CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 35499-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 3619 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 579/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2018 R.G.N. 355/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], volta all'accertamento negativo della domanda di ingiunzione di contributi, somme aggiuntive e sanzioni, portate nel verbale unico di accertamento redatto dall'Inps e dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Arezzo, nonché all'annullamento di tale atto e dell'ordinanza ingiunzione conseguente, emessa dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, per quanto ancora qui rileva, confermava la valutazione di genericità di alcuni progetti inseriti in contratti di collaborazione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e dodici suoi addetti, con conseguente conversione in rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art.69, co.1, d. Igs. 276/03. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], per tre motivi di ricorso. Con memoria illustrativa, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto del sopravvenuto fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] e del sopravvenuto disinteresse al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Inps e Ministero del lavoro - DTL di Arezzo sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte esaminato e valutato le circostanze, oggetto di prove documentali e orali, a dimostrazione della effettiva sussistenza di precisi obiettivi di progetto assegnati ai 12 collaboratori. Con il secondo motivo, si denuncia l'invalidità della sentenza per motivazione apparente e di mero stile, in relazione all'art.132 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.61, co.1 e 69, co.1 d. Igs. n.276/03, per avere la Corte escluso la specificità del progetto senza basarsi esclusivamente sulla verifica del testo del contratto, ma accertando in concreto le modalità di svolgimento del relativo rapporto di lavoro e dando erroneo rilievo alla parziale sovrapposizione delle attività affidate ai collaboratori con l'oggetto sociale della società. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attesa la dichiarazione di mancanza di interesse e in assenza di una formale rinuncia, va dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta, senza obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato (Cass.3542/17). i Nei confronti della società, non essendo applicabile il regime dell'interruzione del processo in sede di legittimità, e in mancanza di dichiarazione di disinteresse svolta dal difensore, non potendo subentrare in sede di legittimità il curatore (Cass.3630/21), i tre motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente vanno dichiarati manifestamente infondati. La Corte d'appello ha ritenuto che i vari progetti non fossero specifici, in quanto: erano standardizzati e uguali per tutti i collaboratori; mancavano di un concreto risultato finale da raggiungere; la finalità del progetto era indicata nella "formazione" del collaboratore e tanto contraddiceva l'esigenza che il lavoratore a progetto debba già avere le competenze per conseguire l'obiettivo prefissato; nei fatti l'obiettivo da raggiungere attraverso il progetto era stato smentito dalle risultanze istruttorie, da cui emergeva che i collaboratori non perseguivano un progetto ma svolgevano attività (biglietteria, call center, vendita dentro il bookshop) rientranti in una delle attività proprie della società, come risultante dalla visura camerale. Tale motivazione tutt'altro che di mero stile e apparente, vale a rigettare il secondo motivo. Essa si basa su accertamenti in fatto non sindacabili in questa sede se non nei limiti dell'art.360, n.5 c.p.c. Il primo motivo poi, a dispetto della rubrica, non adduce alcun fatto storico e decisivo che sarebbe stato omesso dalla decisione, ma risultanze oggetto di mezzi probatori non considerati dalla Corte; così facendo, in sostanza viene a censurare in modo inconferente la complessiva valutazione del compendio probatorio ad opera del giudice, e il suo libero apprezzamento (art.116 c.p.c.)(v. Cass., sez. un., n.20867/20, Cass.6774/22). Quanto poi all'assunto per cui al giudice sarebbe impedito l'accertamento dell'attività svolta in concreto, poiché la valutazione di specificità del progetto andrebbe compiuta solo in base al testo del contratto, basta richiamare l'art.1362, co.2 c.c.: in base a tale norma l'interpretazione del testo contrattuale va condotta anche in base al contegno tenuto dalle parti posteriormente e in esecuzione del contratto. Nel caso di specie, il risultato del progetto consisteva, tra l'altro, nel perseguire "costantemente un progetto di sviluppo e di innovamento che il sito di Arezzo può proporre"; quali fossero tali sviluppo e innovamento non è menzionato nel contratto e, a corroborare tale vaghezza, la Corte ha avuto riguardo alle attività dei collaboratori, i quali ebbero a riferire non di un concreto obiettivo da perseguire in autonomia, come richiesto dagli artt.61 e 62 d. Igs. n.276/03 (v. Cass.4182/21), ma di compiti rientranti in parte qua nel (più ampio) oggetto sociale della committente.Nulla sulle spese essendo Inps e Ministero rimasti intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Così deciso in Ro