CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 30129/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO /// dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Crotone per avere concesso all'imputato il beneficio della non menzione della sentenza nei termini specificati, ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (in Crotone, il 22/09/2019). Ritenuto che i motivi sollevati (nullità dell'accertamento eseguito mediante alcoltest per mancanza dell'avviso all'imputato della facoltà di fasi assistere da un difensore di fiducia, nonché per mancanza di prova circa la data dell'omologazione e della taratura dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen.; prescrizione del reato già intervenuta al momento della decisione) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (quanto al motivo sulla prescrizione, si veda la p. 3 sent. imp.; quanto al primo motivo, le pp. 3 e 4; quanto al secondo motivo, le pp. 4, 5, 6; quanto al terzo motivo, la p. 6), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere esteRsore