CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49569/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i due motivi con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di Venezia che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione dell'ampia fiducia tradita dal ricorrente allorché, nonostante ampie autorizzazioni che gli consentivano una elevata autonomia nonostante la misura cautelare domiciliare in atto, si allontanava dal luogo di detenzione per la partecipazione ad una sagra, evenienza solo apoditticamente confutata svolgendo critiche meramente lessicali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/