CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 agosto 2010
Cassazione n. 07572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23679/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura generale del 24/8/2010, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti– e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- Avverso la sentenza n. 376/2018 resa dalla Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 21/2/2018 e notificata via PEC il 16/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Notifica a mezzo pec-Ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 dell'ultimo giorno -Tempestività - Sussistenza -Fondamento -Scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario. 1. Con sentenza n. 1101 dell’8 luglio 2014, il Tribunale di Agrigento, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la nullità dell’atto di compravendita con cui le medesime, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], avevano venduto a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà dell’immobile sito in Agrigento, via Riggio, n. 7, rigettando le ulteriori domande proposte dalle parti e condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese legali. Il giudizio d’appello, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esitò nella pronuncia di inammissibilità del gravame pronunciata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 376, depositata il 21 febbraio 2018. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], propongonoricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invece, rimaste intimate. Considerato che: 1. Preliminarmente i ricorrenti hanno chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179), introdotto dall’art. 45-bis, legge 11 agosto 2014, numero 114 (di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90), nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’art. 147 cod. proc. civ. si applica anche alle notifiche ai sensi della legge 53/94 eseguita dagli avvocati tramite PEC, con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21:00, la notifica si considera perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo”, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Cost., ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, sia in ragione della parificazione del domicilio fisico a quello digitale, nonostante l’assenza di ragioni, in questo secondo caso, per non far coincidere il termine per la notifica alle ore 24:00 del giorno dell’invio, sia in ragione della violazione del diritto di difesa derivante dall’impedimento, per il notificante, di esercitare il suo diritto di impugnazione fino alle ore 24:00, sia in ragione della vanificazione del principio del giusto processo. 2. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt.147 cod. proc. civ. e 16-septies, comma 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato che la notificazione eseguita dopo le 21:00 si intende perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo, riferendo tale assunto anche al notificante e non al solo destinatario, mentre avrebbe dovuto operare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme esaminate e affermare la tempestività della notifica perché avvenuta per l’appellante-notificante entro le ore 24:00 del giorno di scadenza dell’impugnazione. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il principio della scissione degli effetti soggettivi della notifica opera anche nell’ambito delle notifiche per via telematica, essendo l’art. 16-septies finalizzato a posticipare gli effetti della notifica al giorno successivo per il solo destinatario, onde impedire che il periodo notturno venisse computato ai fini dei termini assegnati a quest’ultimo. 3. Il ricorso è fondato. Si osserva, innanzitutto, come i giudici di merito abbiano dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto tardiva, sul presupposto che la notifica della sentenza impugnata fosse avvenuta a mezzo PEC in data 18/11/2014 e che gli appellanti avessero fatto pervenire l’atto d’appello con notifica effettuata tramite PEC alle ore 22:56 del 18/12/2014, sostenendo che la notificazione dell’appello, pur essendo avvenuta entro il trentesimo giorno, fosse stata effettuata oltre il limite stabilito dall’art. 147 cod. proc. civ. (secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00), applicabile anchealle notifiche con modalità telematica in virtù del rinvio ad esso operato dall’art. 16-septies, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012, e che, non operando per tali notificazioni il principio della scissione soggettiva tra notificante e destinatario, il notificante avrebbe dovuto ricevere tanto la ricevuta di accettazione, quanto quella di avvenuta consegna del messaggio PEC entro le ore 21:00 del giorno in cui aveva eseguito la notificazione. Orbene, la questione affrontata dai giudici di merito ed evidenziata nel motivo di ricorso ha avuto soluzione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla legge n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Alla stregua di tale pronuncia, questa Corte ha affermato che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova applicazione anche in questa ipotesi di notificazione eseguita ai sensi del ridetto art. 16-septies (Cass., Sez. 6 - 1 , 21/02/2020, n. 4712)e che l'applicazione di tale regola generale - soluzione che consente la reductio ad legitimitatemdell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa (Cass., Sez. 2, 22/10/2021, n. 29584). Ciò comporta che il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata, che, invece, dà rilievo alla posteriorità dell’orario dell’invio rispetto al limite delle 21:00 per affermare la tardività della notifica, si scontra con gli arresti giurisprudenzialisopra citati e con la pronuncia della Corte costituzionale. Conseguendone, pertanto, la fondatezza della censura, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in divers