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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43128/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società Stemau s.r.I., ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere assolto l'imputato in relazione al reato di truffa in mancanza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-10); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere tensore Il Presidente r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della società Stemau s.r.I., ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere assolto l'imputato in relazione al reato di truffa in mancanza dell'elemento oggettivo degli artifici e raggiri, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-10); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere tensore Il Presidente r
Sentenza Cassazione n. 43128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris