CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.242/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di soc io illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale erede unico di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2601/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/10/2021 lettol’Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevatoche nel predetto atto di rinuncia i ricorrenti chiedono altresì “che venga disposta la cancellazione dell’annotazione della domanda giudiziale di primo grado trascritta in data 9 settembre 2010 avanti la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ai nn 5008/32502 [OSCURATO:PERSONA] e della annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentata avanti alla Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ai nn 54149/7568 [OSCURATO:PERSONA], giusta nota che si dimette in copia , con esonero del Conservatore dei RR.II. competente da ogni responsabilità”; rilevato che la rinuncia è stata ritualmente comunicata alla controparte costituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato, altresì, che la società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato in atti la dichiarazione di accettazione della rinuncia con, a sua volta, espressa richiesta che venga disposta la cancellazione delle predette annotazioni presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Treviso; ritenutoche la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Autorizza la cancellazione dell’annotazione della domanda giudiziale di primo grado trascritta in data 09.09.2010 avanti la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ai nn 5008/32502 [OSCURATO:PERSONA] e dell’annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presentata avanti alla Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Treviso ai nn 54149/7658 [OSCURATO:PERSONA],con esonero del Conservatore dei RR.II. competente da ogni responsabilità. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza