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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23975/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 7 della sentenza impugnata); considerato, in particolare, che le condanne successive ai fatti sono state valorizzate dalla Corte territoriale al fine della prognosi negativa sul comportamento futuro del ricorrente e, in tal modo, la menzionata Corte si è conformata all'orientamento di legittimità secondo cui il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 7/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; Sez. 3, n. 35852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Camisotti, Rv. 267639 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.; considerato che è pervenuta nota della parte civile con cui sono state rassegnate soltanto le conclusioni nell'interesse di detta parte, così che la nota non ha apportato alcun contributo utile alla decisione del ricorso e non possono essere liquidate le spese in favore della stessa parte; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 7 della sentenza impugnata); considerato, in particolare, che le condanne successive ai fatti sono state valorizzate dalla Corte territoriale al fine della prognosi negativa sul comportamento futuro del ricorrente e, in tal modo, la menzionata Corte si è conformata all'orientamento di legittimità secondo cui il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 7/02/2020, Filipache, Rv. 279206 - 02; Sez. 3, n. 35852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Camisotti, Rv. 267639 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen.; considerato che è pervenuta nota della parte civile con cui sono state rassegnate soltanto le conclusioni nell'interesse di detta parte, così che la nota non ha apportato alcun contributo utile alla decisione del ricorso e non possono essere liquidate le spese in favore della stessa parte; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 23975/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris