CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato del 30 novembre 2020, la Corte di appello di Palermo ha, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale in sede del 10 aprile 2018, revocato la confisca di beni mobili registrati e saldi attivi di rapporti bancari riferibili a [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA], confermando le statuizioni rese nei confronti dei proposti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni cinque, applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha, altresì, respinto la richiesta di revoca della confisca di beni di proprietà dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il citato decreto della Corte d'appello di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le rispettive censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento ai presupposti applicativi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni cinque, per avere la Corte d'appello erroneamente apprezzato l'attualità della pericolosità sociale del proposto ed arbitrariamente quantificato la durata della misura. In particolare, si deduce che la Corte territoriale ha svolto una verifica astratta, fondata sul solo rilievo dei precedenti e sulla presunzione di stabilità del vincolo associativo, in violazione dei principi enucleati dal diritto vivente, non risultando adeguatamente apprezzato il lungo periodo di detenzione subìto dal proposto, le condizioni di salute del medesimo e l'esito positivo delle attività trattamentali di risocializzazione svolte in carcere, confermato dalla concessione di lunghi periodi di liberazione anticipata. 2.2. Con il ricorso, proposto a firma del difensore e procuratore speciale, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 2.2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento ai presupposti applicativi della misura di prevenzione della confisca degli immobili siti in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] il Buono, 9, di proprietà della ricorrente, per avere la Corte territoriale erroneamente apprezzato i requisiti della sproporzione, la provenienza illecita dei cespiti e la disponibilità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla valutazione della sproporzione tra risorse e impieghi, per avere erroneamente disatteso la prospettazione difensiva, adeguatamente comprovata, intesa alla dimostrazione delle lecite fonti reddituali utilizzate per l'acquisto: negli anni 2005-2006, della prima unità immobiliare, finanziata con la provvista derivante dalla vendita di altro immobile, alla stessa Chiovaro intestato, sito nel comune di Monreale, a sua volta acquistato medìante rimesse familiari ed in seguito all'accensione di un finanziamento; della seconda unità, con i proventi rivenienti dalla vendita - al prezzo di Euro 68.000,00 - di altro immobile, sito il Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n.6/11, e del quale il padre, [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto procura a vendere dal proprietario, [OSCURATO:PERSONA], sicchè la predetta somma, versata sul conto corrente cointestato ai Chiovaro, era stata utilizzata - mediante emissione di tre assegni circolari- per finanziare l'acquisito della seconda unità immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] il Buono, n. 9, intestata alla ricorrente. Né - ad avviso della ricorrente - la verifica di sproporzione s'appalesa correttamente svolta in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo il medesimo percettore di redditi sottratti a dichiarazione ex art. 52, lett. D-bis) TU delle Imposte sui redditi, con conseguente erronea determinazione per difetto del reddito lecito disponibile. Quanto al profilo della disponibilità, diretta o indiretta, dei beni immobili in capo a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione in relazione alla seconda unità. 2.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 24, comma 2, D. Lgs. N. 159/201 per avere la Corte territoriale disposto la proroga della sospensione dei termini di efficacia della confisca per ben quattro volte e per un periodo complessivo superiore ad un anno e sei mesi, assumendo la decisione a distanza di due anni e sette mesi dalla proposizione dell'appello (30 aprile e 4 magio 2018), con conseguente sopravvenuta inefficacia della misura patrimoniale. 2.3. Con il ricorso, proposto a firma dei difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 2.3.1. Con il primo, deduce violazione di legge in riferimento all'accertamento della pericolosità attuale del proposto, dedotta, in via presuntiva, dal vincolo associativo, obliterando le censure difensive, atte a dimostrare la recisione di rapporti con l'associazione, risalenti peraltro al 2012, in conseguenza dell'assenza di nuove contestazioni. 2.3.2. Con il secondo motivo, prospetta analoga censura quanto alle statuizioni patrimoniali, confermate nonostante le allegazioni difensive deponessero per la liceità delle risorse impiegate tanto in riferimento agli acquisti immobiliari che ai rapporti di conto corrente ed ai beni mobili. 3. Con requisitoria scritta trasmessa 1'11 novembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. In data 16 novembre 2021, sono stati depositati, con distinti atti, motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Nell'interesse del primo, il difensore articola un'unica censura, con la quale deduce violazione degli artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen., applicabili nel procedimento di prevenzione, e correlato vizio della motivazione, per avere il medesimo magistrato presieduto tanto il collegio di primo grado che il collegio d'appello, con conseguente incompatibilità nel secondo giudizio. Richiama, a supporto della deduzione, la giurisprudenza costituzionale e convenzionale, nonché la recente ordinanza (n. 38902/2021) di rimessione alle Sezioni unite di questa Corte della questione inerente l'integrale applicabilità della disciplina delle cause di incompatibilità e, in particolare, del motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen. al procedimento di prevenzione. 4.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore svolge due motivi nuovi. 4.2.1, Con il primo, precisa e specifica le deduzioni inerenti la liceìtà della provvista impiegata per gli acquisti immobiliari oggetto di ablazione, ricostruendone l'origine, tracciandone i successivi trasferimenti e contestando gli esiti della perizia, che avrebbe, peraltro, incluso nella disamina altro immobile appartenenti a terzi, sito al primo piano del civico 9. Denuncia, altresì, il travisamento della prova in ordine alla riconducibilità del compendio a [OSCURATO:PERSONA], risultando sul punto arbitrariamente assegnato alle intercettazioni in atti un significato diverso da quello reso evidente dalle trascrizioni. 4.2.2. Con il secondo motivo, reitera la cesura già illustrata al § 4.1.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Alla disamina dei ricorsi si impone prioritariamente la soluzione della questione di sopravvenuta inefficacia della misura di prevenzione patrimoniale introdotta nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (§ 2.2.2.) in riferimento al decorso dei termini di cui all'art. 24, comma 2, D. Lgs. N. 159/2011. 1.1. La ricorrente non contesta che il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale il giudice dell'appello deve definire il giudizio di prevenzione a pena di inefficacia della confisca, disposta in primo grado, abbia come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato, momento in cui il provvedimento giurisdizionale adottato in camera di consiglio acquista giuridica esistenza (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 21523 del 18/06/2020, Palla, Rv. 279312); né che - in presenza di una pluralità di impugnazioni d'appello - il predetto termine decorre dalla data di deposito dell'ultimo ricorso (Sez. 6, n. 27913 del 23/09/2020, Lorenzi, Rv. 279681).Deduce, invece, che dal dies a quo - individuato nel deposito dell'appello del 4 maggio 2018 - alla data di deposito del decreto (4 febbraio 2021) siano decorsi due anni e sette mesi, e siano state deliberate quattro sospensioni, con conseguente inefficacia della misura ablativa. Trattasi di deduzione manifestamente infondata. 1.2 L'art. 27 comma 6 citato prevede, invero, che trovi applicazione l'art. 24 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011, laddove si prevede che il giudice possa prorogare di sei mesi il termine di sospensione, analogamente alla facoltà prevista per il termine di efficacia del sequestro di prevenzione dallo stesso comma articolato. Il catalogo delle ipotesi previste dalla norma evocata richiama le cause di sospensione stabilite dall'art. 304 cod. proc. pen. per i termini di custodia cautelare, oltre a considerare il tempo necessario per l'espletamento di una eventuale perizia, per la decisione dell'istanza di ricusazione, per l'identificazione degli eredi del proposto deceduto nel corso del procedimento e per la redazione del provvedimento finale. Al catalogo indicato debbono, poi, aggiungersi tutte le ipotesi di sospensione procedimentale previste, in via generale, dalla legge, tra le quali rientra il differimento dell'udienza ad istanza di parte: a norma dell'art. 159 cod. proc. pen., invero, il rinvio ad istanza di parte è, espressamente, qualificato quale causa di sospensione del procedimento o del processo e trova, pertanto, applicazione anche nel procedimento di prevenzione. 1.3. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha assunto un unico provvedimento di proroga il 22 giugno 2020, e prima ancora che il termine ordinario di un anno e sei mesi fosse decorso, in conseguenza dei rinvii disposti, ad istanza della difesa, sino a quella data (per un totale di mesi nove e giorni nove), e della sospensione, pari a giorni 64, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2 dl. 17 marzo 2020, n. 20 (conv. con modificazioni nella I. n. 27/2020), non rilevando, invece, l'ulteriore sospensione del termine previsto dal comma 9 del citato art. 83 d.l. n. 18/2020 per il tempo in cui il procedimento è stato rinviato in esecuzione dei poteri speciali assegnati ai dirigenti degli uffici giudiziari dal comma 7 lett. g) dello stesso articolo (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Alla proroga hanno fatto, inoltre, seguito ulteriori rinvii ad istanza delle parti private (dal 22 giugno 2020 al 14 settembre 2020 e da tale data al 26 ottobre 2020), che hanno, nel complesso, comportato una sospensione del procedimento per un anno, tre mesi e diciassette giorni. Ne consegue la manifesta infondatezza dell'eccezione difensiva, in quanto il provvedimento di sospensione dei termini di efficacia della confisca è stato emesso per i casi espressamente previsti dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, conseguendone gli effetti propri della sospensione (V. anche Sez. 5, n. 42237 del 19/10/2021, Minniti, Rv. 282094). 2. E' inammissibile, in quanto proposta fuori dei casi previsti dalla legge, la deduzione svolta nell'unico motivo nuovo di [OSCURATO:PERSONA] e nel secondo motivo nuovo di [OSCURATO:PERSONA]. La comune censura è svolta mediante deduzione della violazione degli artt.34, 36 e 37 cod. proc. pen. e non introduce, in alcun punto, che la situazione di incompatibilità del giudice sia stata posta a fondamento di un'istanza di ricusazione (ex multis Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136); il che rende ex se improponibile la relativa doglianza e del tutto inconferente la giurisprudenza evocata. 3. E' inammissibile per aspecificità il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. E tanto in riferimento sia alla misura personale che alle statuizioni patrimoniali. Quanto alla prima, il ricorrente si limita a postulare l'omessa verifica di attuale pericolosità, collocando al 2012 l'ultimo indizio di partecipazione associativa e la detenzione dal medesimo subìta, mentre il decreto impugnato ha ampiamente tratteggiato (ff. 17-23) il ruolo svolto dal Matina in ambito associativo e le fonti che ne hanno consentito la ricostruzione temporale, rendendo una motivazione che non evidenzia la violazione dei parametri legali; quanto alla confisca, le deduzioni svolte nel ricorso, in via meramente astratta ed ipotetica, ignorano in toto le ragioni che - incontestata la disponibilità in capo al proposto dei beni e la natura fittizia delle formali intestazioni a terzi - ne hanno giustificato l'ablazione. 4. E' inammissibilmente introdotta l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto propone doglianze manifestamente infondate o non deducibili in questa sede. 4.1. Va in proposito anzitutto ricordato come, per il consolidato orientamento di questa Corte - asseverato anche dal giudice delle leggi con le sent. n. 321/2004, n. 80/2011 e n. 106/2015 - in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (ex multis Sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010, Palermo, Rv. 247514). In tal senso, deve ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente per l'appunto in violazione di legge, la sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci, Rv. 260246). 4.2. Tanto premesso, il motivo in esame si rivela orientato all'elusione del vincolo normativo al sindacato di legittimità - peraltro contraddicendosi nella misura in cui nell'intestazione del motivo viene dedotto espressamente il vizio di motivazione - lamentando la natura meramente apparente della motivazione del provvedimento impugnato in punto di giustificazione del giudizio di attualità della pericolosità del Chiovaro. In proposito, la Corte non si è genericamente trincerata dietro la presunzione relativa di stabilità del vincolo associativo - come sostenuto - ma ha corroborato siffatta presunzione in ragione del contenuto della base fattuale che ha sostenuto il giudizio di pericolosità e, in particolare, della natura strutturale e di lungo corso dell'appartenenza del proposto al sodalizio mafioso del Noce, certificata da plurime condanne definitive per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché dell'accertato ruolo di rilievo espletato dal medesimo nel contesto associativo e della ulteriore condanna - anch'essa definitiva - per i reati di estorsione, violazione della legge sulle armi ed intestazione fittizia, qualificati dall'aggravante mafiosa. In tal senso, una volta rilevata l'assenza di elementi di disgregazione del sodalizio o di recesso da parte del proposto, la Corte territoriale ha in maniera tutt'altro che apparente - o anche solo illogica - ritenuto che la naturale proiezione nel futuro del vincolo associativo non sia stato intaccato dal tempo trascorso dall'accertamento processuale della partecipazione al sodalizio, né dal fatto che nelle more il Chiovaro abbia subìto un lungo periodo di detenzione ed abbia svolto, con esito positivo, attività trattamentali. Né le condizioni di salute del ricorrente introducono, ex se, un deficit incompatibile con il mantenimento del vincolo associativo, come pure ampiamente argomentato dalla Corte territoriale. Né sussiste il dedotto vizio di preterizione della censura inerente fa durata della misura, invece affrontata (f. 23, secondo alinea) e risolta con argomentazione che resta indenne dalle censure difensive 5. E' inammissibile il ricorso proposto dalla terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla confisca. 5.1. Premesso che il vizio di motivazione - oltre ai limiti già suora evidenziati - non può essere denunciato con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) e restringendo, pertanto, la prospettiva d'indagine al vizio deducibile, va premesso che l'impugnazione si riferisce alla confisca di due unità immobiliari, site in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] il Buono, 9, intestate a [OSCURATO:PERSONA] e di cui si assume la disponibilità in capo al proposto, [OSCURATO:PERSONA], reputate acquistate mediante provvista di illecita provenienza, in considerazione della sproporzione tra le risorse disponibili ed i necessari impieghi in riferimento a tutti i soggetti coinvolti nelle connesse vicende traslative. 5.2. Il decreto impugnato ha - al netto dei rilievi rassegnati in tema di prova del contratto di donazione dissimulato, resi a confutazione della tesi difensiva volta alla dimostrazione di un'equa distribuzione di beni tra i figli ad iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] - innanzitutto ricondotto al proposto [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità de facto dei beni, peraltro destinati a sua abitazione; ha, di seguito, analiticamente giustificato la sproporzione delle risorse necessarie all'acquisto in relazione a tutti i componenti della famiglia e sin dal 2001, epoca di acquisto, mediante accensione di un mutuo, di uno degli immobili (sito in Monreale), successivamente alienato ed il cui ricavato la difesa ha dedotto essere stato reinvestito; sproporzione non superata neanche dalla considerazione del reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione di altro immobile (sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA]), non di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al quale il medesimo era stato titolare di un mero mandato a vendere da parte dei proprietari. Siffatta conclusione è contestata, nel ricorso, quanto all'acquisto risalente agli anni 2005-2006, attraverso la deduzione del reimpiego dei proventi della vendita di Monreale, confluiti su un conto cointestato a Ignazio e [OSCURATO:PERSONA] e, quanto alla seconda unità immobiliare, della provvista riveniente dalla vendita dell'immobile di proprietà Federico, con conseguente liberalità indiretta in favore dell'odierna ricorrente. Sennonchè siffatta ricostruzione non introduce alcuna frattura logica nella ricostruzione resa dalla Corte territoriale. Quanto al primo acquisto, perché l'incapienza finanziaria del disponente [OSCURATO:PERSONA] - ampiamente documentata nella perizia svolta in primo grado - viene contrastata invocando l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione dei redditi leciti, percepiti dal medesimo, senza invece attestarne la congruenza; quanto al secondo, perché le deduzioni svolte nella prospettiva del superamento della presunzione pretendono di giustificare l'acquisto attraverso il reimpiego di una provvista finanziaria, asseritamente riferibile ad una vendita immobiliare, che il mero mandato a vendere, conferito dai titolari ad [OSCURATO:PERSONA], esclude ex se di ascrivere in capo al medesimo. La deduzione che, invece, contesta la disponibilità degli immobili in capo a [OSCURATO:PERSONA] non si confronta, da un lato, con la stessa prospettazione difensiva, intesa a riferire al genitore la disponibilità finanziaria impiegata, in tal modo enucleando tra le parti quel vincolo diretto che fonda la presunzione di interposizione; dall'altro, si sofferma (nel motivo nuovo) sul titolo della disponibilità del medesimo [OSCURATO:PERSONA] - asseritamente per locazione, come si ricaverebbe dal contenuto di intercettazioni che, nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] gli oneri manutentivi, ne dimostrerebbero la proprietà - che s'appalesa non dirimente (Sez. 2, n. 33538 del 31/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270714), e che, comunque, risulta introdotta mediante travisamento di un dato probatorio dichiarativo che, incidendo sulla motivazione è - come premesso - qui non apprezzabile. Nel resto, la ricorrente postula l'adeguatezza dei propri redditi, senza specificarne l'incidenza sulla provvista necessaria per gli acquisti; prospetta il travisamento dell'accertamento peritale, nella misura in cui sarebbe stato considerato altro immobile di terzi, senza illustrarne le ricadute sulle valutazioni inerenti le due unità di proprietà Chiovaro; lamenta la mancanza di motivazione sul "secondo bene immobile oggetto di sequestro", omettendo anche solo di specificare lo stato dei luoghi e se alle due particelle catastali corrispondessero altrettante autonome e separate unità immobiliari, destinate ad usi diversi, ponendo le cesure nell'alveo della aspecificità. 5.3. Sotto tutti gli evidenziati profili, s'appalesa, pertanto, insussistente la violazione di legge denunciata, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio di soccombenza nell'onere dimostrativo della lecita provenienza dei beni ablati e, dunque, del superamento della presunzione di reimpiego (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salnitro), Rv. 273388), anche in riferimento all'origine mediata della provvista (Sez. 2, n. 27932 del 15/03/2019, Italia, Rv. 276667). I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.