CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIclat-e-avviszratte-pefti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai delitti di resistenza e lesioni. 2. I ricorrenti denunciano, rispettivamente, vizi di motivazione in ordine al bilanciamento delle attenuanti generiche (Salvato), violazione dell'art. 61 n. 5 e 29 cod. pen. (Imparato), omessa motivazione e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Longobardi), violazione di legge e vizi di motivazione (Staiano). 3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena. 5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma ciascuno in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] • o/44