedimenti n.118/2010, 129/2010, 178/2010, 393/2010 e 408/2010 RG).

Con decreto n. 81/2021 del 25.2.2021 la Corte d'Appello di Campobasso determinava la durata irragionevole del processo in 23 anni, 8 mesi e 9 giorni ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di € 600,00 annui per i primi tre anni di ritardo e di €720,00 per ognuno degli anni successivi, per complessivi € 16.920,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento di € 2.135,81 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Con ricorso depositato il 22.3.2021 il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n. 67/2021 RG) lamentando l'ingiustificata parificazione della posizione dei ricorrenti, l'errata determinazione dell'irragionevole durata del processo, l'omessa valorizzazione dell'integrale soccombenza dei ricorrenti nei giudizi presupposti, della presenza in tali giudizi di più di 50 parti, in prevalenza rimaste contumaci, e l'omessa considerazione del vantaggio conseguito dai ricorrenti rimasti ad occupare senza titolo i terreni demaniali e chiedendo quindi la revoca del decreto n. 81/2021 del 25.2.2021 della Corte d'Appello di Campobasso ed il ricalcolo al minimo dell'indennizzo dovuto, con vittoria delle spese.

Si costituivano nel giudizio così introdotto gli opposti, che sostenevano la correttezza e congruità della liquidazione dell'indennizzo avvenuta, concludendo per il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese processuali del giudizio in favore del legale antistatario.

La Corte d'Appello di Campobasso col decreto n. 37/2021 del 27.5.2021, impugnato in questa sede, accoglieva parzialmente l'opposizione, ed in riforma dell'opposto decreto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dei seguenti indennizzi con gli interessi legali dalla domanda al saldo: € 2.400,00 ciascuno per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], € 2.600,00 ciascuno per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed €7.800,00 ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa rideterminazione dell'irragionevole durata del processo in 9 anni e 5 mesi per il giudizio di primo grado per i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in 4 anni e 6 mesi per il giudizio di secondo grado per tutti i ricorrenti e ritenendo che l'indennizzo spettasse anche a coloro che erano rimasti contumaci nel giudizio presupposto ed anche a coloro che si erano costituiti come eredi delle parti originarie per il tempo in cui si erano costituiti con attribuzione agli eredi di un'unica quota, e dichiarava compensate per metà le spese processuali, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della residua metà, determinata in € 3.310,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario.

Avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso hanno proposto ricorso principale notificato al Ministero della Giustizia il 14.10.2021 davanti alla Suprema Corte i ricorrenti in epigrafe trascritti facendo valere quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia in data 19.11.2021 ha affidato all'ufficiale postale per la notifica il controricorso e contestuale ricorso incidentale facendo valere due motivi.

Con controricorso al ricorso incidentale notificato il 14.12.2021 gli originari ricorrenti hanno resistito all'avverso ricorso incidentale.

Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2 comma 1 e 2 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Campobasso ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di primo grado di 9 anni e 5 mesi detraendo, oltre ai tre anni previsti dalla legge, dieci anni e tre mesi per rinvii richiesti dalle parti, per interruzioni del processo, per morte del procuratore e delle parti, ed ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di secondo grado di 4 anni e 6 mesi detraendo, oltre ai due anni previsti dalla legge, 4 anni e 6 mesi per rinvii richiesti dalle parti, laddove eventuali rinvii richiesti dalle parti non possono incidere sulla determinazione della ragionevole durata del processo in quanto é sempre dovere del giudice governare il processo e fare in modo che non ecceda i limiti della ragionevole durata, a meno che le richieste di rinvio non siano riconducibili ad intento dilatorio, o a negligenza delle parti, o ad abuso del diritto di difesa, il che nel caso di specie non era stato specificato.

Il motivo é infondato e va respinto anzitutto perché la Corte d'Appello nel decreto impugnato ha specificato che i periodi da detrarre dalla durata complessiva del processo di primo grado riportati nel quadro sinottico alle pagine 10, 11 e 12 dell'atto di opposizione del Ministero della Giustizia non sono stati contestati dagli opposti, dovendosi quindi ritenere pacifici e condivisibili, richiamando in tal senso la sentenza n. 12161/2012 della Corte di Cassazione, e che per il giudizio di secondo grado non é stata fatta oggetto di censura la durata non ragionevole determinata in 4 anni e 6 mesi.

A ciò va aggiunto che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, in detrazione dalla durata complessiva del processo, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento, in quanto se una parte, pur non avendolo richiesto, acconsente al rinvio richiesto da un'altra parte, anziché opporvisi, non può poi dolersene in sede di richiesta di indennizzo per irragionevole durata del processo (vedi in tal senso Cass.9.10.2019 n.25318; Cass. n. 12161/2012; Cass. n. 2251/2007; Cass. n. 4512/2004) sempre che si tratti di rinvii imputabili ad un intento dilatorio, o a negligente inerzia delle parti, o comunque ad un abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell'apparato giudiziario salvo che ricorrano particolari circostanze che spetta alla P.A. evidenziare riconducibili alla fisiologia del processo (vedi in tal senso Cass. n. 19176/2015; Cass. n. 6868/2011; Cass. n. 11307/2010; Cass. n. 24356/2006), ma é evidente che non essendo stato contestato nel giudizio di opposizione quale fosse la durata del periodo da detrarre al tempo complessivo del processo, non erano richieste ulteriori specifiche sulle cause dei singoli rinvii.

In ogni caso non é stato neppure dedotto puntualmente dai ricorrenti quali specifici tempi di rinvio sarebbero stati indebitamente scomputati dalla durata complessiva del processo presupposto ai fini della determinazione della durata irragionevole.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno richiesto l'indennizzo per la durata irragionevole del processo quali aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] senior, rimasto contumace nel procedimento n. 386/1987 RG del Tribunale di Campobasso (riunito a quello più antico n. 55/1987 RG) e deceduto il 21.2.1991, e iure proprio per il periodo successivo alla morte del dante causa e per il giudizio d'impugnazione, nel quale ultimo si sono personalmente costituiti.

Lamentano in particolare i ricorrenti, richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 585 del 14.1.2014, che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace, e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n. 2983 e del 13.12.2006 n. 26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa, che la Corte d'Appello diCampobasso non abbia riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo iure proprio fin dal decesso del loro dante causa (21.2.1991) e per tutto il giudizio di primo grado, anziché solo dalla loro costituzione nel giudizio d'impugnazione, e che abbia riconosciuto loro il diritto iure proprio all'indennizzo solo al superamento del termine ragionevole di durata del processo a decorrere dalla loro costituzione nel giudizio d'impugnazione.

Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 e dell'art. 111 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe erroneamente riconosciuto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio solo per il processo di secondo grado al quale hanno personalmente partecipato, e non per il giudizio di primo grado, nel quale i rispettivi danti causa ([OSCURATO:PERSONA] parte del procedimento n. 291/1988 RG dante causa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parti del procedimento n. 606/1988 RG danti causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano contumaci, pur spettando l'indennizzo per equa riparazione dell'irragionevole durata del processo anche al contumace (in tal senso si richiama Cass. sez. un. 14.1.2014 n. 585).

Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] (costituito nel procedimento n. 1206/1987 RG e deceduto il 2.12.1990), per avere la Corte d'Appello riconosciuto alla stessa l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto per il solo secondo grado di giudizio (4 anni e sei mesi) per complessivi € 2.400,00, negandolo invece per il giudizio di primo grado siaiure haereditatis per essere decorsi tra l'iscrizione a ruolo della causa (5.1.1987) al 2.12.1990 poco più di tre anni ai quali andavano sottratti 6 mesi e 28 giorni ed un mese e 13 giorni per i rinvii disposti su richiesta delle parti (28.4.1987 –

13.10. 1987 e 9.2.1988 –22.3.1988), residuando quindi un ritardo di 3 mesi e 29 giorni rispetto ai tre anni di durata previsti dalla legge, che non superando i sei mesi non giustificava alcun indennizzo, sia iure proprio perché il tempo intercorso tra la sua cos tituzione (25.2.2009) e la definizione del giudizio di primo grado (23.9.2009), inferiore ai sette mesi, non superava il termine di durata ragionevole previsto dalla legge 89/2001 per il giudizio di primo grado (tre anni).

Deducono in particolare i ricorrenti, richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 14.1.2014 n. 585 che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n. 2983 e del 13.12.2006 n. 26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa, che la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe dovuto riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] l'equa riparazione iure proprio non dalla sua formale costituzione nel giudizio di primo grado (25.2.2009), ma dalla morte del suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, relativi all'ammontare dell'indennizzo spettante a singoli ricorrenti, devono ritenersi assorbiti in ragione dell'accoglimento del ricorso incidentale concernente anche l'an debeatur.

Col primo articolato motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. l'omesso esame su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti e l'omessa motivazione, in quanto la Corte d'Appello di Campobasso nel provvedimento impugnato, pur ridimensionando l'indennizzo riconosciuto ai ricorrenti nel decreto n.81/2021 del 25.2.2021, ha tenuto fermo il moltiplicatore annuo di € 600,00, già riconosciuto nella fase monitoria, disattendendo completamente quanto eccepito dal Ministero nei motivi 3 e 4 dell'opposizione, e non considerando ai fini della riduzione dell'indennizzo dovuto l'integrale soccombenza degli istanti nel giudizio presupposto in cui sono stati tutti condannati al rilascio dei fondi abusivamente occupati ed a corrispondere rilevanti indennità per occupazione sine titulo di terreni del demanio marittimo (con riduzione del 30% ex art. 2 bis comma 1 ter della L. n. 89/2001), la presenza in tale giudizio di un numero di parti superiore a cinquanta (con riduzione del 40% ex art. 2 biscomma 1 bis della L. n. 89/2001) in gran parte contumaci (circostanza da valorizzare per l'influenza sui tempi di definizione del procedimento ex art. 2 comma 2° della L. n. 89/2001 secondo la sentenza n. 585 del 14.1.2014 delle sezioni unite della Corte di Cassazione), ed ai fini dell'eventuale esclusione totale dell'indennizzo almeno per il giudizio di secondo grado il vantaggio da essi conseguito per l'irragionevole protrarsi del giudizio per avere continuato a fruire medio tempore di suoli occupati abusivamente (ex art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001), non tenendo conto della complessità superiore alla media del giudizio presupposto (85 parti nel giudizio di appello), non essendo stato neppure impiegato il moltiplicatore di € 500,00 annui in genere indicato dalla giurisprudenza di legittimità (formatasi prima della novella legislativa del 2012) con riguardo a procedimenti di durata ultra decennale.

Col secondo motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c., in quanto i ricorrenti con ripetute richieste di rinvio nel giudizio presupposto hanno tratto vantaggio dal differimento della decisione che li avrebbe poi condannati al rilascio dei fondi occupati senza titolo ed all'abbattimento di fabbricati insistenti sui terreni di demanio marittimo abusivamente occupati ed al risarcimento dei danni, continuando a godere nelle more i fondi ed i fabbricati, per cui almeno per il giudizio di impugnazione la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe dovuto rigettare totalmente la richiesta indennitaria ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001, con tutte le conseguenze di legge e col favore delle spese.

I due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente, in quanto entrambi relativi all'omesso esame e motivazione della Corte d'Appello su fatti oggetto di discussione tra le parti specificamente dedotti coi motivi 3 e 4 dell'opposizione dal Ministero dellaGiustizia che avrebbero potuto portare all'esclusione del danno da irragionevole durata del processo presupposto ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies della L. n. 89/2001 (vantaggio dei ricorrenti per l'irragionevole protrarsi del giudizio per avere continuato a fruire medio tempore di suoli occupati abusivamente), o alla riduzione dell'indennizzo determinato in € 600,00 annui ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001 (numero di parti superiore a cinquanta) e dell'art. 2 bis comma 1 ter della L. n. 89/2001 (soccombenza totale dei ricorrenti nel giudizio presupposto), sono fondati.

Ed invero la Corte d'Appello di Campobasso si é limitata nel provvedimento impugnato ad indicare, con motivazione stereotipata ed oscura, che non andava riconosciuto alcun incremento e/o attribuita alcuna diminuzione ex art. 2 bis della L. n.89/2001 in quanto i relativi presupposti ben potevano compensarsi tra loro, senza indicare quali elementi avrebbero giustificato un incremento dell'indennizzo, non essendone stato dedotto alcuno, e quindi per quale ragione, il numero delle parti superiore a cinquanta, invocato dal Ministero ex art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001, e la totale soccombenza dei ricorrenti nel giudizio presupposto, invocata dal Ministero ex art. 2 bis comma 1 ter della L. n. 89/2001, previsti entrambi dall'art. 2 bis della L. n. 89/2001, non avrebbero dovuto determinare una riduzione dell'indennizzo che già in fase monitoria era stato fissato in € 600,00 annui, in tal modo omettendo di considerare i due fatti specifici dedotti dal Ministero a supporto della richiesta riduzione del moltiplicatore annuo da utilizzare per la determinazione dell'indennizzo e di fornire una motivazione sia pur minima sugli stessi.

La stessa Corte d'Appello, ha poi indicato, che le soluzioni adottate dovevano ritenersi assorbenti delle questioni poste dal Ministero col terzo e quarto motivo di opposizione, che per tale ragione avrebbe omesso di scrutinare, ma così facendo ha omesso di considerare, adducendo una motivazione meramente apparente, il vantaggio derivato ai ricorrenti dal protrarsi irragionevole, e spesso su loro richiesta, del giudizio presupposto, che aveva consentito loro di continuare a godere nelle more del giudizio dei terreni e sovrastanti fabbricati ubicati sul demanio marittimo e che avrebbe potuto portare addirittura al escludere totalmente l'indennizzo ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies della L. n. 89/2001.

Fuori luogo é del resto il richiamo effettuato all'assorbimento, in quanto le motivazioni in precedenza fornite dalla Corte d'Appello nel decreto impugnato non avevano riguardato (salvo quella meramente apparente sulla compensazione sopra esaminata) i fatti specificamente dedotti dal Ministero della Giustizia nei motivi 3 e 4 dell'opposizione, e neppure era stato indicato che l'importo del moltiplicatore scelto di €600,00 annui era stato determinato dalla considerazione della particolare complessità del giudizio (anche per il numero delle parti), dell'esito del giudizio presupposto e dei vantaggi derivati ai ricorrenti dalla sua protrazione irragionevole, ed il riconoscimento dell'indennizzo nel dispositivo evidentemente non privava di rilievo le questioni dell'esclusione, o della riduzione dello stesso poste specificamente dal Ministero opponente sulle quali nessuna concreta motivazione é stata fornita.

