CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37610/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2019 la Corte d'Appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 8 luglio 2016, ha parzialmente riformato- rideterminando la pena inflitta, previa esclusione della recidiva- la sentenza del Tribunale di Chieti con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1, nn. 2) e 7) cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], si impossessava, al fine di trarne profitto, dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata sulla pubblica via, forzandone la portiera ed il blocco di accensione. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 3. Con il primo lamenta la violazione della legge penale in relazione all'art.110 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione dell'imputato, in assenza della prova dell'elemento soggettivo. Osserva che la Corte di appello, senza dare compiuta risposta ai rilievi difensivi contenuti nell'atto di gravame, ha illogicamente 0 ritenuto indizi gravi precisi e concordanti elementi di fatto non evocativi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Invero, nulla può desumersi dalle circostanze valorizzate dal giudice del gravame, ed in particolare: dall'essere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] partiti da [OSCURATO:PERSONA] in Lamis per recarsi a Francavilla al Mare; dall'essere stata ritrovata all'interno dell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] la carta di identità di [OSCURATO:PERSONA]; dall'avere [OSCURATO:PERSONA] intrattenuto conversazioni telefoniche con [OSCURATO:PERSONA] in concomitanza del furto, né, infine, dall'essere risultato dalla Banca dati delle Forze dell'ordine che i due erano stati controllati insieme in diverse occasioni a Termoli, in Molise. Si tratta di fatti privi di rilevanza probatoria, neppure contestati dagli imputati, mentre nessun rilievo è stato assegnato alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non era coinvolto nel furto dell'auto. 4. Con il secondo motivo si duole della falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione. Sostiene l'illogicità dell'assunto della Corte territoriale con cui, da un lato, si denegano le circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alle modalità del furto ed alla professionalità dimostrata dagli autori, e si infligge una pena pari al medio edittale, tenendo in considerazione la spiccata pericolosità evincibile dai precedenti penali, dall'altro, si esclude la recidiva affermando che il reato non è sintomatico di accresciuta pericolosità. Sostiene che il corretto comportamento assunto dall'imputato al momento dell'arresto e la risalenza dei precedenti penali, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di seconda cura, sono elementi positivamente valutabili al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e che, in ogni caso, la mancata applicazione della recidiva appare stridente conv-giudizio di equivalenza della aggravanti contestate, con la riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n.4) cod. pen., giustificandosi un giudizio di prevalenza della diminuente. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prima censura, con cui si mette in dubbio la coerenza dell'inferenza probatoria sulla base della quale la Corte territoriale fonda il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile in quanto meramente ripropositiva delle doglianze già formulate con l'atto di appello ed inerente alla valutazione delle prove, sottratta al sindacato di questa Corte. 3. Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in plurime occasione come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud. Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6^, n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010 Ud. Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). 4. In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo dell'impugnazione, perché non critica la decisione che ne forma oggetto, che diviene indifferente rispetto alla stessa richiesta, ma quella del grado precedente. Questo di per sé giustifica l'inammissibilità del motivo. 5. D'altro canto, anche superando siffatta ragione di inammissibilità, va rilevato che le contestazioni qui denunciate non possiedono quella caratteristica della percettibilità ictu ocull -tale da rendere manifestamente illogica la motivazione- richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per autorizzare il sindacato sulla ricostruzione del fatto. Ed invero "Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nei giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito" (per tutte, da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 6. Invero, la Corte territoriale dà ampiamente atto delle ragioni per le quali ritiene dimostrata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al furto, materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA], chiarendo che l'agente della Polizia stradale [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che le auto condotte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viaggiavano una dietro all'altra nel momento del rientro a [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, e che [OSCURATO:PERSONA] -che pure ha escluso la partecipazione dell'imputato al furto- non ha fornito alcuna spiegazione del perché si è portato insieme a [OSCURATO:PERSONA] a Francavilla al mare, né ha fatto riferimento al contenuto delle plurime telefonate fatte da [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali, a detta del ricorrente, egli avrebbe tentato di dissuadere [OSCURATO:PERSONA] dal commettere il furto. Sicché, non avendo peraltro [OSCURATO:PERSONA] riferito nel corso dell'udienza dibattimentale quale fosse il contenuto delle telefonate intercorse con [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che le due auto viaggiassero una dietro l'altra al rientro a [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, prima del controllo delle forze dell'ordine, è ritenuta esplicativa dell'accordo intercorso circa la commissione del reato. 7. La motivazione, dunque, appare scevra dai vizi addebitati, posto che ricostruisce coerentemente i fatti alla luce delle prove raccolte in giudizio. 8. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di gravame. 9. Il ragionamento con cui la Corte territoriale esclude la recidiva, non ritenendo il reato commesso sintomo di maggiore pericolosità dell'imputato, ma considera i precedenti penali valutabili ai fini della misura della pena da infliggere, non presenta alcuna contraddizione, posto che ai sensi dell'art. 133, comma 2 n. 2) il giudice deve tenere conto della capacità a delinquere del colpevole desumibile anche dai precedenti penali e giudiziari, ancorché il giudice sulla base di una valutazione complessiva del reato oggetto del giudizio escluda che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva4 (Sez. 6, Sentenza n. 38780 del 17/06/2014, Rv. 260460). La valutazione dei medesimi elementi, invero, dà luogo ad operazioni non sovrapponibili, in considerazione della diversità prospettica delle valutazioni dei precedenti penali cui chiamano, rispettivamente, l'art. 133 e l'art. 99 cod. pen. Mentre, infatti, la prima considera i precedenti penali per la loro attitudine a dare indicazioni in merito alla personalità del reo, quale ulteriore elemento di conoscenza che, in una considerazione globale, permette di apprezzare la gravità del reato, la seconda assume il precedente penale per l'accertamento della consapevolezza del disvalore dell'azione da parte del reo e della pericolosità sociale dello stesso (sul punto cfr. i principi espressi in motivazione da Sez. U, Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, dep. 15/05/2019, Schettino, Rv. 275319, ancorchè in relazione alla valorizzazione dei precedenti penali ex art. 133 cod. pen., ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche; ed anche Sez. 3, Sentenza n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444). 10. Parimenti manifestamente infondata è la doglianza inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la motivazione, pur nella sua stringatezza, regge alle critiche formulate, sottolineando l'assenza di specifici elementi favorevolmente giudicabili, ravvisati, invece, dal ricorrente nella risalenza dei precedenti penali e nel corretto contegno mantenuto dal medesimo al momento dell'arresto. 11. Ribadito ancora quanto affermato dalle pronunce appena richiamate, deve ulteriormente osservarsi che la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche qualora siano stati prospettati dall'imputato specifici elementi positivi, può essere implicitamente espressa allorché la motivazione nel suo complesso mostri di avere tenuto in considerazione negativamente, ad altri fini, proprio quegli stessi motivi (cfr.Sez. 1 - , Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057). Il che è pacificamente avvenuto nell'ipotesi di specie. 12. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem