Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 23455/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14885-2022 proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e sul ricorso per correzione errore materiale Oggetto R.G.N. 14885/2022 R.G.N. 22292/2022 Cron.

Rep.

Ud. 20/06/2023 CC d'ufficio N. 22292-2022 tra : L'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; per la correzione dell'ordinanza n. 17065/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 37992/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] srl con ricorso ritualmente proposto (iscritto al n. 37992-2019 R.g.) aveva impugnato per Cassazione la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 373/2019 che aveva respinto il gravame da essa proposto e confermato la compensazione delle spese processuali già disposta in primo grado nella controversia che, per quanto ancora di interesse, la vede opposta a [OSCURATO:PERSONA] spa in merito alla regolazione delle spese relative ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da Poste spa e concluso in primo grado con la revoca per incompetenza del decreto ingiuntivo e, appunto, con la compensazione delle spese processuali.

La Corte di Cassazione, all’adunanza camerale del 24.2.2022, pronunciava sul ricorso di cui sopra con ordinanza n. 17065/2022 depositata il 16 maggio 2022 nella quale, pur indicandosi correttamente nell’intestazione il ricorso, la sentenza impugnata e le parti del giudizio, risultava di seguito affogliato, per quanto riguarda la parte in fatto ed in diritto, il testo di un diverso provvedimento ( con parti ed oggetto differenti) ed il relativo dispositivo.

In relazione a detto provvedimento è stato proposto ricorso per revocazione da L’[OSCURATO:PERSONA] srl alla quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre in relazione all a stessa ordinanza n.17065/2022, a seguito della segnalazione della Corte di Appello di Salerno pervenuta in data 11 luglio 2022, è stata chiesta d’ufficio la correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391bis c.p.c.

“rilevato che per mero errore materiale nella predetta ordinanza sono state inserite motivazioni che ineriscono ad altro ricorso già definito dalla Corte”; per la decisione dei due procedimenti è stata fissata l’odierna camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] il caso di specie, per quanto singolare e fuori da ogni espressa previsione, non può essere oggetto di revocazione in quanto nel testo dell’ordinanza di cui sopra manca del tutto un giudizio sull’oggetto del processo originario che possa essere ritenuto frutto di un errore revocatorio ovvero di un errore di percezione (V.

Cass. 21012/2020); il ricorso per revocazione proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] srl va pertanto dichiarato inammissibile; le spese del relativo giudizio possono essere compensate per la singolarità e novità della vicenda processuale, fatto salvo il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); la fattispecie in oggetto può essere invece ricondotta alle previsioni dell’art. 287 c.p.c. che regola il procedimento di correzione di errore materiale posto che esiste la sostanza dell’errore materiale ovvero della svista, evincibile ictu oculi, che ha portato a sostituire, nelle parti indicate, il testo di una decisione con quello di un'altra decisione (trattandosi di un errore evidentemente prodotto nell’assemblamento del documento digitale); pertanto, quanto all’istanza di correzione n.

Rg. 22292/2022, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo perché sulla stessa provveda il collegio nella composizione che all’adunanza del 24.2.2022 ha trattato il ricorso originario iscritto al n.37992/2019.

PQM Decidendo sul ricorso n.14885/2022 lo dichiara inammissibile e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Provvedendo sul ricorso n. 22292/2022 rinvia la causa a nuovo ruolo perché sulla correzione provveda il collegio nella stessa composizione che ha trattato il ricorso originar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14885-2022 proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e sul ricorso per correzione errore materiale Oggetto R.G.N. 14885/2022 R.G.N. 22292/2022 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 CC d'ufficio N. 22292-2022 tra : L'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; per la correzione dell'ordinanza n. 17065/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 37992/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] srl con ricorso ritualmente proposto (iscritto al n. 37992-2019 R.g.) aveva impugnato per Cassazione la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 373/2019 che aveva respinto il gravame da essa proposto e confermato la compensazione delle spese processuali già disposta in primo grado nella controversia che, per quanto ancora di interesse, la vede opposta a [OSCURATO:PERSONA] spa in merito alla regolazione delle spese relative ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da Poste spa e concluso in primo grado con la revoca per incompetenza del decreto ingiuntivo e, appunto, con la compensazione delle spese processuali. La Corte di Cassazione, all’adunanza camerale del 24.2.2022, pronunciava sul ricorso di cui sopra con ordinanza n. 17065/2022 depositata il 16 maggio 2022 nella quale, pur indicandosi correttamente nell’intestazione il ricorso, la sentenza impugnata e le parti del giudizio, risultava di seguito affogliato, per quanto riguarda la parte in fatto ed in diritto, il testo di un diverso provvedimento ( con parti ed oggetto differenti) ed il relativo dispositivo. In relazione a detto provvedimento è stato proposto ricorso per revocazione da L’[OSCURATO:PERSONA] srl alla quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre in relazione all a stessa ordinanza n.17065/2022, a seguito della segnalazione della Corte di Appello di Salerno pervenuta in data 11 luglio 2022, è stata chiesta d’ufficio la correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391bis c.p.c. “rilevato che per mero errore materiale nella predetta ordinanza sono state inserite motivazioni che ineriscono ad altro ricorso già definito dalla Corte”; per la decisione dei due procedimenti è stata fissata l’odierna camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] il caso di specie, per quanto singolare e fuori da ogni espressa previsione, non può essere oggetto di revocazione in quanto nel testo dell’ordinanza di cui sopra manca del tutto un giudizio sull’oggetto del processo originario che possa essere ritenuto frutto di un errore revocatorio ovvero di un errore di percezione (V. Cass. 21012/2020); il ricorso per revocazione proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] srl va pertanto dichiarato inammissibile; le spese del relativo giudizio possono essere compensate per la singolarità e novità della vicenda processuale, fatto salvo il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); la fattispecie in oggetto può essere invece ricondotta alle previsioni dell’art. 287 c.p.c. che regola il procedimento di correzione di errore materiale posto che esiste la sostanza dell’errore materiale ovvero della svista, evincibile ictu oculi, che ha portato a sostituire, nelle parti indicate, il testo di una decisione con quello di un'altra decisione (trattandosi di un errore evidentemente prodotto nell’assemblamento del documento digitale); pertanto, quanto all’istanza di correzione n. Rg. 22292/2022, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo perché sulla stessa provveda il collegio nella composizione che all’adunanza del 24.2.2022 ha trattato il ricorso originario iscritto al n.37992/2019. PQM Decidendo sul ricorso n.14885/2022 lo dichiara inammissibile e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Provvedendo sul ricorso n. 22292/2022 rinvia la causa a nuovo ruolo perché sulla correzione provveda il collegio nella stessa composizione che ha trattato il ricorso originar
Decreto Cassazione n. 23455/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris