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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 21964/2026

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rte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo con sentenza in data 17 settembre 2025 ha ridotto lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro e mesi sei di reclusione e 14.000 euro dimulta per i delitti di detezione e offerta in vendita di due armi comuni da sparo.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato articolando due motivi didoglianza.2.1 Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1, 2, 4 e 7 della L.895/67, nonché degli artt. 125, 191, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente come la declaratoria di penale responsabilità sia fondata suirisultati di un’attività captativa di incerta lettura che non consentono di addivenire da unadecisione di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.La versione dei fatti resa dall’imputato, secondo la quale si trattava di un tentativo ditruffa avrebbe dovuto essere meglio vagliata, in assenza di sequestri di armi che potesserodare una connotazione di maggiore concretezza all’ipotesi accusatoria.Ciò in quanto l’unica arma sequestrata all’imputato è un’arma giocattolo; a taleproposito la difesa ha sostenuto, senza che tale versione venisse in qualche manierasmentita, che la foto mostrata durante la videochiamata fosse di tale armaIn mancanza, dunque, di prova della materiale disponibilità delle armi non èconfigurabile il delitto di offerta in vendita delle medesime.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., 7d.l. 152/1991, 125 e 546 cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta anche la dosimetria sanzionatoria in ragione del rigetto dellaconcessione delle attenuanti generiche, fondata su una motivazione meramente apparente.Inoltre, lamenta la carenza di motivazione circa la determinazione della pena che non èprossima al minimo edittale.3.

In data 29 aprile 2026 il difensore ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo è meramente rivalutativo e mira ad ottenere una rivalutazione deimedesimi elementi di fatto già considerati in maniera non illogica né contraddittoria nelprovvedimento impugnato.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).I giudici di merito hanno dato amplissimo conto del percorso logico che ha condotto alladecisione di condanna, con argomentazioni non illogiche né contraddittorie ed hanno datoanche ampio rilievo alla tesi difensiva, esponendo con analoga dovizia di particolari laragione per non ritenerla fondata.1.2 Analogamente inammissibile è il secondo motivo dir ricorso che lamenta unaomessa o carente motivazione in punto alla dosimetria sanzionatoria che non trova riscontroalcuno nel provvedimento impugnato che dà ampia ragione della mancata concessione delle2.Quanto alla memoria la stessa non viene presa in considerazione in quanto tardiva; aisensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., "tutte le parti possono presentare motivi nuovi,memoria e fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica".Costituisce ius receptum il principio, proprio con riferimento ai termini previsti per lememorie ex art. 611 cod. proc. pen., che il deposito tardivo esime la Corte di cassazionedall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 6, n. 11630 del 27/2/2020, A., Rv. 278719;conf.

Sez.1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673;).Nel giudizio camerale di legittimità ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. le memorie ele produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinquegiorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e,pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazionedelle spese. (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo con sentenza in data 17 settembre 2025 ha ridotto lapena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro e mesi sei di reclusione e 14.000 euro dimulta per i delitti di detezione e offerta in vendita di due armi comuni da sparo.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato articolando due motivi didoglianza.2.1 Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1, 2, 4 e 7 della L.895/67, nonché degli artt. 125, 191, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente come la declaratoria di penale responsabilità sia fondata suirisultati di un’attività captativa di incerta lettura che non consentono di addivenire da unadecisione di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.La versione dei fatti resa dall’imputato, secondo la quale si trattava di un tentativo ditruffa avrebbe dovuto essere meglio vagliata, in assenza di sequestri di armi che potesserodare una connotazione di maggiore concretezza all’ipotesi accusatoria.Ciò in quanto l’unica arma sequestrata all’imputato è un’arma giocattolo; a taleproposito la difesa ha sostenuto, senza che tale versione venisse in qualche manierasmentita, che la foto mostrata durante la videochiamata fosse di tale armaIn mancanza, dunque, di prova della materiale disponibilità delle armi non èconfigurabile il delitto di offerta in vendita delle medesime.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., 7d.l. 152/1991, 125 e 546 cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta anche la dosimetria sanzionatoria in ragione del rigetto dellaconcessione delle attenuanti generiche, fondata su una motivazione meramente apparente.Inoltre, lamenta la carenza di motivazione circa la determinazione della pena che non èprossima al minimo edittale.3. In data 29 aprile 2026 il difensore ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo è meramente rivalutativo e mira ad ottenere una rivalutazione deimedesimi elementi di fatto già considerati in maniera non illogica né contraddittoria nelprovvedimento impugnato.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).I giudici di merito hanno dato amplissimo conto del percorso logico che ha condotto alladecisione di condanna, con argomentazioni non illogiche né contraddittorie ed hanno datoanche ampio rilievo alla tesi difensiva, esponendo con analoga dovizia di particolari laragione per non ritenerla fondata.1.2 Analogamente inammissibile è il secondo motivo dir ricorso che lamenta unaomessa o carente motivazione in punto alla dosimetria sanzionatoria che non trova riscontroalcuno nel provvedimento impugnato che dà ampia ragione della mancata concessione delle2.Quanto alla memoria la stessa non viene presa in considerazione in quanto tardiva; aisensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., "tutte le parti possono presentare motivi nuovi,memoria e fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica".Costituisce ius receptum il principio, proprio con riferimento ai termini previsti per lememorie ex art. 611 cod. proc. pen., che il deposito tardivo esime la Corte di cassazionedall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 6, n. 11630 del 27/2/2020, A., Rv. 278719;conf. Sez.1, n. 28299 del 27/5/2019, R., Rv. 276414; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.,Rv. 274040; Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673;).Nel giudizio camerale di legittimità ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. le memorie ele produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinquegiorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e,pertanto, non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazionedelle spese. (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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