CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 12443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 8190-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1007/2020 del TRIBUNALE di RAVENNA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], assumendo i provvedimenti di cui all'art. 382 c.p.c. Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & c. ha citato il comune di Ravenna dinanzi al tribunale della stessa città col fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni in conseguenza di una valutazione preventiva, resa in data 7-3-2013, circa l'impossibilità di completare un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale fuori dalla fascia di rispetto stradale. Tale valutazione si assumeva adottata contra legem e annullata in sede di ricorso straordinario al presidente della Repubblica. Il comune di Ravenna, dopo essersi costituito e aver eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, giacché la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo ai sensi degli artt. Ric. 2021 n. 08190 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- 133, primo comma, lett. f) e 7, quinto comma, del cod. proc. amm. La società ha replicato con controricorso. Il PG ha concluso nel senso sostenuto dal ricorrente. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. II. - Il diretto esame della citazione (possibile in questa sede, stante la natura processuale della questione sottesa) conduce a dire che la causa petendi che ha mosso l'attrice è nel senso della responsabilità dell'ente per il danno conseguito all'adozione di un illegittimo provvedimento amministrativo di diniego circa la possibilità di completare l'intervento edilizio programmato. Difatti l'attrice ha sostenuto che nell'anno 2008 la società Classe A s.r.I., poi da essa incorporata, aveva ottenuto un permesso di costruire un fabbricato residenziale con alloggi e piscina, previa demolizione di quello già esistente di tipo rurale. I lavori erano iniziati e la società ne aveva ottenuto una proroga di dodici mesi onde ultimarli. Alla scadenza aveva avanzato la richiesta di valutazione preventiva in ordine alla possibilità di completare l'intervento, la quale valutazione era stata tuttavia esitata dal comune di Ravenna in modo negativo. E il provvedimento, impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, era stato annullato per vizi di legittimità. Ric. 2021 n. 08190 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- III. - L'azione prospettata attiene dunque al danno da illegittimità del provvedimento amministrativo, stante il diniego di autorizzazione al completamento dell'opera sotteso alla valutazione preventiva anzidetta. IV. - La controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., di un potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art. 7 del cod. proc. amm., è devoluta al giudice amministrativo, poiché rispetto all'esercizio di codesto potere la posizione soggettiva vantata dal privato medesimo non assume la natura di diritto soggettivo ma di interesse legittimo pretensivo (v. per tutte Cass. Sez. U n. 21768-21, Cass. Sez. U n. 33851-21). Appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati da comportamenti colposi che non si siano tradotti in scelte o in atti autoritativi dell'amministrazione medesima (v. tra le altre Cass. Sez. U n. 7520-20, Cass. Sez. U n. 33851-21). V. - In applicazione dei principi citati, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. A esso va devoluta anche la regolazione delle spese del presente regolamento. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le Ric. 2021 n. 08190 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- parti anche per le spese del regolamento di giurisdizione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, addì 25 gennaio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] iN CANCELLOPM o