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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48037/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1125/18 in data 28/10/2019 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ancona in data 18/10/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. proc. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla statuizione di penale responsabilità dell'imputato ed in ogni caso mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla medesima statuizione.

Dagli atti processuali non è mai risultato che l'Olivieri abbia mai ricevuto o acquistato il telefono cellulare oggetto di furto, tanto che lo stesso lo avrebbe rinvenuto la sera stessa della commissione del reato presupposto, in una pompa di benzina posta nei pressi della discoteca presso cui detto telefono era stato sottratto a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nella fattispecie mancano tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto, ivi compreso l'elemento soggettivo in quanto il giudicante non ha operato alcuna forma di accertamento circa la certezza della consapevolezza che l'Olivieri aveva in ordine all'illecita provenienza del telefono cellulare oggetto di furto. -Secondo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla statuizione circa l'applicazione della pena, previa derubricazione del reato in quello di furto, esclusione della punibilità e riconoscimento delle circostanze attenuanti (speciale tenuità del danno patrimoniale e attenuanti generiche) ed in ogni caso, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla medesima statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate con il primo motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa - e, come tale, non consentita - ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Le statuizioni in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e a quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonchè alla commisurazione della pena, risultano del tutto congrue ed ampiamente giustificate (v. pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata).

A conclusioni dissimili deve invece giungersi con riferimento all'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la cui applicazione era stata ritualmente invocata in sede di gravame, ma sulla quale la Corte territoriale nulla ha detto: tale silenzio, rimasto in ogni caso equivoco, impone la pronuncia di annullamento nei termini di cui in dispositivo.

4. Sull'applicabilità o meno dell'art. 131 bis cod. pen. si dovrà procedere con nuovo giudizio devoluto alla Corte d'appello viciniore di Perugia.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa speciale di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1125/18 in data 28/10/2019 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ancona in data 18/10/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla statuizione di penale responsabilità dell'imputato ed in ogni caso mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla medesima statuizione. Dagli atti processuali non è mai risultato che l'Olivieri abbia mai ricevuto o acquistato il telefono cellulare oggetto di furto, tanto che lo stesso lo avrebbe rinvenuto la sera stessa della commissione del reato presupposto, in una pompa di benzina posta nei pressi della discoteca presso cui detto telefono era stato sottratto a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nella fattispecie mancano tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto, ivi compreso l'elemento soggettivo in quanto il giudicante non ha operato alcuna forma di accertamento circa la certezza della consapevolezza che l'Olivieri aveva in ordine all'illecita provenienza del telefono cellulare oggetto di furto. -Secondo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, con particolare riguardo alla statuizione circa l'applicazione della pena, previa derubricazione del reato in quello di furto, esclusione della punibilità e riconoscimento delle circostanze attenuanti (speciale tenuità del danno patrimoniale e attenuanti generiche) ed in ogni caso, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla medesima statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate con il primo motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa - e, come tale, non consentita - ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Le statuizioni in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e a quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonchè alla commisurazione della pena, risultano del tutto congrue ed ampiamente giustificate (v. pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata). A conclusioni dissimili deve invece giungersi con riferimento all'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la cui applicazione era stata ritualmente invocata in sede di gravame, ma sulla quale la Corte territoriale nulla ha detto: tale silenzio, rimasto in ogni caso equivoco, impone la pronuncia di annullamento nei termini di cui in dispositivo. 4. Sull'applicabilità o meno dell'art. 131 bis cod. pen. si dovrà procedere con nuovo giudizio devoluto alla Corte d'appello viciniore di Perugia. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla causa speciale di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissi
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