Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31982/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, ha rideterminato in anni tre di reclusione ed € 3.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata e per varie violazioni in materia di armi, ac:certati in Napoli il 24/11/2020.

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla pretermissione delle censure espresse dalla difesa nei motivi di appello.

Stesso vizio si deduce con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile, in quanto è costituito da doglianze generali e generiche, che non sono agganciate ad alcuno specifico punto della motivazione e non illustrano le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono l'impugnazione.

Anche la doglianza riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche soffre degli stessi limiti, limitandosi ad esecrare ingiustificatamente l'assenza di dettagliate argomentazioni per tale decisione.

Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, ha rideterminato in anni tre di reclusione ed € 3.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata e per varie violazioni in materia di armi, ac:certati in Napoli il 24/11/2020. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla pretermissione delle censure espresse dalla difesa nei motivi di appello. Stesso vizio si deduce con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, in quanto è costituito da doglianze generali e generiche, che non sono agganciate ad alcuno specifico punto della motivazione e non illustrano le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono l'impugnazione. Anche la doglianza riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche soffre degli stessi limiti, limitandosi ad esecrare ingiustificatamente l'assenza di dettagliate argomentazioni per tale decisione. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 31982/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris