CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.9202/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sco Fodaro; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1370/2019 del 25/06/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ascoltate le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRo- berto Mucci, cheha concluso per il rigetto del ricorso. Ascoltato l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti. Fatti di causa Il promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA] i promittenti venditori [OSCURATO:PERSONA] e 2di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponendo una domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare di vendita immobiliare del 24/10/2003. L’attorededuceva che egli aveva versato ai convenuti € 20.000 come caparra confirmatoria e che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 20/12/2003, previa cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile e regolarizzazione dell’intestazione catastale da parte deipromittenti venditori. Questi ul- timi comunicavano successivamente al promissario acquirente il loro recesso dal contratto e trattenevano la somma ricevuta come caparra. Pertanto, il promissario acquirente si determinava ad agire in giudizio, domandando una sentenza ex art. 2932 c.c. previo pagamento del re- siduo del prezzo pattuito. Chiedeva altresì che fosse ordinato il rilascio dell’immobile e la condanna al risarcimento dei danni. I promittenti venditori domandavano in riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente con ritenzione della ca- parra. Costoro eccepivano infatti che l’attore, convocato più volte, non si era mai presentato per la stipula del definitivo. In particolare, i con- venuti allegavano che l’attore, con costituzione inmora del 13/2/2004, era stato convocato davanti al notaio per la stipula dell’atto pubblico, con avvertimento che, in difetto, gli sarebbe stato imputato l’inadem- pimento e che la somma versata come caparra sarebbe stata trattenuta a titolo risarcitorio. Non presentatosi l’attore, seguiva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il recesso e la ritenzione della caparra. In primo grado il Tribunale: (a) rigettava la riconvenzionale di riso- luzione dei promittenti venditori; (b) accertava l'inadempimento di questi ultimi e, in accoglimento parziale della domanda principale, emanava non già pronuncia ex art. 2932 c.c., ma si limitava ad accer- tare l’obbligo dei promittenti venditori di stipulare il definitivo di com- pravendita, dietro pagamento del prezzo residuo; (c) rigettava le altre 3di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. domande proposte dalle parti. In particolare il giudice di primo grado rilevava che: (a) quanto alla domanda riconvenzionale, i convenuti non avevano dimostrato di aver ottemperato alla rettifica dei dati catastali e alla cancellazione dell’ipoteca; (b) non poteva dunque considerarsi esigibile la prestazione del promissario acquirente, poiché non si era verificata la condizione sospensiva prevista nel preliminare per la sti- pula del definitivo; (c) delle tre domande proposte dall’attore (la prima di mero accertamento dell’obbligo dei convenuti di stipulare il definitivo di compravendita, la seconda ex art. 2932 c.c. e la terza di risarcimento del danno) era fondata solo la prima, mentre la seconda non poteva essere accolta perché l’immobile promesso in vendita non era determi- nabile in base ai dati contenuti nel contratto; (d) specificamente, il preliminare non riportava i dati catastali dell’immobile, individuato solo attraverso i confini, la concessione edilizia e l’atto di provenienza; (e) la domanda di risarcimento del danno difettava di prove. Appellava il promissario acquirente mutando la domanda ex art.2932 c.c. in domanda di risoluzione e chiedendo la restituzione della caparra. Gli appellati promittenti venditori eccepivano l’inammissibilità ex art. 345 co. 1 c.p.c. della domanda di risoluzione e chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. È stato accolto l’appello del promissario acquirente con la pronuncia di risoluzione del preliminare e la condanna alla restituzione della caparra. Ricorrono in cassazione i promittenti venditori con sette motivi, illu- strati da memoria. Resiste il promissario acquirente con controricorso. Ragioni della decisione 1.1. - Con il primo motivo i promittenti venditori censurano che la Corte di appello abbia considerato ammissibile il mutamento della do- manda ex art. 2932 c.c. proposta in primo grado in domanda di risolu- zione per inadempimento. Fondamentalmente, si fa valere che nell’atto 4di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di appelloil promissario acquirente non abbia allegato i fatti costitutivi della domanda di risoluzione(cioè, l’inadempimento della controparte). Si deduce violazione degli artt. 112, 115, 116, 163 n. 4, 329, 342, 345, 346 c.p.c. Per connessione è da anteporre e affiancare al primo l’esame del quarto motivo, con cui si censura ex artt. 112 e 115 c.p.c. che la Corte di appello abbia fondato la risoluzione sull’inadempimento dei promit- tenti venditori rispetto alle clausole n. 4 e n. 5del contratto prelimi- nare, nonostante che l’atto di appello non facesse riferimento a tali clausole, né richiamasse il preliminare. In questo modo il giudice di merito ha travalicato il proprio potere di qualificare giuridicamente la fattispecie concreta, venendo invece a completare ed integrare l'atti- vitàdi allegazione e deduzione che è appannaggio esclusivo delle parti. La parte della sentenza censurata dal primo motivo è la seguente (in sintesi). Nelle conclusioni dell’atto d’appello il promissario acquirente dapprima ha insistito sulle stesse domande di primo grado, ma poi mo- dificando le conclusioni ha chiesto che «venga accertato e dichiarato il grave inadempimento imputabile ai convenuti appellati con condanna alla restituzione del prezzo versato pari a € 20.000». La domanda ex art. 2932 c.c. proposta in via principale è da intendersi rinunciata per- ché sostituita dalladomanda di inadempimento proposta ex art. 1453 c.c. e restituzione della caparra ex art. 1385 c.c. In sede di precisazione delle conclusioni in appello, il promissario acquirente ha fatto seguire alla domanda principale di adempimento la domanda di risoluzione del preliminare per grave inadempimento dei promittenti venditori. La Corte di appello rileva che la domanda di risoluzione non è subordinata a quella ex art. 2932 c.c. bensì costituisce una domanda sostitutiva ovvero modificativa. «Non sussistendo alcuna diversità dei fatti costi- tutivi», la domanda di risoluzione non è da qualificarsi come domanda 5di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nuova e pertanto è da ritenersi come ammissibile ex art. 1453 co. 1 c.c. La parte della sentenza censurata dal quarto motivo è in particolare la seguente: «Con il contratto preliminare le parti hanno concordato una clausola di sospensione temporale dell'esecuzione, condizionando l’evento della stipula dell'atto definitivo alla modifica dei dati catastali ed alla cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile promesso in vendita». 1.2. –Il primo e il quarto motivo non sono fondati. Nei contrattia prestazioni corrispettive, in caso d’inadempimento di uno dei contraenti, è riconosc iuta all’altro contraente la scelta tra il domandare l’adempimento o la risoluzione del contratto(art. 1453 co. 1 c.c.). È protetto così l’interesse sostanziale della parte non inadem- pientea determinarsi liberamente secondo l’una o l’altra delle alterna- tive fondamentali, tese a definire permanentemente la situazione ori- ginatasi dall’altrui inadempimento. Se la parte fedele ha promosso il giudizio per l’adempimento può mutarela domanda in risoluzione, ma se ha esordito con l’azione di risoluzione, non può sostituirla poi con la domanda di adempimento (art. 1453 co. 1 c.p.c.). La facoltà di scelta in questo senso è riconosciuta anche in grado di appello, ma la giuri- sprudenza di questa Corte reputa checiò dia corpo ad un principio non già di carattere sostanziale, bensì processuale, e restringe quindi la possibilità di scelta all’ipotesi in cui il mutamento della domanda in ri- soluzione si fondi sugli stessi inadempimenti fatti valerein primo grado a fondamento della domanda di adempimento coattivo( cfr., tra le al- tre, Cass. 11037/2015, 14088/2014, 8234/2009 ) . Tale restrizione è compatibile con il tenore letterale dell’art. 1453 co. 1 c.c. («quando uno dei contraenti non adempie[…]»), come per la verità sarebbe com- patibile con ciò anche l’interpretazion e di parte della dottrina che , 6di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. argomentandodal carattere sostanziale di tale facoltà di scelta, ritiene cheessa non subisca interferenze ad opera della disciplina processuale delle preclusioniassertive. La Corte di appello ha correttamente richiamato ed applicato al caso di specie il principio giurisprudenzialemenzionato, poiché il promissario acquirente aveva allegato nell’atto introduttivo del giudizio le inadem- pienze poste poi a fondamento della domanda di risoluzione (cioè, la mancata rettifica dei dati catastali e l’omessa cancellazione dell’ipo- teca). Contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente ( che centra le proprie censure sulla mancata allegazione nell’atto di appello delle inadempienze del promittente venditore) non si scorgono ragioni per sottrarre questa ipotesi all’incidenza dell’effetto devolutivo dell’ap- pello. Ciò rende ragione del rigetto non solo del primo motivo, m a anche del quarto, perché toglie base all’argomento che il giudice di merito abbiatravalicato il proprio potere di qualificare giuridicamente la fatti- specie concretacon l’integrare indebitamente l'attività di allegazione e deduzione che rientra nel dominio esclusivo delle parti. È infatti l’atti- vità di allegazione già tempestivamente svolta in primo grado che sor- reggela domanda di risoluzione, pur proposta in secondo grado. 2.1. - I l secondo motivo denuncia ex artt. 1453, 1455 c.c. che la Corte di appello abbia omesso di spiegare le ragioni della ritenuta gra- vità dell’inadempimento che è invece da correlare all’interesse della controparte all’esecuzione del contratto. Si censura che la Corte di ap- pello si sia limitata a rilevare che i promittenti venditori non avevano proceduto alla rettifica dei dati catastali e alla cancellazione dell'ipo- teca. Il terzo motivo riprende la sostanza del secondo motivo, sotto il pro- filo del vizio (anche) di (omessa) motivazione, denunciando la 7di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 11 co. 6 Cost. Si censura che dall'apparato argomentativo della sentenza non emerga quale sia stato il percorso logico-giuridico per considerare grave l'inadempimento in relazione al complessivo assetto negoziale programmato dalle parti. Infatti, pur a fronte degli asseriti inadempi- menti, il promissario acquirente aveva avanzato in primo grado do- manda di esecuzione del contratto ex art. 2932 c.c., cosicché si poteva arguire che egli avesse conservato interesse all'esecuzione del con- tratto,nonostante la mancata rettifica dei dati catastali e l’omessa can- cellazione dell'ipoteca. La parte censurata della sentenza è la seguente (in sintesi). La sti- pula del contratto definitivo era subordinata a lla modifica dei dati ca- tastali e della cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile. I pro- mittenti venditori sono incorsi in adempimento grave, poiché costoro: «non hanno provato in alcun modo né quanto hanno asserito sull’ina- dempimento del [promissario acquirente] né, tantomeno, quanto hanno asserito sul loro adempimento, non avendo mai […] prodotto alcuna prova documentale relativamente alla condizione sospensiva della rettifica dei dati catastali e della cancellazione dell’ipoteca […]. Tutte le comunicazioni a mezzo lettera raccomandata di costituzione e di diffida ad adempiere citate dagli appellati (peraltro non rinvenute nel presenteprocesso […]) non possono essere comunque considerate va- lide prove del loro adempimento in assenza del quale [il promissario acquirente] ha, a sua volta, rifiutato di adempiere. Appare pertanto certamente fondata, oltre che ammissibile, l'azione di risoluzione con la quale [il promissario acquirente] ha sostituito l'originaria domanda di adempimento con quella di risoluzione e restituzione della caparra versata. 8di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. –Il secondo e terzo motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione. Essi non sono fondati. La valutazione della gravità dell'inadempimentoex art. 1455 c.c. per la pronuncia dirisoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ha ad oggetto un fatto, è quindi rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito(cfr., tra le molte, Cass. 6401/2015) e non è sinda- cabilein sede di giudizio di legittimità ove abbia trovato espressione in unamotivazione effettiva, resoluta e coerente ( o comunque riducibile a coerenza in via d’interpretazione) secondo i canoni fissati da Cass. SU8053/2014. Inoltre, tale valutazione può assumersi come implicita, ove l'inadempimento concerna una delle obbligazioni primariedel con- tratto, ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'e- quilibrio negoziale(cfr. Cass. 22521/2011). Nel caso di specie, la regolarizzazione catastale dell’immobile (inte- stato a persone diverse dai promittenti venditori) e la cancellazione dell’ipoteca erano stati assunte a contenuto di un preciso impegno con- trattuale, cosicché la motivazione del giudice di merito –alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati – non presta il fianco a censure spendibili in sede di giudizio di legittimità. Il ricorrente obiettafonda- mentalmente che il «riguardo all’interesse dell’altra» parte (ex art.1455 c.c.) –in quanto questa aveva originariamente optato per l’ese- cuzione in forma specifica - escluderebbe di poter considerare grave l’inadempimento de quo. L’obiezione cede dinanzi alla considerazione che l’art. 1453 c.c. consente alla parte non inadempiente di mutare apprezzamento in corso di causa (salvo il limite di allegazione delineato nell’esame del primo motivo),nel senso che sia la risoluzione la forma di tutela più idonea a realizzare il proprio interesse. Ciò impone di 9di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. allineare a questo mutamento il riguardo dovuto a tale interesse nella valutazione della gravitàdell’inadempimento ex art. 1455 c.c. Il secondo e il terzo motivo sono rigettati. 3.1.- Con il quinto motivo si denuncia ex artt. 99, 112, 329, 342, 346 c.p.c. ed ex artt. 1346, 1351, 1418, 1421 c.c. che la Corte di ap- pello abbia accolto la domanda di risoluzione di un contratto accertato come «ineseguibile in quanto privo di oggetto», in forza di giudicato interno cagionato dalla rinuncia alla domanda ex art. 2932 c.c. Si ar- gomenta che il Tribunale ha rigettato la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. avanzata dall’attore sul rilievo che l'immobile promesso in vendita non era esattamente individuabile in base ai dati contenuti nel contratto preliminare, dati non aliunde attingibili. Avverso tale capo di sentenza l’attore ha prima proposto un motivo, salvo poi abbando- narlo per domandare la risoluzione. Se ne deduce che la domanda di risoluzione è stata illegittimamente accolta a fronte di un contratto ine- seguibile, in quanto privo di oggetto, come ritenuto dal Tribunale con decisione passata in giudicato interno. Con il sesto motivo si ripropone la sostanza del quinto motivo sotto il profilo dell’omesso esame circa fatti decisivi. Ai fini dell'ammissibilità del presente motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia che la decisione della Corte di appello non è fondata sulle stesse ragioni poste a base della decisione di prime cure. Il fatto decisivo è costituito dalla circo- stanza che il contratto preliminare non individuava il bene oggetto del trasferimento, con conseguente mancanza di un elemento essenziale del contratto che quindi era insuscettibile di esecuzione ex art. 2932 c.c. ed altresì neppure risolubile,in quanto invalido. 3.2. – Il quinto e il sesto motivo sono da dichiarare inammissibil i poiché non colgono la ratio decidendi, che si fonda sul già menzionato riconoscimento legislativo dell’interesse a sostituire in corso di causa la 10di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda di adempimento con la domanda di risoluzione, ferma la tem- pestiva allegazione dei fatti d’inadempimento. Ne segue che – eserci- tata tale facoltà di scelta - l’oggetto del processo e del conseguente giudicato si è polarizzatosulla risolubilità del contratto preliminare, co- sicché le questioni specificamente attinenti ai presupposti per l’accogli- mento dell’azione ex art. 2932 c.c. perdono rilevanza giuridica. Né è possibile estrarre da Cass. 22070/2019– come invece fatto valere dal ricorrente -un principio di diritto per cui non è possibile pronunciare la risoluzione di un contratto in ipotesi invalido. Attesta il contrario il ri- conosciuto criterio decisorio della ragione più liquida. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili. 5. - I l settimo motivo solleva va eccezione di illegittimità costituzio- nale degli artt. 62-72 l. 98/2013 di conv. d.l. 69/2013 con riguardo all’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti di appello, in relazione agli artt. 3, 25, co. 1, 111, co. 2, 106, co. 2 Cost. In particola si faceva valere che la Corte d'Appello si fosse pronunciata con un collegio ille- gittimo a causa della partecipazione di un giudice ausiliare che non poteva integrare il collegio ed esercitare stabilmente la funzione giuri- sdizionale (in questo caso si tratta anche del relatore e dell’estensore della sentenza). Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad ottenere una pronuncia su tale motivo, in considerazione dell’intervento di Corte cost. 41/2021. 6. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella 11di 11 – 9202 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 13 ) – [OSCURATO:PERSONA]. prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2