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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 32414/2024

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seguente ORDINANZA sulla istanza di correzione di errore materiale congiuntamente proposta: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al ruolo dell'udienza pubblica tenutasi il 07/05/2024 sul ricorso n. 4749/2024 R.G.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione richiesta; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il difensore e procuratore speciale di Hicham EL ABIOUIe Said EL ABIOU1 parti civili costituite nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], definito da questa Corte all'udienza pubblica del 7 maggio 2024 (ricorso n. 4749/24 R.G.), ha presentato istanza, recante la data del 14 maggio 2024, volta ad ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza, dolendosi che in esso nulla sia stato disposto in ordine alla domanda di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa avanzata nell'interesse delle suddette parti civili.

2. Si è, quindi, dato luogo alla procedura, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per la correzione del segnalato errore materiale.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dal difensore delle parti civili.

4. All'odierna udienza camerale, rilevata l'effettiva sussistenza dell'errore denunciato, posto che dall'esaminato verbale dell'udienza pubblica, tenutasi il 7 maggio 2024, si evince la presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), che concluse per le parti civili in questione, si è provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo della suddetta udienza, relativo al procedimento n. 4749/24 R.G. sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], disponendo che, dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]", siano inseriti i nominativi di "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]".

La cancelleria provvederà alle prescritte annotazioni in calce all'originale.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 7 maggio 2024, relativo al procedimento nr. 4749/24 R.G. sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]", siano inseriti i nominativi di "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024 Il Consigliere estensqje Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla istanza di correzione di errore materiale congiuntamente proposta: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al ruolo dell'udienza pubblica tenutasi il 07/05/2024 sul ricorso n. 4749/2024 R.G.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione richiesta; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il difensore e procuratore speciale di Hicham EL ABIOUIe Said EL ABIOU1 parti civili costituite nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], definito da questa Corte all'udienza pubblica del 7 maggio 2024 (ricorso n. 4749/24 R.G.), ha presentato istanza, recante la data del 14 maggio 2024, volta ad ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza, dolendosi che in esso nulla sia stato disposto in ordine alla domanda di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa avanzata nell'interesse delle suddette parti civili. 2. Si è, quindi, dato luogo alla procedura, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per la correzione del segnalato errore materiale. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha espresso parere favorevole alla richiesta avanzata dal difensore delle parti civili. 4. All'odierna udienza camerale, rilevata l'effettiva sussistenza dell'errore denunciato, posto che dall'esaminato verbale dell'udienza pubblica, tenutasi il 7 maggio 2024, si evince la presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), che concluse per le parti civili in questione, si è provveduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo della suddetta udienza, relativo al procedimento n. 4749/24 R.G. sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], disponendo che, dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]", siano inseriti i nominativi di "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]". La cancelleria provvederà alle prescritte annotazioni in calce all'originale. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 7 maggio 2024, relativo al procedimento nr. 4749/24 R.G. sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]", siano inseriti i nominativi di "[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024 Il Consigliere estensqje Il
Sentenza Cassazione n. 32414/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris