Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:697
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑351/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]Krankenkasse
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht)
«Libera circolazione delle persone — Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale
della stessa società — Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca — Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco»
Massime della sentenza
Accordi internazionali — [OSCURATO:PERSONA] CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Parità di
trattamento
([OSCURATO:PERSONA] CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone, artt. 1, 5, 7 e 16 e allegato I, artt. 12 e 17‑19)
Le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, dall’altra,
sulla libera circolazione delle persone e, in particolare, i suoi artt. 1, 5, 7 e 16 nonché gli artt. 12 e 17‑19 del suo allegato I
non ostano a una normativa di uno Stato membro che esige che una persona, avente la nazionalità di tale Stato e occupata sul
territorio di quest’ultimo, si iscriva al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria di tale Stato membro, nonostante
il fatto che tale persona sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, mentre
i membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni di diritto di tale stesso Stato membro non sono obbligati
a iscriversi al medesimo regime assicurativo.
(v. punto 50 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
12 novembre 2009 (
*
)
«Libera circolazione delle persone – Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale
della stessa società – Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca – Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco»
Nel procedimento C‑351/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundessozialgericht
(Germania) con decisione 27 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]Krankenkasse,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] für Arbeit,
BGl [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. E. Juhász
(relatore), G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. B. Koch, Rechtsanwalt;
– per il [OSCURATO:PERSONA], dal sig. R. Mey, [OSCURATO:PERSONA];
– per la BGI [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. B. Koch, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e F. Hoffmeister, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, 5, 7 e 16 dell’[OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato
a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), nonché degli artt. 12 e 17-19 dell’allegato
I di tale [OSCURATO:PERSONA].
2
Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la BGI [OSCURATO:PERSONA]
AG [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società per azioni di diritto svizzero, alla [OSCURATO:PERSONA]‑Krankenkasse
(cassa malattia tedesca), al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit, in merito all’obbligo di iscrizione
all’assicurazione pensionistica tedesca di un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto
svizzero che dirige una filiale della stessa in Germania.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
Il 21 giugno 1999 la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, dall’altra, hanno
sottoscritto sette accordi (GU 2002, L 114, pag. 6), tra cui l’[OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi.
4
Nei ‘considerando’ dell’[OSCURATO:PERSONA] le parti contraenti si sono dichiarate «convint[e] che la libertà delle persone di circolare
sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni» e «decis[e]
ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea».
5
L’articolo 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] così recita:
«Il presente [OSCURATO:PERSONA] a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della [OSCURATO:PERSONA] si prefigge di:
a) conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento
quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b) agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi
di breve durata;
c) conferire un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone che non svolgono un’attività
economica nel paese ospitante;
d) garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali».
6
Per quanto attiene alla prestazione di servizi, l’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue:
«1. Fatti salvi altri accordi specifici tra le parti contraenti relativi alla prestazione di servizi (compreso l’[OSCURATO:PERSONA] su alcuni
aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi), un prestatore di servizi, comprese le società
conformemente alle disposizioni dell’allegato I, gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un
servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
(…)
4. I diritti di cui al presente articolo sono garantiti conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III. Le restrizioni
quantitative di cui all’articolo 10 non sono applicabili alle persone di cui al presente articolo».
7
L’art. 7 dell’[OSCURATO:PERSONA] così dispone:
«Conformemente all’allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i diritti elencati qui di seguito legati alla
libera circolazione delle persone:
a) il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il
suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro;
(…)».
8
L’art. 16 dell’[OSCURATO:PERSONA] è così formulato:
«1. Per conseguire gli obiettivi definiti dal presente [OSCURATO:PERSONA], le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché
nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità
europea ai quali viene fatto riferimento.
2. Nella misura in cui l’applicazione del presente [OSCURATO:PERSONA] implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza
pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte
successiva alla firma del presente [OSCURATO:PERSONA] verrà comunicata alla [OSCURATO:PERSONA]. Per garantire il corretto funzionamento dell’[OSCURATO:PERSONA],
il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza».
9
L’allegato I dell’[OSCURATO:PERSONA], rubricato «Libera circolazione delle persone», prevede all’art. 9, di cui al titolo II dello stesso,
quanto segue:
«Parità di trattamento
1. Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a
motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto
riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale
o ricollocamento se disoccupato.
2. Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi
fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
(…)».
10
L’allegato I dell’[OSCURATO:PERSONA] è comprensivo di un titolo III composto dagli artt. 12‑16, i quali contengono disposizioni specifiche
relative ai lavoratori autonomi. Così, l’art. 12, n. 1, del detto allegato dispone quanto segue:
«1. Il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte contraente per esercitarvi un’attività
indipendente (in appresso denominato “autonomo”) riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni a decorrere
dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal
fine».
11
L’art. 15 dell’allegato I dell’[OSCURATO:PERSONA] così recita:
«1. Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio,
lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.
2. Le disposizioni dell’articolo 9 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai lavoratori autonomi di cui al presente
capo».
12
L’allegato I dell’[OSCURATO:PERSONA] è comprensivo altresì di un titolo IV, il quale reca, tra le altre, le seguenti disposizioni sulle
prestazioni di servizi:
«
Articolo 17
Prestazione di servizi
Nell’ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 del presente [OSCURATO:PERSONA], è vietata:
a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi
90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b) qualsiasi limitazione relativa all’ingresso e al soggiorno nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del presente [OSCURATO:PERSONA]
per quanto riguarda:
i) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della [OSCURATO:PERSONA] prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di
una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
ii) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro
di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un’altra parte contraente,
fatte salve le disposizioni dell’articolo 1.
Articolo 18
Le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Allegato si applicano a società costituite in conformità della legislazione
di uno Stato membro della Comunità europea o della [OSCURATO:PERSONA] e che abbiano sede sociale, amministrazione centrale o sede principale
sul territorio di una parte contraente.
Articolo 19
Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l’esecuzione
della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni
che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati
II e III».
La normativa nazionale
13
Il libro VI del codice della previdenza sociale tedesco (Sozialgesetzbuch; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») è dedicato al regime
obbligatorio di assicurazione pensionistica.
14
L’art. 1 di tale libro, rubricato «Lavoratori subordinati», così recita:
«Sono soggetti all’obbligo di iscrizione al regime di assicurazione:
1. le persone che svolgono un’attività lavorativa retribuita o nel contesto della loro formazione professionale; l’obbligo di
iscrizione permane per il periodo in cui si continua a percepire la disoccupazione parziale ai sensi del libro III;
(…)».
15
Tale medesimo articolo contiene una disposizione che prevede un esonero per i membri del consiglio di amministrazione di una
società per azioni.
Causa principale e questione pregiudiziale
16
Dal 26 settembre 1996 il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, è responsabile della filiale di Amburgo (Germania) della [OSCURATO:PERSONA],
con sede a Zug ([OSCURATO:PERSONA]). Dal 29 dicembre 2003 il ricorrente nella causa principale è iscritto nel registro delle imprese
del cantone di Zug, con potere di firma congiunta, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].
17
Nel giugno del 2003 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA]‑Krankenkasse di valutare lo status dell’attività
che egli esercita presso la filiale di Amburgo sotto il profilo del diritto delle assicurazioni di previdenza sociale. A sostegno
della sua domanda, il ricorrente nella causa principale ha fatto valere, da un lato, il suo contratto di assunzione in qualità
di procuratore e responsabile della filiale e, dall’altro, il fatto che egli percepisce uno stipendio base che continua ad
essergli corrisposto in caso di inabilità al lavoro per un periodo di sei settimane. Inoltre, egli partecipa agli utili in
funzione del risultato finanziario dell’impresa.
18
Con decisione 7 agosto 2003 la [OSCURATO:PERSONA]Krankenkasse ha accertato che, con riferimento alla sua attività esercitata
presso la filiale di Amburgo, il ricorrente nella causa principale rientrava nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente
e, pertanto, doveva essere iscritto al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria.
19
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato opposizione contro la decisione summenzionata deducendo che, in qualità di membro del consiglio
di amministrazione di una società di diritto svizzero e, pertanto, a partire dall’acquisizione di tale qualità, ad esso doveva
essere riservato lo stesso trattamento previsto per un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di
diritto tedesco. Di conseguenza, a partire dal 29 dicembre 2003 egli sarebbe esonerato dall’obbligo di iscriversi al regime
di assicurazione pensionistica obbligatoria. Tale opposizione è stata respinta con decisione 8 settembre 2004.
20
Con sentenza 1° novembre 2005 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale per le cause in materia previdenziale di Amburgo) ha accolto
la domanda del ricorrente e ha annullato le decisioni controverse nella causa principale, nella parte in cui esse imponevano
al sig. [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di iscrizione ai regimi obbligatori di assicurazione pensionistica e di assicurazione contro la disoccupazione.
21
In seguito all’appello interposto dal [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 11 ottobre 2006 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale per le cause in materia previdenziale di Amburgo) ha confermato la sentenza di primo grado
emessa dal [OSCURATO:PERSONA]. I membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni svizzera sarebbero equiparati
ai membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto tedesco e, sotto tale profilo, essi potrebbero
parimenti godere dell’esonero dall’obbligo di essere iscritti al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria previsto
dall’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA].
22
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto allora ricorso per cassazione dinanzi al Bundessozialgericht (Corte federale
per le cause in materia di previdenza sociale). Il giudice del rinvio ricorda che, contrariamente all’interpretazione accolta
dai giudici nella causa principale, in forza del diritto tedesco i membri del consiglio di amministrazione di una società
per azioni di diritto svizzero non sono equiparabili ai membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni
di diritto tedesco. Tuttavia, il Bundessozialgericht si chiede se la disapplicazione della disposizione sull’esonero dei membri
del consiglio di amministrazione di una società per azioni, di cui all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA], ai soggetti come il ricorrente nella
causa principale sia compatibile con le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA], in particolare con quelle relative al diritto alla libertà
di stabilimento ovvero al diritto alla libera prestazione di servizi.
23
Per il giudice del rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA], pur prevedendo un diritto alla libertà di stabilimento sul territorio di una parte contraente
per le sole persone fisiche, potrebbe essere esteso anche alle società che sono state costituite in conformità al diritto
di uno Stato membro o al diritto svizzero. L’estensione dell’ambito di applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere dedotta dalle
disposizioni dei suoi ‘considerando’, le quali non distinguono tra la nozione di persona fisica e quella di persona giuridica,
dal suo Atto finale, il quale prevede l’adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire l’applicazione dell’acquis
comunitario nonché dal suo art. 16, n. 1, il quale si riferisce al diritto comunitario.
24
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’[OSCURATO:PERSONA] non fosse applicabile alle società, il Bundessozialgericht si chiede se il diritto
di prestare servizi sul territorio delle parti contraenti, riconosciuto alle società in forza degli artt. 5, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA]
e 18 dell’allegato I del medesimo [OSCURATO:PERSONA], corrisponda agli artt. 48 CE - 50 CE relativi al diritto di stabilimento nonché
alle prestazioni di servizi sul territorio della Comunità. Ad avviso del giudice del rinvio, il diritto alla libera prestazione
di servizi previsto dall’[OSCURATO:PERSONA], sebbene più circoscritto dal punto di vista temporale e con un ambito di applicazione materiale
più limitato di quello riconosciuto dal diritto comunitario, potrebbe tuttavia consentire prestazioni di servizi di durata
più prolungata sulla base di una valutazione caso per caso.
25
Ritenendo che l’interpretazione delle disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse necessaria al fine di emettere la propria decisione,
il Bundessozialgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA],
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, e in particolare i suoi artt. 1, 5, 7 e 16, nonché gli artt. 12 e 17-19
dell’allegato I, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa che obbliga un membro del consiglio di
amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero occupato in Germania ad iscriversi al regime di assicurazione
pensionistica obbligatoria, sebbene i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco
siano esenti dall’obbligo di iscrizione al regime tedesco di assicurazione pensionistica obbligatoria».
Sulla questione pregiudiziale
26
In via preliminare, occorre rammentare che l’[OSCURATO:PERSONA] si inserisce nell’ambito di una serie di sette accordi tra le stesse
parti contraenti, sottoscritti il 21 giugno 1999.
