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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 1992

Cassazione n. 04004/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Campobello di Mazara il 18 maggio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo proposto, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata commutazione della pena sostitutiva applicata all'imputato, ossia la semilibertà, con quella della detenzione domiciliare, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello in data 3 novembre 2023 che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Campobello di Mazara il 18 maggio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo proposto, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata commutazione della pena sostitutiva applicata all'imputato, ossia la semilibertà, con quella della detenzione domiciliare, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello in data 3 novembre 2023 che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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