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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13068/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 06NOQR3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( C.U.I 05AQE8M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MC N ZA [dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 3 ottobre 2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., Gip del Tribunale di Monza ha applicato agli attuali ricorrenti la pena conci: rdata in relazione al reato di cui agli artt. 110 ,81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90.

Rilevato che i ricorrenti deducono violazione di legge e correlato vizio di moda: zione in relazione alla qualificazione del fatto ed alla commisurazione della pena.

Considerato che i motivi sono inammissibili: la contestazione in ordi m alla qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica e non vengono dedotti profili di illegalità della pena concordata. et, é Va ricordatovrerronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal test:D del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 0:L Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); nel caso di specie, non5;ussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputa zi )n.

Va, inoltre, ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ci/vero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma - come nella specie - profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01) e che Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell€ ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend( .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I 06NOQR3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( C.U.I 05AQE8M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MC N ZA [dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 3 ottobre 2024, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., Gip del Tribunale di Monza ha applicato agli attuali ricorrenti la pena conci: rdata in relazione al reato di cui agli artt. 110 ,81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che i ricorrenti deducono violazione di legge e correlato vizio di moda: zione in relazione alla qualificazione del fatto ed alla commisurazione della pena. Considerato che i motivi sono inammissibili: la contestazione in ordi m alla qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica e non vengono dedotti profili di illegalità della pena concordata. et, é Va ricordatovrerronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal test:D del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 0:L Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); nel caso di specie, non5;ussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputa zi )n. Va, inoltre, ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ci/vero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma - come nella specie - profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01) e che Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell€ ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend( .
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