Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24229/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha accolto quella inoltrata, in subordine, di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., in relazione all'esecuzione della pena, nella misura residua di anno 1, mesi 3 e giorni 28 di reclusione, irrogata al predetto per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso il 7 novembre 2012), giudicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 1 aprile 2016.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del proprio difensore, muovendo doglianze, con riferimento alla decisione di rigetto della richiesta in via principale di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, articolate in due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizi della motivazione, lamentando che detto diniego si è basato sulla valutazione di informazioni non corrispondenti al vero relative alla sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare degli arresti domiciliari per avere lo stesso commesso nell'anno 2018 i reati di atti persecutori e di danneggiamento, entrambi in pregiudizio dell'ex coniuge.

Infatti, il certificato penale e quello dei carichi pendenti smentivano tale informazione.

La nota di Polizia di Stato che l'aveva riportata aveva fatto riferimento a una persona avente data di nascita diversa da quella del ricorrente, nonché in termini generici e perciò inaffidabili ad atti di indagini dei Carabinieri.

Questi ultimi, nelle loro informazioni, nulla avevano riferito a riguardo.

Ogni dubbio sulla non corrispondenza al vero di detta coinvolgimento è stato sciolto da una nota della Polizia di Stato trasmessa dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza, ove si è dato atto che l'indicazione di cui trattasi è frutto di un errore nella redazione della informativa.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 666, comma 5, e 678, comma 1, cod. proc. pen., in ragione del mancato adempimento da parte del Tribunale di sorveglianza dei doverosi poteri di approfondimento istruttorio ai fini della decisione, a fronte di notizie in ordine al coinvolgimento nei fatti di cui sopra che richiedevano un'adeguata verifica nell'ambito dello scrutinio dei presupposti per l'ammissione dell'affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Dall'esame dell'itero contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, emerge che le informazioni cui fa riferimento il ricorso hanno assunto un peso decisivo in sede di diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale a causa, avendo condotto a considerare tale misura inidoneità a salvaguardare le esigenze di difesa sociale.

Tanto in ragione della non modesta rilevanza dei fatti in questione e della loro commissione nel 2018.

Per il resto non si menzionano altri episodi di recidiva dopo la commissione del reato di cui alla condanna risalente al 2013.

Infatti, ci si limita a far genericamente cenno a frequentazioni di pregiudicati fino al 2018.

3. A fronte di ciò, come rilevato nelle censure mosse nel ricorso, il Tribunale non poteva fermarsi a menzionare un coinvolgimento in un procedimento penale a seguito di un arresto del quale non vi era traccia né nelle informazioni dei Carabinieri che lo avrebbero dovuto eseguire, né in tutti gli altri atti acquisiti, così come dimostra la documentazione allegata dal ricorso.

Ciò va tanto più rilevato in ragione dell'assenza di una compiuta descrizione di fatti dei quali a distanza di quattro anni non si disponeva di notizie circa le verifiche in sede giudiziaria.

Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, pertanto, non si sottrae alle censure mosse nel ricorso, risultando la sua motivazione fondata su un'informazione con evidenza rimasta priva delle dovute verifiche sotto il profilo dell'affidabilità e della reale significatività.

4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato limitatamente al rigetto della richiesta dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordina impugnata, limitatamente all'affidamento ex art. 47 Ord. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha accolto quella inoltrata, in subordine, di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., in relazione all'esecuzione della pena, nella misura residua di anno 1, mesi 3 e giorni 28 di reclusione, irrogata al predetto per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso il 7 novembre 2012), giudicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 1 aprile 2016. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del proprio difensore, muovendo doglianze, con riferimento alla decisione di rigetto della richiesta in via principale di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, articolate in due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizi della motivazione, lamentando che detto diniego si è basato sulla valutazione di informazioni non corrispondenti al vero relative alla sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare degli arresti domiciliari per avere lo stesso commesso nell'anno 2018 i reati di atti persecutori e di danneggiamento, entrambi in pregiudizio dell'ex coniuge. Infatti, il certificato penale e quello dei carichi pendenti smentivano tale informazione. La nota di Polizia di Stato che l'aveva riportata aveva fatto riferimento a una persona avente data di nascita diversa da quella del ricorrente, nonché in termini generici e perciò inaffidabili ad atti di indagini dei Carabinieri. Questi ultimi, nelle loro informazioni, nulla avevano riferito a riguardo. Ogni dubbio sulla non corrispondenza al vero di detta coinvolgimento è stato sciolto da una nota della Polizia di Stato trasmessa dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza, ove si è dato atto che l'indicazione di cui trattasi è frutto di un errore nella redazione della informativa. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 666, comma 5, e 678, comma 1, cod. proc. pen., in ragione del mancato adempimento da parte del Tribunale di sorveglianza dei doverosi poteri di approfondimento istruttorio ai fini della decisione, a fronte di notizie in ordine al coinvolgimento nei fatti di cui sopra che richiedevano un'adeguata verifica nell'ambito dello scrutinio dei presupposti per l'ammissione dell'affidamento in prova al servizio sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Dall'esame dell'itero contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, emerge che le informazioni cui fa riferimento il ricorso hanno assunto un peso decisivo in sede di diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale a causa, avendo condotto a considerare tale misura inidoneità a salvaguardare le esigenze di difesa sociale. Tanto in ragione della non modesta rilevanza dei fatti in questione e della loro commissione nel 2018. Per il resto non si menzionano altri episodi di recidiva dopo la commissione del reato di cui alla condanna risalente al 2013. Infatti, ci si limita a far genericamente cenno a frequentazioni di pregiudicati fino al 2018. 3. A fronte di ciò, come rilevato nelle censure mosse nel ricorso, il Tribunale non poteva fermarsi a menzionare un coinvolgimento in un procedimento penale a seguito di un arresto del quale non vi era traccia né nelle informazioni dei Carabinieri che lo avrebbero dovuto eseguire, né in tutti gli altri atti acquisiti, così come dimostra la documentazione allegata dal ricorso. Ciò va tanto più rilevato in ragione dell'assenza di una compiuta descrizione di fatti dei quali a distanza di quattro anni non si disponeva di notizie circa le verifiche in sede giudiziaria. Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, pertanto, non si sottrae alle censure mosse nel ricorso, risultando la sua motivazione fondata su un'informazione con evidenza rimasta priva delle dovute verifiche sotto il profilo dell'affidabilità e della reale significatività. 4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato limitatamente al rigetto della richiesta dell'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordina impugnata, limitatamente all'affidamento ex art. 47 Ord. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza d
Sentenza Cassazione n. 24229/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris