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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38858/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 16 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa il 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Nuoro, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di un anno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver occultato la fattura 1090/2013 emessa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo di euro 84.300,00 oltre IVA, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" della quale l'imputata era titolare.

Rilevato che i tre motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata per violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda, sottolineando come l'imputata, quale soggetto titolare della ditta individuale che aveva emesso la fattura, aveva anche l'obbligo di conservarla, mentre la circostanza che, oltre alla fattura in contestazione, ne mancassero anche delle altre, di importo meno elevato, non consentiva di ritenere che dette fatture fossero state smarrite dalla commercialista, rappresentando quest'ultima ipotesi una mera congettura sollevata dalla difesa; mentre, differentemente da quanto sostenuto in ricorso, la richiesta di produrre le fatture mancanti, non la contabilità in generale, immediatamente dopo averne accertato l'esistenza all'esito dei controlli incrociati, era stata rivolta dagli agenti accertatori all'imputata, perché quest'ultima non aveva delegato a tal fine la sua consulente contabile, senza che le fatture richieste fossero state successivamente prodotte.

Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde.

Osservato, inoltre, che i giudici di merito hanno anche spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi sussistente il dolo, dovendosi in proposito richiamare l'insegnamento di legittimità secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616), prova certamente acquisita nel caso in esame.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), mentre il riferimento alla confisca contenuto in ricorso, oltre che generico, è nuovo, non essendo stato sollevato come motivo di appello, perché non richiamato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, del 16 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa il 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Nuoro, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di un anno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver occultato la fattura 1090/2013 emessa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo di euro 84.300,00 oltre IVA, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" della quale l'imputata era titolare. Rilevato che i tre motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata per violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda, sottolineando come l'imputata, quale soggetto titolare della ditta individuale che aveva emesso la fattura, aveva anche l'obbligo di conservarla, mentre la circostanza che, oltre alla fattura in contestazione, ne mancassero anche delle altre, di importo meno elevato, non consentiva di ritenere che dette fatture fossero state smarrite dalla commercialista, rappresentando quest'ultima ipotesi una mera congettura sollevata dalla difesa; mentre, differentemente da quanto sostenuto in ricorso, la richiesta di produrre le fatture mancanti, non la contabilità in generale, immediatamente dopo averne accertato l'esistenza all'esito dei controlli incrociati, era stata rivolta dagli agenti accertatori all'imputata, perché quest'ultima non aveva delegato a tal fine la sua consulente contabile, senza che le fatture richieste fossero state successivamente prodotte. Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Osservato, inoltre, che i giudici di merito hanno anche spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi sussistente il dolo, dovendosi in proposito richiamare l'insegnamento di legittimità secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616), prova certamente acquisita nel caso in esame. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), mentre il riferimento alla confisca contenuto in ricorso, oltre che generico, è nuovo, non essendo stato sollevato come motivo di appello, perché non richiamato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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