Il decreto va quindi cassato con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spesedel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25929/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) , che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di C ORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 37/2021 depositatoi l 27/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 2 della L. n. 89/2001 depositato il 10.12.2020 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alla Corte d'Appello di Campobasso l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Campobasso (procedimento n. 55/1987 RG iscritto a ruolo il 15.1.1987, al quale erano stati riuniti i procedimenti n.386/1987, 893/1987, 1161/1987, 1165/1987, 1167/1987, 1168/1987, 1206/1987, 140/1988, 272/1988, 291/1988, 606/1988 e 1105/1988 RG), promosso dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di diversi proprietari di immobili, ai fini dell'accertamento dell'insistenza dei loro immobili su beni di proprietà del demanio marittimo, e per ottenere la restituzione dei terreni con la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni, con contrapposte richieste di usucapione basate sull'assunto che i beni oggetto di causa facessero parte del patrimonio disponibile dello Stato e non del demanio marittimo, giudizio definito in primo grado con la sentenza n. 543/2009 del 23.9.2009, ed ancora pendente alla data del 10.12.2020 in secondo grado davanti alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n. 96/2010 RG iscritto a ruolo il 15.1.2010, al quale erano stati riuniti i procedimenti n.118/2010, 129/2010, 178/2010, 393/2010 e 408/2010 RG). Con decreto n. 81/2021 del 25.2.2021 la Corte d'Appello di Campobasso determinava la durata irragionevole del processo in 23 anni, 8 mesi e 9 giorni ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di € 600,00 annui per i primi tre anni di ritardo e di €720,00 per ognuno degli anni successivi, per complessivi € 16.920,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento di € 2.135,81 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con ricorso depositato il 22.3.2021 il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter della L. n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Campobasso (proc. n. 67/2021 RG) lamentando l'ingiustificata parificazione della posizione dei ricorrenti, l'errata determinazione dell'irragionevole durata del processo, l'omessa valorizzazione dell'integrale soccombenza dei ricorrenti nei giudizi presupposti, della presenza in tali giudizi di più di 50 parti, in prevalenza rimaste contumaci, e l'omessa considerazione del vantaggio conseguito dai ricorrenti rimasti ad occupare senza titolo i terreni demaniali e chiedendo quindi la revoca del decreto n. 81/2021 del 25.2.2021 della Corte d'Appello di Campobasso ed il ricalcolo al minimo dell'indennizzo dovuto, con vittoria delle spese. Si costituivano nel giudizio così introdotto gli opposti, che sostenevano la correttezza e congruità della liquidazione dell'indennizzo avvenuta, concludendo per il rigetto dell'opposizione con distrazione delle spese processuali del giudizio in favore del legale antistatario. La Corte d'Appello di Campobasso col decreto n. 37/2021 del 27.5.2021, impugnato in questa sede, accoglieva parzialmente l'opposizione, ed in riforma dell'opposto decreto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dei seguenti indennizzi con gli interessi legali dalla domanda al saldo: € 2.400,00 ciascuno per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], € 2.600,00 ciascuno per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed €7.800,00 ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa rideterminazione dell'irragionevole durata del processo in 9 anni e 5 mesi per il giudizio di primo grado per i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in 4 anni e 6 mesi per il giudizio di secondo grado per tutti i ricorrenti e ritenendo che l'indennizzo spettasse anche a coloro che erano rimasti contumaci nel giudizio presupposto ed anche a coloro che si erano costituiti come eredi delle parti originarie per il tempo in cui si erano costituiti con attribuzione agli eredi di un'unica quota, e dichiarava compensate per metà le spese processuali, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della residua metà, determinata in € 3.310,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario. Avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso hanno proposto ricorso principale notificato al Ministero della Giustizia il 14.10.2021 davanti alla Suprema Corte i ricorrenti in epigrafe trascritti facendo valere quattro motivi. Il Ministero della Giustizia in data 19.11.2021 ha affidato all'ufficiale postale per la notifica il controricorso e contestuale ricorso incidentale facendo valere due motivi. Con controricorso al ricorso incidentale notificato il 14.12.2021 gli originari ricorrenti hanno resistito all'avverso ricorso incidentale. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2 comma 1 e 2 della L. 24.3.2001 n. 89 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Campobasso ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di primo grado di 9 anni e 5 mesi detraendo, oltre ai tre anni previsti dalla legge, dieci anni e tre mesi per rinvii richiesti dalle parti, per interruzioni del processo, per morte del procuratore e delle parti, ed ha riconosciuto una durata non ragionevole del giudizio di secondo grado di 4 anni e 6 mesi detraendo, oltre ai due anni previsti dalla legge, 4 anni e 6 mesi per rinvii richiesti dalle parti, laddove eventuali rinvii richiesti dalle parti non possono incidere sulla determinazione della ragionevole durata del processo in quanto é sempre dovere del giudice governare il processo e fare in modo che non ecceda i limiti della ragionevole durata, a meno che le richieste di rinvio non siano riconducibili ad intento dilatorio, o a negligenza delle parti, o ad abuso del diritto di difesa, il che nel caso di specie non era stato specificato. Il motivo é infondato e va respinto anzitutto perché la Corte d'Appello nel decreto impugnato ha specificato che i periodi da detrarre dalla durata complessiva del processo di primo grado riportati nel quadro sinottico alle pagine 10, 11 e 12 dell'atto di opposizione del Ministero della Giustizia non sono stati contestati dagli opposti, dovendosi quindi ritenere pacifici e condivisibili, richiamando in tal senso la sentenza n. 12161/2012 della Corte di Cassazione, e che per il giudizio di secondo grado non é stata fatta oggetto di censura la durata non ragionevole determinata in 4 anni e 6 mesi. A ciò va aggiunto che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, in detrazione dalla durata complessiva del processo, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento, in quanto se una parte, pur non avendolo richiesto, acconsente al rinvio richiesto da un'altra parte, anziché opporvisi, non può poi dolersene in sede di richiesta di indennizzo per irragionevole durata del processo (vedi in tal senso Cass.9.10.2019 n.25318; Cass. n. 12161/2012; Cass. n. 2251/2007; Cass. n. 4512/2004) sempre che si tratti di rinvii imputabili ad un intento dilatorio, o a negligente inerzia delle parti, o comunque ad un abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell'apparato giudiziario salvo che ricorrano particolari circostanze che spetta alla P.A. evidenziare riconducibili alla fisiologia del processo (vedi in tal senso Cass. n. 19176/2015; Cass. n. 6868/2011; Cass. n. 11307/2010; Cass. n. 24356/2006), ma é evidente che non essendo stato contestato nel giudizio di opposizione quale fosse la durata del periodo da detrarre al tempo complessivo del processo, non erano richieste ulteriori specifiche sulle cause dei singoli rinvii. In ogni caso non é stato neppure dedotto puntualmente dai ricorrenti quali specifici tempi di rinvio sarebbero stati indebitamente scomputati dalla durata complessiva del processo presupposto ai fini della determinazione della durata irragionevole. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno richiesto l'indennizzo per la durata irragionevole del processo quali aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] senior, rimasto contumace nel procedimento n. 386/1987 RG del Tribunale di Campobasso (riunito a quello più antico n. 55/1987 RG) e deceduto il 21.2.1991, e iure proprio per il periodo successivo alla morte del dante causa e per il giudizio d'impugnazione, nel quale ultimo si sono personalmente costituiti. Lamentano in particolare i ricorrenti, richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 585 del 14.1.2014, che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace, e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n. 2983 e del 13.12.2006 n. 26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa, che la Corte d'Appello diCampobasso non abbia riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo iure proprio fin dal decesso del loro dante causa (21.2.1991) e per tutto il giudizio di primo grado, anziché solo dalla loro costituzione nel giudizio d'impugnazione, e che abbia riconosciuto loro il diritto iure proprio all'indennizzo solo al superamento del termine ragionevole di durata del processo a decorrere dalla loro costituzione nel giudizio d'impugnazione. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 e dell'art. 111 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe erroneamente riconosciuto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio solo per il processo di secondo grado al quale hanno personalmente partecipato, e non per il giudizio di primo grado, nel quale i rispettivi danti causa ([OSCURATO:PERSONA] parte del procedimento n. 291/1988 RG dante causa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parti del procedimento n. 606/1988 RG danti causa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano contumaci, pur spettando l'indennizzo per equa riparazione dell'irragionevole durata del processo anche al contumace (in tal senso si richiama Cass. sez. un. 14.1.2014 n. 585). Col quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] (costituito nel procedimento n. 1206/1987 RG e deceduto il 2.12.1990), per avere la Corte d'Appello riconosciuto alla stessa l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto per il solo secondo grado di giudizio (4 anni e sei mesi) per complessivi € 2.400,00, negandolo invece per il giudizio di primo grado siaiure haereditatis per essere decorsi tra l'iscrizione a ruolo della causa (5.1.1987) al 2.12.1990 poco più di tre anni ai quali andavano sottratti 6 mesi e 28 giorni ed un mese e 13 giorni per i rinvii disposti su richiesta delle parti (28.4.1987 – 13.10. 1987 e 9.2.1988 –22.3.1988), residuando quindi un ritardo di 3 mesi e 29 giorni rispetto ai tre anni di durata previsti dalla legge, che non superando i sei mesi non giustificava alcun indennizzo, sia iure proprio perché il tempo intercorso tra la sua cos tituzione (25.2.2009) e la definizione del giudizio di primo grado (23.9.2009), inferiore ai sette mesi, non superava il termine di durata ragionevole previsto dalla legge 89/2001 per il giudizio di primo grado (tre anni). Deducono in particolare i ricorrenti, richiamando la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 14.1.2014 n. 585 che ha riconosciuto l'indennizzabilità dell'irragionevole durata del processo anche al contumace e le sentenze della Corte di Cassazione del 7.2.2008 n. 2983 e del 13.12.2006 n. 26686, che hanno ritenuto la legittimazione dell'erede a chiedere l'indennizzo iure proprio anche per il periodo successivo alla morte del suo dante causa, che la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe dovuto riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] l'equa riparazione iure proprio non dalla sua formale costituzione nel giudizio di primo grado (25.2.2009), ma dalla morte del suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, relativi all'ammontare dell'indennizzo spettante a singoli ricorrenti, devono ritenersi assorbiti in ragione dell'accoglimento del ricorso incidentale concernente anche l'an debeatur. Col primo articolato motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. l'omesso esame su un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti e l'omessa motivazione, in quanto la Corte d'Appello di Campobasso nel provvedimento impugnato, pur ridimensionando l'indennizzo riconosciuto ai ricorrenti nel decreto n.81/2021 del 25.2.2021, ha tenuto fermo il moltiplicatore annuo di € 600,00, già riconosciuto nella fase monitoria, disattendendo completamente quanto eccepito dal Ministero nei motivi 3 e 4 dell'opposizione, e non considerando ai fini della riduzione dell'indennizzo dovuto l'integrale soccombenza degli istanti nel giudizio presupposto in cui sono stati tutti condannati al rilascio dei fondi abusivamente occupati ed a corrispondere rilevanti indennità per occupazione sine titulo di terreni del demanio marittimo (con riduzione del 30% ex art. 2 bis comma 1 ter della L. n. 89/2001), la presenza in tale giudizio di un numero di parti superiore a cinquanta (con riduzione del 40% ex art. 2 biscomma 1 bis della L. n. 89/2001) in gran parte contumaci (circostanza da valorizzare per l'influenza sui tempi di definizione del procedimento ex art. 2 comma 2° della L. n. 89/2001 secondo la sentenza n. 585 del 14.1.2014 delle sezioni unite della Corte di Cassazione), ed ai fini dell'eventuale esclusione totale dell'indennizzo almeno per il giudizio di secondo grado il vantaggio da essi conseguito per l'irragionevole protrarsi del giudizio per avere continuato a fruire medio tempore di suoli occupati abusivamente (ex art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001), non tenendo conto della complessità superiore alla media del giudizio presupposto (85 parti nel giudizio di appello), non essendo stato neppure impiegato il moltiplicatore di € 500,00 annui in genere indicato dalla giurisprudenza di legittimità (formatasi prima della novella legislativa del 2012) con riguardo a procedimenti di durata ultra decennale. Col secondo motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001 in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c., in quanto i ricorrenti con ripetute richieste di rinvio nel giudizio presupposto hanno tratto vantaggio dal differimento della decisione che li avrebbe poi condannati al rilascio dei fondi occupati senza titolo ed all'abbattimento di fabbricati insistenti sui terreni di demanio marittimo abusivamente occupati ed al risarcimento dei danni, continuando a godere nelle more i fondi ed i fabbricati, per cui almeno per il giudizio di impugnazione la Corte d'Appello di Campobasso avrebbe dovuto rigettare totalmente la richiesta indennitaria ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies L. n. 89/2001, con tutte le conseguenze di legge e col favore delle spese. I due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente, in quanto entrambi relativi all'omesso esame e motivazione della Corte d'Appello su fatti oggetto di discussione tra le parti specificamente dedotti coi motivi 3 e 4 dell'opposizione dal Ministero dellaGiustizia che avrebbero potuto portare all'esclusione del danno da irragionevole durata del processo presupposto ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies della L. n. 89/2001 (vantaggio dei ricorrenti per l'irragionevole protrarsi del giudizio per avere continuato a fruire medio tempore di suoli occupati abusivamente), o alla riduzione dell'indennizzo determinato in € 600,00 annui ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001 (numero di parti superiore a cinquanta) e dell'art. 2 bis comma 1 ter della L. n. 89/2001 (soccombenza totale dei ricorrenti nel giudizio presupposto), sono fondati. Ed invero la Corte d'Appello di Campobasso si é limitata nel provvedimento impugnato ad indicare, con motivazione stereotipata ed oscura, che non andava riconosciuto alcun incremento e/o attribuita alcuna diminuzione ex art. 2 bis della L. n.89/2001 in quanto i relativi presupposti ben potevano compensarsi tra loro, senza indicare quali elementi avrebbero giustificato un incremento dell'indennizzo, non essendone stato dedotto alcuno, e quindi per quale ragione, il numero delle parti superiore a cinquanta, invocato dal Ministero ex art. 2 bis comma 1 bis della L. n. 89/2001, e la totale soccombenza dei ricorrenti nel giudizio presupposto, invocata dal Ministero ex art. 2 bis comma 1 ter della L. n. 89/2001, previsti entrambi dall'art. 2 bis della L. n. 89/2001, non avrebbero dovuto determinare una riduzione dell'indennizzo che già in fase monitoria era stato fissato in € 600,00 annui, in tal modo omettendo di considerare i due fatti specifici dedotti dal Ministero a supporto della richiesta riduzione del moltiplicatore annuo da utilizzare per la determinazione dell'indennizzo e di fornire una motivazione sia pur minima sugli stessi. La stessa Corte d'Appello, ha poi indicato, che le soluzioni adottate dovevano ritenersi assorbenti delle questioni poste dal Ministero col terzo e quarto motivo di opposizione, che per tale ragione avrebbe omesso di scrutinare, ma così facendo ha omesso di considerare, adducendo una motivazione meramente apparente, il vantaggio derivato ai ricorrenti dal protrarsi irragionevole, e spesso su loro richiesta, del giudizio presupposto, che aveva consentito loro di continuare a godere nelle more del giudizio dei terreni e sovrastanti fabbricati ubicati sul demanio marittimo e che avrebbe potuto portare addirittura al escludere totalmente l'indennizzo ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies della L. n. 89/2001. Fuori luogo é del resto il richiamo effettuato all'assorbimento, in quanto le motivazioni in precedenza fornite dalla Corte d'Appello nel decreto impugnato non avevano riguardato (salvo quella meramente apparente sulla compensazione sopra esaminata) i fatti specificamente dedotti dal Ministero della Giustizia nei motivi 3 e 4 dell'opposizione, e neppure era stato indicato che l'importo del moltiplicatore scelto di €600,00 annui era stato determinato dalla considerazione della particolare complessità del giudizio (anche per il numero delle parti), dell'esito del giudizio presupposto e dei vantaggi derivati ai ricorrenti dalla sua protrazione irragionevole, ed il riconoscimento dell'indennizzo nel dispositivo evidentemente non privava di rilievo le questioni dell'esclusione, o della riduzione dello stesso poste specificamente dal Ministero opponente sulle quali nessuna concreta motivazione é stata fornita. Il decreto va quindi cassato con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spesedel presente giudizio. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda
Decreto Cassazione n. 16010/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris