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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22025/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]/ che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la declaratoria d'inefficacia della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia che ha convalidato il suo arresto in flagranza e gli ha applicato le misure cautelari dell'obbligo di dimora in Campobasso e di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 178, lett. c), e 391, cod. proc. pen., in quanto il difensore di fiducia dell'imputato non sarebbe stato posto in condizione di partecipare alla relativa udienza, in quanto fissata per le ore 11.30 del 21 febbraio scorso, avendone egli, però, ricevuto notifica, a mezzo pec inviatagli dalla polizia giudiziaria, soltanto alle successive ore 13.14 e distando il suo studio ad oltre cento chilometri dal luogo d'udienza.

Si chiede, pertanto, di dichiarare la nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare.

2. La Procura generale ha trasmesso in cancelleria la propria requisitoria scritta, chiedendo di accogliere il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata.

3. Con atto scritto e trasmesso a mezzo pec nella cancelleria della Corte di cassazione 1'8 maggio scorso, il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse alla relativa trattazione, essendo stato nelle more definito il processo con sentenza di applicazione di pena concordata.

A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità della stessa.

Qualora, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso in Roma, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]/ che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la declaratoria d'inefficacia della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia che ha convalidato il suo arresto in flagranza e gli ha applicato le misure cautelari dell'obbligo di dimora in Campobasso e di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 178, lett. c), e 391, cod. proc. pen., in quanto il difensore di fiducia dell'imputato non sarebbe stato posto in condizione di partecipare alla relativa udienza, in quanto fissata per le ore 11.30 del 21 febbraio scorso, avendone egli, però, ricevuto notifica, a mezzo pec inviatagli dalla polizia giudiziaria, soltanto alle successive ore 13.14 e distando il suo studio ad oltre cento chilometri dal luogo d'udienza. Si chiede, pertanto, di dichiarare la nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. 2. La Procura generale ha trasmesso in cancelleria la propria requisitoria scritta, chiedendo di accogliere il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. 3. Con atto scritto e trasmesso a mezzo pec nella cancelleria della Corte di cassazione 1'8 maggio scorso, il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse alla relativa trattazione, essendo stato nelle more definito il processo con sentenza di applicazione di pena concordata. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità della stessa. Qualora, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in Roma, il 13
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