CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 26946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5544/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO PALERMO n. 2475/2018 depositata il11/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal ConsigliereMAURO MOCCI. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi agì avanti il Tribunale di Palermo per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a cessare l’utilizzo dell’acqua erogata dalle tubazioni appartenenti all’attrice, in Comune di Carini, in assenza di un rapporto contrattuale di fornitura. Ritualmente costituitesi le convenute, costoro chiesero, in via riconvenzionale, l’accertamento di una servitù di acquedotto e la condanna di controparte alla voltura delle bollette, relative al consumo d’acqua, in loro favore. In esito all’istruttoria, il giudice adito accertò la sussistenza di una servitù di acquedotto a favore delle Norrito, ordinando all’attrice l’immediata voltura a loro favore. A seguito di rituale impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi, e nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2475 dell’11 dicembre 2018 la Corte d’appello di Palermo riformò la sentenza di primo grado, condannando le appellate a cessare l’utilizzo dell’acqua, autorizzando, in mancanza, l’Associazione a portare a termine il distacco delle opere di presa dalla condotta di distribuzione ed a smontare i manufatti di sua proprietà. Il giudice di secondo grado ritenne che, da un lato, per via degli accordi a suo tempo sottoscritti dal dante causa delle germane, del tutto legittimamente l’Associazione avesse loro opposto la necessità di firmare un regolare contratto di fornitura idrica. Dall’altro, negò che l’appellante potesse essere titolare di una servitù di acquedotto, non essendo proprietaria dei terreni attraversati dalla condotta idrica di distribuzione ed avendo unicamente provveduto alla realizzazione della conduttura ed alla gestione dell’erogazione dell’acqua. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi. In prossimità dell’udienza collegiale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, le ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal difetto di legittimazione attiva in capo all’Associazione, ai sensi degli artt. 81 e 100 c.p.c. Dall’affermazione dell’appellante che, non essendo essa proprietaria di alcun fondo, non potesse essere destinataria di alcun diritto reale di servitù, la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la stessa Associazione sarebbe stata carente di legittimazione attiva ad agire in giudizio per far accertare un abusivo utilizzo dell’acqua. Infatti, un’associazione ontologicamente non potrebbe essere chiamata a rappresentare una collettività indeterminata di soggetti senza che costoro abbiano manifestato la volontà di aderirvi. La doglianza non ha ragion d’essere. 1.1) Afferma la sentenza impugnata “Risulta dagli atti che il dante causa delle Norrito, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sottoscritto con l’[OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi, un contratto per la costruzione di acquedotto e per la fornitura idrica a servizio degli immobili siti in Carini…. col quale era stabilito che l’Associazione avrebbe realizzato una condotta idrica all’interno della suddetta area e che il Taormina avrebbe partecipato alle spese di progettazione e realizzazione dell’acquedotto, da ripartirsi tra tutti i partecipanti in parti uguali. Era altresì convenuto che l’acquedotto sarebbe stato rifornito di acqua prelevata dalla conduttura Jato a seguito di regolare convenzione e che il prezzo dell’acqua somministrata, che l’Associazione si impegnava a fornire mediante singole prese con contatore sulle opere di acquedotto, sarebbe stato regolato in base al prezzo praticato dal fornitore acquedotto Jato, maggiorato della somma di seimila lire mensili per spese di gestione dell’acquedotto”. Si evince dunque che il rapporto inter partes va qualificato come una fattispecie a formazione progressiva. In altri termini, l’Associazione - ente privo di personalità giuridica ma centro d’imputazione d’interessi, costituita dal complesso dei proprietari dei fondi della [OSCURATO:PERSONA] degli Ulivi – ha provveduto a costruire l’infrastruttura, a concludere il contratto di fornitura con l’Ente concessionario ed ad erogare l’acqua ai singoli associati. L’elemento caratterizzante è pertanto costituito dal contrattodi somministrazione relativo adutenza idrica (Sez. U, n. 4079 del 9 febbraio 2023). In giurisprudenza, è ormai pacifico che anche le associazioni non riconosciute possano svolgere attività economica, di produzione o scambio di beni e servizi, in via principale o addirittura esclusiva (Sez. 3, n. 23344 del 19 settembre 2019). 1.2) Ne consegue, pertanto, che l’Associazione era pienamente legittimata a interrompere la somministrazione idrica, in caso di grave inadempimento e finanche a rimuovere il manufatto di adduzione dell’acqua. Resta da aggiungere che, essendo fuori discussione la legitimatio ad causam – determinata, sul piano processuale, dalla qualità di parte del contratto di somministrazione (Sez. U, n. 1912 del 9 febbraio 2012; Sez. 5, n. 29505 del 24 dicembre 2020) – neppure può porsi un problema di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, posto che la relativa eccezione, attenendo al merito, non è rilevabile d ’ ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata (Sez. 2, n. 14177 del 27 giugno 2011). 2) Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono della violazione degli artt. 922, 934, 1100, 1117 e1117 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero errato nell’attribuire all’associazione la proprietà dell’acquedotto, che invece sarebbe appartenuto pro parte ai singoli proprietari che avevano contribuito alla sua realizzazione. La contitolarità della proprietà dell’acquedotto da parte dei singoli proprietari non sarebbe stata tale da escludere la sussistenza di un rapporto di servitù. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha escluso la sussistenza di una servitù di acquedotto, inquadrando piuttosto la fattispecie in un contratto di fornitura idrica, sicché la doglianza non coglie la ratio della decisione. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, anche con riguardo al subprocedimento ex art. 373 c.p.c. Va dato atto che sussistono le condizioni per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condan na le ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500 (duemila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% per il presente giudizio, oltre ad euro 800 (ottocento) per il subprocedimento ex art. 373 c.p.c. Dà atto che sussistono i presupposti processuali perché le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sens