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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32785/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, in data 6 dicembre 2023, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], appellante avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, in parziale riforma, ha revocato la confisca del denaro in sequestro ordinando la restituzione all'avente diritto, confermando nel resto. 1.1 II Gip del Tribunale di Napoli, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato il Pugliese, in relazione alla detenzione di 4,15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (principio attivo pari a 3,9 da cui erano ricavabili 26,1 dosi), 39,30 grammi di hashish (con principio attivo di grammi 12,3 da cui erano ricavabili 492 dosi) nonché 14,30 grammi di marijuana (principio attivo pari a grammi 1.66 da cui erano ricavabili 66,4 dosi), alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata recidiva reiterata, specifica e infra- quinquennale con l'aumento per la continuazione.

2. Propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia articolando tre motivi con i quali deduce:

2.1. violazione di legge e di vizio di motivazione quanto al mancato inquadramento della condotta del Pugliese nell'alveo di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 benché i quantitativi trattati rientrassero nelle soglie che la Corte di legittimità riconduce ad una minima offensività del fatto.

La Corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe dovuto procedere alla disamina di tutti gli indici di riferimento e non lasciarsi fuorviare dal numero di dosi medie singole ricavabili; al contrario, si è fatto riferimento al peso lordo della sostanza detenuta, valorizzando, tra l'altro, la presenza di un sistema di videosorveglianza all'esterno dell'abitazione dell'imputato.

Si rimarca poi che Pugliese ha recuperato la droga dalla propria camera da letto, senza particolare occultamento della stessa.

2.2. Con il secondo motivo si contesta la mancata esclusione della recidiva in violazione dell'art. 99 comma 4 cod. pen. e vizio di motivazione.

Nel caso in esame non è stato apportato l'aumento della recidiva non perché esclusa ma solo perché elisa dal primo giudice, in quanto bilanciata in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio.

3. La Procura Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2. Lamenta il difensore, con censure assolutamente generiche che non si confrontano con le argomentazioni affatto illogiche spese dalla Corte territoriale, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90.

Con impianto argomentativo puntuale, coerente e privo di discrasie logiche hanno rilevato i giudici della Corte territoriale che Pugliese svolgeva una attività di spaccio "non certamente rudimentale" presso la propria abitazione alla quale aveva apposto delle telecamere al fine di operare "un controllo e un filtro di accesso degli acquirenti e sorvegliare l'arrivo delle forze dell'ordine".

Inoltre, è stata posta in evidenza la presenza di materiale per il confezionamento, la diversità delle sostanze stupefacenti denotando la capacità di intercettare un "mercato variegato e non ridotto", all'interno della propria in casa, attraverso una attività di spaccio "non certamente rudimentale" Si tratta di argomenti che, ad una valutazione complessiva del fatto, volta a soppesarne l'offensività, non rimangono intaccati dall'argomento speso dal difensore secondo il quale i quantitativi trattati dal Pugliese, rientravano nelle soglie che "di regola" la giurisprudenza di legittimità riconduce ad una minimale offensività del fatto.

La Corte territoriale, dunque, ha fatto buon gverno dei principi giurisprudenziali che consentono di escludere una minimale offensività del fatto anche solo in ragione di un parametro prevalente per la sua decisività.

Sul punto, questa Corte, con insegnamento costante, ha affermato che "in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma quinto D.P.R. n. 309/90 anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 d.l. 2014) può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dato dal qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio" Sez. 3 n. 23945 del 29/4/2014 rv. 263651).

La censura è, dunque, manifestamente infondata a fronte di una valutazione concernente non solo il dato esplicitato concernente il quantitativo ma anche delle ulteriori considerazioni svolte circa la disponbilità di diversi tipi di stupefacente oltre che della comprovata capacità dell'imputato di diffondere in modo non episodico né occasionale, sostanza stupefacente.

3. Merita accoglimento il secondo motivo.

La Corte territoriale, che pure in premessa ha riportato in sintesi lo specifico motivo di appello proposto, con il quale si chiedeva l'esclusione della recidiva, ha totalmente omesso di motivare sul punto.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza sul punto specifico, avendo interesse l'imputato - che pure ne aveva fatto espresso oggetto di impugnazione - a conoscere i criteri di applicazione della legge ai fini dell'art. 99 co. 4 cod. proc. pen.. 4.Rimane assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio, alla luce dell'accoglimento del precedente motivo, non senza rilevare che dalla motivazione complessiva della sentenza si desume che la Corte territoriale ha condiviso le valutazioni espletate dal primo giudice in conformità ai parametri ex art. 133 cod. pen., a fronte di una doglianza aspecifica che afferisce alla circostanza che il primo giudice non ha preso le mosse dal minimo edittale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.

Rigetta il ricorso nel resto.

Deciso il 6 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in data 6 dicembre 2023, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], appellante avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, in parziale riforma, ha revocato la confisca del denaro in sequestro ordinando la restituzione all'avente diritto, confermando nel resto. 1.1 II Gip del Tribunale di Napoli, in esito al giudizio abbreviato, aveva condannato il Pugliese, in relazione alla detenzione di 4,15 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (principio attivo pari a 3,9 da cui erano ricavabili 26,1 dosi), 39,30 grammi di hashish (con principio attivo di grammi 12,3 da cui erano ricavabili 492 dosi) nonché 14,30 grammi di marijuana (principio attivo pari a grammi 1.66 da cui erano ricavabili 66,4 dosi), alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata recidiva reiterata, specifica e infra- quinquennale con l'aumento per la continuazione. 2. Propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia articolando tre motivi con i quali deduce: 2.1. violazione di legge e di vizio di motivazione quanto al mancato inquadramento della condotta del Pugliese nell'alveo di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 benché i quantitativi trattati rientrassero nelle soglie che la Corte di legittimità riconduce ad una minima offensività del fatto. La Corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe dovuto procedere alla disamina di tutti gli indici di riferimento e non lasciarsi fuorviare dal numero di dosi medie singole ricavabili; al contrario, si è fatto riferimento al peso lordo della sostanza detenuta, valorizzando, tra l'altro, la presenza di un sistema di videosorveglianza all'esterno dell'abitazione dell'imputato. Si rimarca poi che Pugliese ha recuperato la droga dalla propria camera da letto, senza particolare occultamento della stessa. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la mancata esclusione della recidiva in violazione dell'art. 99 comma 4 cod. pen. e vizio di motivazione. Nel caso in esame non è stato apportato l'aumento della recidiva non perché esclusa ma solo perché elisa dal primo giudice, in quanto bilanciata in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio. 3. La Procura Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo di ricorso Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2. Lamenta il difensore, con censure assolutamente generiche che non si confrontano con le argomentazioni affatto illogiche spese dalla Corte territoriale, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90. Con impianto argomentativo puntuale, coerente e privo di discrasie logiche hanno rilevato i giudici della Corte territoriale che Pugliese svolgeva una attività di spaccio "non certamente rudimentale" presso la propria abitazione alla quale aveva apposto delle telecamere al fine di operare "un controllo e un filtro di accesso degli acquirenti e sorvegliare l'arrivo delle forze dell'ordine". Inoltre, è stata posta in evidenza la presenza di materiale per il confezionamento, la diversità delle sostanze stupefacenti denotando la capacità di intercettare un "mercato variegato e non ridotto", all'interno della propria in casa, attraverso una attività di spaccio "non certamente rudimentale" Si tratta di argomenti che, ad una valutazione complessiva del fatto, volta a soppesarne l'offensività, non rimangono intaccati dall'argomento speso dal difensore secondo il quale i quantitativi trattati dal Pugliese, rientravano nelle soglie che "di regola" la giurisprudenza di legittimità riconduce ad una minimale offensività del fatto. La Corte territoriale, dunque, ha fatto buon gverno dei principi giurisprudenziali che consentono di escludere una minimale offensività del fatto anche solo in ragione di un parametro prevalente per la sua decisività. Sul punto, questa Corte, con insegnamento costante, ha affermato che "in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma quinto D.P.R. n. 309/90 anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 d.l. 2014) può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dato dal qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio" Sez. 3 n. 23945 del 29/4/2014 rv. 263651). La censura è, dunque, manifestamente infondata a fronte di una valutazione concernente non solo il dato esplicitato concernente il quantitativo ma anche delle ulteriori considerazioni svolte circa la disponbilità di diversi tipi di stupefacente oltre che della comprovata capacità dell'imputato di diffondere in modo non episodico né occasionale, sostanza stupefacente. 3. Merita accoglimento il secondo motivo. La Corte territoriale, che pure in premessa ha riportato in sintesi lo specifico motivo di appello proposto, con il quale si chiedeva l'esclusione della recidiva, ha totalmente omesso di motivare sul punto. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza sul punto specifico, avendo interesse l'imputato - che pure ne aveva fatto espresso oggetto di impugnazione - a conoscere i criteri di applicazione della legge ai fini dell'art. 99 co. 4 cod. proc. pen.. 4.Rimane assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio, alla luce dell'accoglimento del precedente motivo, non senza rilevare che dalla motivazione complessiva della sentenza si desume che la Corte territoriale ha condiviso le valutazioni espletate dal primo giudice in conformità ai parametri ex art. 133 cod. pen., a fronte di una doglianza aspecifica che afferisce alla circostanza che il primo giudice non ha preso le mosse dal minimo edittale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Deciso il 6 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il
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