CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 09911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31462/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena, è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre, nel caso di specie, si censura l'erronea applicazione della recidiva nella determinazione della pena, non illegale, concordata e applicata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 marzo 2026.