27
Detti accordi sono stati conclusi dopo che la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, il 6 dicembre 1992, aveva rifiutato di aderire all’[OSCURATO:PERSONA]
sullo Spazio economico europeo (SEE). Con il suo rifiuto, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non ha aderito al progetto di un sistema
economico integrato con un mercato unico, basato su regole comuni tra i suoi membri, preferendo piuttosto la via degli accordi
bilaterali con la Comunità e i suoi Stati membri, in settori specifici. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] svizzera non ha aderito
al mercato interno della Comunità diretto a rimuovere tutti gli ostacoli al fine di creare uno spazio di libertà di circolazione
completa simile a quello che offre un mercato nazionale, il quale comprende, inter alia, la libera prestazione di servizi
e la libertà di stabilimento.
28
È dunque così che, al fine di rafforzare i legami tra le parti contraenti, è stato firmato l’[OSCURATO:PERSONA] bilaterale tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
Quest’ultimo a partire dal 1° aprile 2006 è stato esteso agli Stati che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004
mediante un Protocollo sottoscritto il 26 ottobre 2004 (GU 2006, L 89, pag. 30).
29
In tale contesto, l’interpretazione data al diritto comunitario relativamente al mercato interno non può essere trasposta
in modo automatico all’interpretazione dell’[OSCURATO:PERSONA], salvo che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non contenga espresse disposizioni in tal
senso (v., in tal senso, sentenza 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor e RSO Records, Racc. pag. 329, punti 15-19).
30
In merito agli effetti dell’[OSCURATO:PERSONA] sull’iscrizione del ricorrente nella causa principale al regime tedesco di assicurazione
pensionistica obbligatoria, la questione sottoposta alla Corte presuppone che si determini, anzitutto, se l’[OSCURATO:PERSONA] garantisca
un diritto alla libertà di stabilimento tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche che sono state costituite
in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità o della [OSCURATO:PERSONA] e che hanno sede sociale, amministrazione
centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente. In seguito, occorre accertare se dalle disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA]
in materia di prestazione di servizi derivino diritti al ricorrente nella causa principale e, infine, esaminare se, in base
all’[OSCURATO:PERSONA], l’iscrizione obbligatoria al regime tedesco di assicurazione pensionistica obbligatoria pregiudichi la parità
di trattamento del ricorrente nella causa principale nella sua qualità di lavoratore dipendente.
31
In primo luogo, per quanto riguarda la questione della libertà di stabilimento delle persone giuridiche, il ricorrente nella
causa principale fa valere che nessuna disposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] esclude esplicitamente le persone giuridiche dal godimento
di tale libertà. Le disposizioni dei ‘considerando’ dell’[OSCURATO:PERSONA] si riferiscono alle persone senza distinzione tra persone
fisiche e persone giuridiche e fondano la libera circolazione delle persone sull’acquis comunitario. Inoltre, l’art. 16, n. 1,
dell’[OSCURATO:PERSONA] si riferisce esplicitamente al fatto che le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinché nelle
loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea
ai quali viene fatto riferimento. Di conseguenza, si potrebbe ritenere che la libertà di stabilimento garantita dall’[OSCURATO:PERSONA]
alle persone fisiche si applichi parimenti alle persone giuridiche.
32
Siffatta interpretazione non può, tuttavia, essere accolta.
33
Si ricava dalla lettera dell’art. 1 dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale definisce gli obiettivi dello stesso, che questi ultimi sono stabiliti
a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità e della [OSCURATO:PERSONA] svizzera e, di conseguenza, a favore delle
persone fisiche. Secondo l’art. 1, lett. a), dell’[OSCURATO:PERSONA], gli obiettivi di quest’ultimo sono quelli di conferire un diritto
di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo
e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti.
34
Occorre parimenti rilevare che le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardano le seguenti categorie di persone – cittadini comunitari
e svizzeri –, vale a dire lavoratori autonomi, inclusi anche i lavoratori frontalieri autonomi, i lavoratori, tra i quali
rientrano i lavoratori dipendenti, i lavoratori distaccati e i lavoratori frontalieri dipendenti, i prestatori di servizi,
i destinatari di servizi, le persone che hanno avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte
contraente, gli studenti, coloro che cercano un impiego, le persone che non esercitano un’attività economica nonché i familiari
di tali diverse categorie di cittadini. Tutte queste categorie di persone, eccetto i prestatori e i destinatari di servizi,
presuppongono per la loro stessa natura che si tratti di persone fisiche.
35
È giocoforza constatare che, eccetto gli artt. 5, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] e 18 dell’allegato I dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali prevedono
che le società godono di un determinato diritto alla prestazione di servizi, nessuna disposizione di tale [OSCURATO:PERSONA] o del suo
allegato riconosce diritti alle persone giuridiche e, in particolare, il diritto di stabilimento sul territorio di una delle
parti contraenti.
36
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il diritto di stabilimento sul territorio di una parte contraente è riservato unicamente al lavoratore
autonomo cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o della [OSCURATO:PERSONA] svizzera. Ai sensi dell’art. 12, n. 1,
dell’allegato I di tale [OSCURATO:PERSONA], il suddetto lavoratore autonomo, che desideri stabilirsi nel territorio di un’altra parte
contraente per esercitarvi un’attività indipendente, riceve una carta di soggiorno della durata di almeno cinque anni, rinnovabile.
37
Occorre aggiungere che l’art. 16, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale si riferisce all’applicazione dell’acquis comunitario nelle
relazioni tra le parti contraenti, prevede tale applicazione soltanto nell’ambito degli obiettivi dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tali obiettivi
sono elencati all’art. 1 dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui punto a) riconosce in modo esplicito alle persone fisiche il diritto di stabilimento
quale lavoratore autonomo. Tale diritto è stato confermato dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2008,
causa C‑13/08, Stamm e Hauser, Racc. pag. I‑11087, punto 44). Per contro, il riconoscimento di un siffatto diritto a una persona
giuridica non rientra tra gli obiettivi perseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA].
38
Inoltre, l’art. 16, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] subordina l’applicazione dell’acquis comunitario nelle relazioni tra le parti dell’[OSCURATO:PERSONA]
al fatto che si faccia riferimento a diritti e a obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità.
Così, le disposizioni dei nn. 1 e 2 del detto art. 16 non possono essere invocate nella causa principale, poiché l’[OSCURATO:PERSONA]
non fa riferimento ad alcuna disposizione relativa al diritto di stabilimento delle persone giuridiche.
39
Di conseguenza, non si può affermare che, in base a tale [OSCURATO:PERSONA], le persone giuridiche godano dello stesso diritto di stabilimento
delle persone fisiche.
40
In secondo luogo, in merito all’incidenza delle disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] in materia di prestazioni di servizi sulla situazione
del ricorrente nella causa principale, occorre sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, lett. b), dell’[OSCURATO:PERSONA], l’obiettivo
dell’[OSCURATO:PERSONA] è di agevolare le prestazioni di servizi sul territorio delle parti contraenti e, segnatamente, di liberalizzare
la prestazione di servizi di breve durata.
41
Occorre rilevare che l’art. 5, n. 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] dispone che i destinatari di tale liberalizzazione dei servizi sono i prestatori
di servizi, vale a dire le persone fisiche ma anche le società. In forza dell’art. 18 dell’allegato I dell’[OSCURATO:PERSONA], le società
costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità o della [OSCURATO:PERSONA] svizzera e che hanno
sede sociale, amministrazione centrale o sede principale sul territorio di una parte contraente si avvalgono delle disposizioni
di cui all’art. 17, lett. a), dell’allegato I, il quale vieta qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi trasfrontaliera
sul territorio di una parte contraente qualora tale prestazione non superi i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
42
È giocoforza constatare che, da un lato, le prestazioni di servizi contemplate dall’[OSCURATO:PERSONA], come si ricava dall’art. 17,
lett. a), dell’allegato I dell’[OSCURATO:PERSONA], riguardano soltanto le prestazioni di servizi transfrontaliere e, dall’altro, che
il diritto di fornire una prestazione di servizi sul territorio di un’altra parte contraente è limitato, dagli artt. 5, n. 1,
dell’[OSCURATO:PERSONA] e 17, lett. a), dell’allegato I dello stesso, a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Ai sensi dell’art. 19
di tale allegato I, durante tale periodo, lo Stato ospitante non può imporre a tali prestatori di servizi condizioni meno
favorevoli rispetto a quelle riservate ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni degli allegati I‑III dell’[OSCURATO:PERSONA].
43
Si ricava dai punti 40-42 della presente sentenza che l’[OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato tra la Comunità e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera
soltanto una libertà di prestazioni di servizi transfrontalieri limitata nel tempo a 90 giorni di lavoro effettivo per anno
civile.
44
Di conseguenza, un cittadino di uno Stato membro, il quale svolga un lavoro permanente in tale Stato, superando per forza
di cose i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile, e pur supponendo che la sua attività possa essere considerata come
transfrontaliera, non può desumere dalle disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] alcun diritto in materia di prestazioni di servizi.
45
In terzo luogo, come risulta implicitamente dalla questione pregiudiziale e dalle dichiarazioni rese in udienza dal sig. [OSCURATO:PERSONA],
la Corte viene interrogata in merito all’applicazione del principio di non discriminazione dei lavoratori dipendenti, come
risultante dall’[OSCURATO:PERSONA].
46
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in qualità di lavoratore dipendente, l’iscrizione obbligatoria al regime tedesco di assicurazione
pensionistica obbligatoria pregiudica la parità di trattamento. Tale obbligo di iscrizione in qualità di impiegato della [OSCURATO:PERSONA] e membro del consiglio di amministrazione di tale società, mentre i membri del consiglio di amministrazione delle società
per azioni di diritto tedesco ne sono dispensati, è contrario al principio di non discriminazione dei lavoratori dipendenti
garantito dall’art. 9 dell’allegato I dell’[OSCURATO:PERSONA].
47
L’art. 9 dell’allegato I dell’[OSCURATO:PERSONA] garantisce una parità di trattamento ai lavoratori dipendenti cittadini di una parte
contraente sul territorio dell’altra parte contraente. Pertanto, gli stessi non possono ricevere un trattamento diverso da
quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare
in materia di retribuzione, licenziamento e reintegrazione professionale o ricollocamento in caso di disoccupazione.
48
Di conseguenza, tale articolo contempla soltanto l’ipotesi di una discriminazione fondata sulla nazionalità nei confronti
di un cittadino di una parte contraente sul territorio di un’altra parte contraente.
49
Orbene, si ricava dagli elementi di fatto sottoposti alla Corte che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è cittadino tedesco ed esercita la sua
attività in qualità di impiegato per la filiale di Amburgo della [OSCURATO:PERSONA]. Non può quindi trattarsi, nel caso di specie,
di una discriminazione compiuta dalle autorità di una parte contraente nei confronti di un cittadino di un’altra parte contraente.
Il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero è ininfluente
a tal riguardo.
50
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA]
e, in particolare, i suoi artt. 1, 5, 7 e 16 nonché gli artt. 12 e 17-19 del suo allegato I non ostano a una normativa di
uno Stato membro che esige che una persona, avente la nazionalità di tale Stato membro e occupata sul territorio di quest’ultimo,
si iscriva al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria di tale Stato membro, nonostante il fatto che tale persona
sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, mentre i membri dei consigli di
amministrazione delle società per azioni di diritto di tale stesso Stato membro non sono obbligati a iscriversi al detto regime
assicurativo.
Sulle spese
51
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] svizzera, dall’altra,
sulla libera circolazione delle persone, sottoscritto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e, in particolare, i suoi artt. 1,
5, 7 e 16 nonché gli artt. 12 e 17-19 del suo allegato I non ostano a una normativa di uno Stato membro che esige che una
persona, avente la nazionalità di tale Stato e occupata sul territorio di quest’ultimo, si iscriva al regime di assicurazione
pensionistica obbligatoria di tale Stato membro, nonostante il fatto che tale persona sia membro del consiglio di amministrazione
di una società per azioni di diritto svizzero, mentre i membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni di
diritto di tale stesso Stato membro non sono obbligati a iscriversi al medesimo regime assicurativo.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.