Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:598
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-283/06 e C-312/06
KÖGÁZ rt e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA]ője
e
OTP [OSCURATO:PERSONA] rt
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo [OSCURATO:PERSONA] e
dalla Legfelsőbb [OSCURATO:PERSONA])
«Sesta direttiva IVA — Art. 33, n. 1 — Nozione di “imposte sulla cifra d’affari” — Imposta locale sulle imprese»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 ottobre 2007
Massime della sentenza
1.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33, n. 1)
2.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, n. 2, e 33, n. 1)
1. Per valutare se un’imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sulla cifra d’affari, ai sensi dell’art. 33
della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla
cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, occorre in particolare verificare se essi abbiano l’effetto di danneggiare
il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e
colpendo le operazioni commerciali in modo analogo a quello della detta imposta.
A tale proposito, in ogni caso devono essere considerati gravanti sulla circolazione dei beni e dei servizi allo stesso modo
dell’imposta sul valore aggiunto le imposte, i diritti e le tasse che presentano le caratteristiche essenziali della detta
imposta, anche se non sono in tutto identici ad essa.
Per contro, l’art. 33 della sesta direttiva non osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta che non presenti una
delle caratteristiche essenziali dell’imposta sul valore aggiunto.
Le dette caratteristiche sono quattro: l’imposta sul valore aggiunto si applica in modo generale alle operazioni aventi ad
oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti;
viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a
prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo
di produzione e di distribuzione sono detratti dall’imposta sul valore aggiunto dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale
tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso della detta imposta
va a carico del consumatore.
(v. punti 34-37)
2. L’art. 33, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative
alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che non osta
al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’imposta locale ungherese sulle imprese. Un’imposta del
genere, infatti, si distingue dall’imposta sul valore aggiunto in modo tale da non poter essere considerata come avente la
natura di un’imposta sulla cifra d’affari, ai sensi della detta disposizione.
Innanzi tutto, mentre l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni singola operazione al momento della commercializzazione
e il suo importo è proporzionale al prezzo dei beni o servizi forniti, un’imposta come quella in oggetto è, al contrario,
calcolata sulla differenza, determinata ai sensi della normativa contabile, tra il fatturato risultante dai beni venduti o
i servizi forniti nel corso di un esercizio fiscale, da un lato, e il prezzo di costo dei beni venduti, il valore dei servizi
intermedi e il costo dei materiali, dall’altro. Poiché quindi siffatta imposta è calcolata in base ad un fatturato periodico,
non è possibile determinare con precisione l’importo della detta imposta eventualmente ripercosso sul cliente in occasione
di ciascuna vendita di beni o di ciascuna prestazione di servizi, sicché una tale imposta non può essere considerata proporzionale
al prezzo dei beni o dei servizi forniti.
Inoltre, mentre il soggetto passivo, ai sensi dell’art. 17, n. 2, della sesta direttiva, è autorizzato a detrarre dall’imposta
sul valore aggiunto di cui è debitore la parte dovuta o versata per qualsiasi bene o servizio utilizzato ai fini delle sue
operazioni imponibili, per quanto riguarda il regime di diritto comune dell’imposta in questione, la deduzione, che interviene
nella fase della determinazione della base imponibile di tale imposta, è effettuata a concorrenza del prezzo di costo dei
beni venduti, del valore dei servizi intermedi e del costo dei materiali. La base imponibile dell’imposta in oggetto non è
quindi circoscritta al valore aggiunto ad una determinata fase di produzione o di distribuzione, ma riguarda il fatturato
globale del soggetto passivo, ridotto unicamente dei detti elementi.
Infine, mentre l’imposta sul valore aggiunto, attraverso il sistema della detrazione dell’imposta previsto dagli artt. 17‑20
della sesta direttiva, grava unicamente sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi
che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione finale, indipendentemente
dal numero di operazioni avvenute, lo stesso non vale per quanto riguarda l’imposta in oggetto. Non sussiste infatti alcuna
certezza riguardo al fatto che l’onere di tale imposta si ripercuota, in definitiva, sul consumatore finale nel modo tipico
di un’imposta sul consumo quale l’imposta sul valore aggiunto.
(v. punti 39-40, 44-45, 47, 51-52, 60-61 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
11 ottobre 2007 (
*
)
«Sesta direttiva IVA – Art. 33, n. 1 – Nozione di “imposte sulla cifra d’affari” – Imposta locale sulle imprese»
Nei procedimenti riuniti C‑283/06 e C‑312/06,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA]
(Ungheria) (causa C‑283/06) e dalla Legfelsőbb [OSCURATO:PERSONA] (Ungheria) (causa C‑312/06), con decisioni 16 gennaio e 10 luglio 2006,
pervenute in cancelleria il 29 giugno e il 18 luglio 2006, nelle cause
KÖGÁZ rt,
E-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] kft,
E-[OSCURATO:PERSONA] rt,
[OSCURATO:PERSONA] rt,
TESCO Áruházak rt,
OTP [OSCURATO:PERSONA] rt,
OTP [OSCURATO:PERSONA] rt,
ERSTE [OSCURATO:PERSONA] rt,
[OSCURATO:PERSONA] rt (causa C‑283/06),
contro
[OSCURATO:PERSONA]ője,
e
OTP [OSCURATO:PERSONA] rt (causa C‑312/06),
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai
sigg. J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 giugno 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la KÖGÁZ rt, la E-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] kft, la E-[OSCURATO:PERSONA] rt, la [OSCURATO:PERSONA] rt, la TESCO Áruházak rt, la OTP
[OSCURATO:PERSONA] rt, la OTP [OSCURATO:PERSONA] rt e la ERSTE [OSCURATO:PERSONA] rt, dall’avv. P. Oszkó, ügyvéd;
– per la [OSCURATO:PERSONA] rt, dall’avv. D. Deák, ügyvéd;
– per il governo ungherese, dalle sig.re J. Fazekas e R. Sommsich, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Triantafyllou e V. Bottka, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Nella causa C‑283/06, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’allegato X, capo
4, punto 3, lett. a), all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica
di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati
sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto di adesione»), e, dall’altro, dell’art. 33
della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme
(GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune
di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388 (GU L 376,
pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che vede opposte nove società di diritto ungherese, la KÖGÁZ
rt, la E‑[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] kft, la E‑[OSCURATO:PERSONA] rt, la [OSCURATO:PERSONA] rt, la TESCO Áruházak rt, la OTP [OSCURATO:PERSONA]
rt, la OTP [OSCURATO:PERSONA] rt, la ERSTE [OSCURATO:PERSONA] rt e la [OSCURATO:PERSONA] rt (in prosieguo, considerate complessivamente,
le «ricorrenti nella causa principale C‑283/06») allo [OSCURATO:PERSONA] Vezetője (direttore dell’autorità
amministrativa del dipartimento di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «convenuto nella causa principale C‑283/06») riguardo agli acconti
attinenti all’imposta locale sulle imprese che le dette società sono state invitate a versare con riferimento all’esercizio
relativo all’anno 2005.
3 Nella causa C‑312/06, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’allegato X, capo
4, punto 3, lett. a), all’Atto di adesione e, dall’altro, dell’art. 33, n. 1, della sesta direttiva.
4 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia che vede opposti la OTP [OSCURATO:PERSONA] rt, società di diritto
ungherese (in prosieguo: la «ricorrente nella causa principale C‑312/06»), al [OSCURATO:PERSONA] (autorità amministrativa
del dipartimento di Vas; in prosieguo: il «convenuto nella causa principale C‑312/06») riguardo agli acconti attinenti all’imposta
locale sulle imprese che la detta società è stata invitata a versare con riferimento agli esercizi conclusisi, rispettivamente,
il 15 settembre 2005 e il 15 marzo 2006.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
L’Atto di adesione
5 L’allegato X all’Atto di adesione, intitolato «Elenco di cui all’articolo 24 dell’Atto di adesione: Ungheria», contiene un
capo 4, a sua volta intitolato «Politica della concorrenza», che fa riferimento al capo 1 del titolo VI del Trattato CE, relativo
alle regole di concorrenza.
6 In tale capo 4, compare un punto 3, intitolato «Aiuti fiscali concessi dalle autorità locali», la cui lett. a) così prevede:
«Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, l’Ungheria può applicare, fino al 31 dicembre 2007 compreso, le riduzioni
dell’imposta sulle imprese locali, per un massimo del 2% degli introiti netti delle imprese, concesse a tempo determinato
dall’amministrazione locale in base agli articoli 6 e 7 della legge C/199[0] sulle imposte locali, modificati dall’articolo
79, paragrafi 1 e 2 della legge L/2001 che modifica la normativa finanziaria, modificati dall’articolo 158 della legge XLII/2002
che modifica le leggi in materia di imposte, contributi e altri versamenti al bilancio».
La sesta direttiva
7 L’art. 33, n. 1, della sesta direttiva è del seguente tenore:
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative
al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni della
presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte
sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia
il carattere di imposta sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi
fra [OSCURATO:PERSONA] membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».
La normativa nazionale
8 Risulta dalle indicazioni contenute nelle decisioni di rinvio che la legge C/1990 sulle imposte locali (a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény; in prosieguo: la «legge del 1990») consente ai comuni ungheresi di istituire, nel loro territorio, un’imposta
locale sulle imprese (helyi iparűzési adó; in prosieguo: la «HIPA»).
9 Sempre secondo tali indicazioni:
– la HIPA non è un’imposta generale riscossa in tutto il territorio nazionale, ma un’imposta locale la cui istituzione, abrogazione
e modifica rientrano nel potere discrezionale delle autorità comunali;
– nei comuni in cui è stata istituita, essa grava su tutta l’attività economica esercitata a titolo permanente o temporaneo
nel territorio del comune interessato e il soggetto passivo ne è l’imprenditore;
– nell’ipotesi di un’attività economica permanente, la base imponibile di tale imposta è costituita dal fatturato netto corrispondente
ai beni venduti o ai servizi forniti durante un determinato periodo, detratto il prezzo di costo di tali beni, il valore dei
servizi intermedi e il costo dei materiali;
– nel caso degli imprenditori individuali e dei piccoli produttori agricoli, la base imponibile della detta imposta corrisponde
alla base imponibile forfettaria determinata in conformità della legge relativa all’imposta sui redditi delle persone maggiorata
del 20%;
– nel caso di impresa assoggettata all’imposta sulle imprese semplificata (
egyszerűsített vállalkozói adó
), la base imponibile della HIPA può corrispondere al 50% dell’imposta sulle imprese semplificata;
– l’autorità comunale che ha istituito la HIPA può concedere riduzioni o altre agevolazioni fiscali, delle quali tuttavia possono
beneficiare solo le imprese la cui base imponibile della detta imposta non superi i 2,5 milioni di HUF, oppure un importo
inferiore eventualmente stabilito dalla detta autorità;
– un’agevolazione fiscale speciale è prevista in caso di aumento del numero dei dipendenti durante l’esercizio fiscale (riduzione
della base imponibile in ragione di 1 milione di HUF per persona assunta);
– nell’ipotesi di attività economica permanente, l’aliquota annuale massima della HIPA è fissata al 2%;
– i soggetti passivi non sono tenuti a far comparire espressamente l’importo della HIPA sulle fatture e nei documenti contabili;
la legge del 1990 non contiene disposizioni che prevedono la possibilità di dedurre la HIPA eventualmente inclusa nel prezzo
dei beni o dei servizi acquistati dal soggetto passivo;
– la legge del 1990 non prevede espressamente la possibilità di ripercuotere la HIPA sul consumatore, ma tale imposta può essere
inclusa nel prezzo al consumo;
– parallelamente alla HIPA esiste in Ungheria un’imposta sul valore aggiunto (
általános forgalmi adó
), disciplinata dalla legge LXXIV del 1992.
Le cause principali e le questioni pregiudiziali
Causa C‑283/06
10 Con una serie di decisioni adottate nel corso del 2005, il convenuto nella causa principale C‑283/06 ha confermato le decisioni
con cui si ingiungeva il pagamento degli acconti della HIPA relativa all’anno 2005, adottate da diverse autorità comunali
nei confronti delle ricorrenti nella causa principale C‑283/06.
11 Tale convenuto nella causa principale ha basato le sue decisioni sull’art. 41, nn. 1 e 2, della legge del 1990 nonché su diversi
decreti locali che istituivano la HIPA. Egli considera che le ricorrenti nella causa principale C‑283/06, depositando una
dichiarazione per tale imposta, hanno riconosciuto i loro obblighi fiscali relativi alla stessa e sono dunque tenute a versare
un acconto d’imposta. In talune delle sue decisioni, egli ha respinto l’obiezione secondo cui, in forza dell’art. 33 della
sesta direttiva, la HIPA sarebbe priva di fondamento normativo in quanto si tratterebbe di un’imposta avente natura di imposta
sulla cifra d’affari.
12 Le ricorrenti nella causa principale C‑283/06 hanno proposto ricorso contro le dette decisioni dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA]
(Tribunale del dipartimento di [OSCURATO:PERSONA]). Esse sostengono sostanzialmente che tali decisioni sono illegittime poiché da maggio
2004 non sono più assoggettate alla HIPA a motivo dell’applicabilità diretta dell’art. 33 della sesta direttiva.
13 Per il giudice del rinvio il punto 3, lett. a), del capo 4 dell’allegato X all’Atto di adesione può essere interpretato nel
senso che esso istituisce una deroga provvisoria che consente di mantenere la HIPA o quanto meno nel senso che, autorizzando
le riduzioni di tale imposta fino al 31 dicembre 2007, le parti contraenti hanno temporaneamente ammesso la compatibilità
della stessa con il diritto comunitario.
14 Nell’ipotesi in cui la Corte condividesse tale opinione, il giudice del rinvio considera che qualsiasi altra questione risulterebbe
superflua. Nell’ipotesi contraria, esso ritiene necessario ottenere un’interpretazione della nozione di imposta non avente
natura di imposta sulla cifra d’affari, ai sensi dell’art. 33 della sesta direttiva.
15 È questo il contesto nel quale lo [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il capo 4, punto 3, lett. a), dell’allegato X [all’Atto di adesione] (...) debba interpretarsi nel senso che:
– la Repubblica di Ungheria ha ottenuto una deroga transitoria che le consente di mantenere [la HIPA], ovvero
– l’Atto di adesione, nel prevedere la possibilità di mantenere le agevolazioni connesse alla [HIPA], ha riconosciuto anche
il diritto (transitorio) della Repubblica di Ungheria di mantenere un’imposta sulle attività economiche.
2) In caso di soluzione negativa della Corte alla prima questione, (...), secondo la corretta interpretazione della sesta direttiva
(...), quali sono i criteri in forza dei quali si considera che un tributo non abbia natura di imposta sulla cifra di affari
ai sensi dell’art. 33 [di tale] direttiva».
Causa C‑312/06
16 Con una decisione adottata nel corso del 2005, il convenuto nella causa principale C‑312/06 ha confermato la decisione adottata
da un’autorità comunale nei confronti della ricorrente nella detta causa principale con la quale si ingiungeva il pagamento
degli acconti relativi alla HIPA per gli esercizi conclusisi, rispettivamente, il 15 settembre 2005 e il 15 marzo 2006.
17 Tale decisione, basata sugli artt. 39, n. 1, e 41, n. 2, della legge del 1990, nonché sull’art. 8, n. 1, del decreto locale
n. 13/2003 (III.27), è stata motivata dal fatto che, al termine di una valutazione della HIPA nel corso dei negoziati di adesione,
la Repubblica di Ungheria ha ottenuto, nell’Atto d’adesione, una deroga riguardante le riduzioni di tale imposta fino al 31
dicembre 2007. Secondo il convenuto nella causa principale C‑312/06, dalle indicazioni contenute nell’Atto di adesione circa
il modo in cui tale imposta è stata concepita, è consentito di dedurre che quest’ultima è stata approvata dall’Unione europea.
18 La ricorrente nella causa principale C‑312/06 ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale
del dipartimento di Vas). Essa sostiene che la decisione è illegittima in quanto la HIPA è un’imposta sulla cifra d’affari
il cui mantenimento da parte della Repubblica di Ungheria dopo la sua adesione all’Unione è in contrasto con l’art. 33, n. 1,
della sesta direttiva e che essa non può, inoltre, essere considerata transitoriamente autorizzata dall’Atto di adesione.
19 Tale ricorso è stato respinto dal [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente in quanto la concessione, con l’Atto d’adesione, di
una deroga transitoria alla Repubblica d’Ungheria per quanto riguarda le riduzioni della HIPA significa necessariamente che
l’Unione ha ammesso il mantenimento transitorio di tale imposta.
20 La ricorrente nella causa principale C‑312/06 ha proposto impugnazione dinanzi alla Legfelsőbb [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) contro
la decisione emessa dal [OSCURATO:PERSONA].
21 Il giudice del rinvio considera che, qualora il punto 3, lett. a), del capo 4, dell’allegato X all’Atto d’adesione possa essere
interpretato nel senso che le parti contraenti, nell’accordare una deroga transitoria riguardante le riduzioni della HIPA,
hanno accordato del pari una deroga riguardante la detta imposta in quanto tale, quest’ultima è pertanto compatibile con il
diritto comunitario fino al 31 dicembre 2007. Invece, in caso di interpretazione contraria, si dovrebbe determinare, alla
luce dell’art. 33, n. 1, della sesta direttiva se, in base ai criteri sostanziali essenziali contenuti in tale disposizione,
un tributo quale la HIPA sia un’imposta avente natura di un’imposta sulla cifra d’affari.
22 La Legfelsőbb [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se il capo 4, punto 3, lett. a), di cui all’allegato X [all’Atto di adesione] (...) possa interpretarsi nel senso che la Repubblica
di Ungheria ha ottenuto una deroga transitoria che le consente di mantenere [la HIPA], vale a dire nel senso che l’Atto di
adesione, nel permettere il mantenimento delle riduzioni fiscali con riguardo a quest’ultima, ha riconosciuto anche il diritto
transitorio della Repubblica di Ungheria di mantenere questo tipo di imposta.
2) Se l’art. 33, n. 1, della sesta direttiva (...) debba interpretarsi nel senso che vieta di mantenere un’imposta [la HIPA]
applicabile alle attività a fini di lucro esercitate dalle imprese e di cui una delle principali caratteristiche è quella
di applicarsi al volume d’affari netto delle imprese, detratto il prezzo di acquisizione delle merci vendute, il prezzo dei
servizi accessori e il costo delle materie prime, o, in altri termini, se un siffatto tributo debba essere considerato come
un’imposta avente natura di imposta sulla cifra d’affari, vietata dalla disposizione di cui trattasi».
Sulle questioni pregiudiziali
23 Come hanno suggerito la KÖGÁZ rt, la E-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] kft, la E-[OSCURATO:PERSONA] rt, la [OSCURATO:PERSONA] rt, la TESCO Áruházak
rt, la OTP [OSCURATO:PERSONA] rt, la OTP [OSCURATO:PERSONA] rt e la ERSTE [OSCURATO:PERSONA] rt (in prosieguo, considerate complessivamente, la
«KÖGÁZ e a.»), il governo ungherese e la Commissione delle Comunità europee, occorre esaminare anzitutto la seconda questione
posta da ciascun giudice del rinvio, vertente sull’interpretazione dell’art. 33 della sesta direttiva.
24 Nella causa C‑283/06, tale seconda questione verte sui criteri che consentono di individuare un’imposta non avente natura
di imposta sulla cifra d’affari ai sensi dell’art. 33 della sesta direttiva.
25 Letta nel suo contesto, tale questione riguarda, al pari della seconda questione posta nella causa C‑312/06, il punto se l’art. 33
debba essere interpretato nel senso che esso osta al mantenimento di un’imposta avente caratteristiche analoghe a quelle della
HIPA.
26 Per interpretare l’art. 33 della sesta direttiva è necessario collocare tale disposizione nell’ambito del suo contesto normativo.
A tal fine è utile ricordare innanzi tutto gli obiettivi perseguiti con la creazione di un sistema comune dell’imposta sul
valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») (sentenza 3 ottobre 2006, causa C‑475/03, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9373,
punto 18).
27 Risulta dai ‘considerando’ della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301), che l’armonizzazione
delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari deve consentire la creazione di un mercato comune nel quale
vi sia una concorrenza non alterata e che abbia caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, eliminando le differenze
di oneri fiscali che possono alterare la concorrenza e ostacolare gli scambi (sentenze 8 giugno 1999, cause riunite C‑338/97,
C‑344/97 e C‑390/97, Pelzl e a. [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3319, punto 14, nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19).
28 L’istituzione di un sistema comune dell’IVA è stata realizzata con la seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Struttura
e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 1967, n. 71, pag. 1303), e con la sesta direttiva
(citate sentenze Pelzl e a., punto 15, nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], punto 20).
29 Il principio del sistema comune dell’IVA consiste, ai sensi dell’art. 2 della prima direttiva 67/227, nell’applicare ai beni
ed ai servizi, fino allo stadio del commercio al minuto, un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo
dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente
alla fase dell’imposizione (v., in particolare, sentenze 27 novembre 1985, causa 295/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3759,
punto 15; 3 marzo 1988, causa 252/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1343, punto 15; 13 luglio 1989, cause riunite 93/88 e 94/88, Wisselink
e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2671, punto 18; Pelzl e a., cit., punto 16, nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21).
30 Tuttavia, a ciascun passaggio, l’IVA si può esigere solo previa detrazione dell’IVA che ha gravato direttamente sul costo
dei vari fattori che compongono il prezzo dei beni e dei servizi. Il sistema delle detrazioni è disciplinato dall’art. 17,
n. 2, della sesta direttiva, in modo che i soggetti passivi siano autorizzati a detrarre dall’IVA da essi dovuta gli importi
di IVA che hanno già gravato sui beni o sui servizi a monte e che tale imposta colpisca ogni volta solo il valore aggiunto
e vada, in definitiva, a carico del consumatore finale (citate sentenze Pelzl e a., punto 17, nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],
punto 22).
31 Per conseguire lo scopo dell’uguaglianza impositiva della stessa operazione, indipendentemente dallo Stato membro nel quale
viene effettuata, il sistema comune dell’IVA doveva sostituire, secondo i ‘considerando’ della seconda direttiva 67/228, le
imposte sulla cifra d’affari in vigore nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in particolare, citate sentenze Pelzl e a., punto 18, nonché
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], punto 23).
32 In quest’ordine di idee, l’art. 33 della sesta direttiva consente il mantenimento o l’istituzione da parte di uno Stato membro
di imposte, diritti e tasse gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni solo se non
hanno natura di imposte sulla cifra d’affari (v., in particolare, citate sentenze Pelzl e a., punto 19, nonché [OSCURATO:PERSONA]
di [OSCURATO:PERSONA], punto 24).
33 Viceversa, il diritto comunitario non contiene allo stato attuale alcuna disposizione specifica diretta ad escludere o limitare
il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire imposte, diritti o tasse diversi dalle imposte sulla cifra d’affari (sentenze Wisselink
e a., cit., punto 13, nonché 19 febbraio 1998, causa C‑318/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑785, punto 21). Dall’art. 33 della sesta
direttiva si può persino evincere che il diritto comunitario ammette l’esistenza di regimi fiscali in concorrenza con l’IVA
(sentenze Wisselink e a., cit., punto 14; 19 marzo 1991, causa C‑109/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1385, punto 9, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 21; v. del pari, in questo senso, sentenza 8 luglio 1986, causa 73/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2219, punto 22).
34 Per valutare se un’imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sulla cifra d’affari, ai sensi dell’art. 33
della sesta direttiva, occorre in particolare verificare se essi abbiano l’effetto di danneggiare il funzionamento del sistema
comune dell’IVA, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le operazioni commerciali in modo analogo all’IVA
(citate sentenze Pelzl e a., punto 20, nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], punto 25; v. del pari, in questo senso, sentenza
9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1157, punto 20 e giurisprudenza citata).
35 A tale proposito, la Corte ha precisato che in ogni caso devono essere considerati gravanti sulla circolazione dei beni e
dei servizi allo stesso modo dell’IVA le imposte, i diritti e le tasse che presentano le caratteristiche essenziali dell’IVA,
anche se non sono in tutto identici ad essa (sentenze 31 marzo 1992, causa C‑200/90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2217,
punti 11 e 14; 29 aprile 2004, causa C‑308/01, GIL Insurance e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4777, punto 32, nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 26).
36 Per contro, l’art. 33 della sesta direttiva non osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta che non presenti una
delle caratteristiche essenziali dell’IVA (sentenze 17 settembre 1997, causa C‑130/96, Solisnor-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5053,
punti 19 e 20; GIL Insurance e a., cit., punto 34, nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27).
37 La Corte ha precisato quali siano le caratteristiche essenziali dell’IVA. Nonostante alcune differenze redazionali, risulta
dalla sua giurisprudenza che tali caratteristiche sono quattro: l’IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad
oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti;
viene riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a
prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo
di produzione e di distribuzione sono detratti dall’IVA dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale tributo si applica, in
ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso della detta imposta va a carico del consumatore
finale (sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28).
38 Al fine di evitare risultati discordanti rispetto all’obiettivo perseguito dal sistema comune dell’IVA, ricordato ai punti
27‑34 della presente sentenza, ogni confronto delle caratteristiche di un’imposta come la HIPA con quelle dell’IVA deve essere
compiuto alla luce di tale obiettivo. In questo contesto deve essere riservata un’attenzione particolare alla necessità che
sia sempre garantita la neutralità del sistema comune dell’IVA (sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29).
39 Nella fattispecie, relativamente alla seconda caratteristica fondamentale dell’IVA, si deve rilevare che, mentre l’IVA è riscossa
per ogni singola operazione al momento della commercializzazione e il suo importo è proporzionale al prezzo dei beni o servizi
forniti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30), un’imposta come la HIPA è, per contro, calcolata sulla differenza,
determinata ai sensi della normativa contabile, tra il fatturato risultante dai beni venduti o i servizi forniti nel corso
di un esercizio fiscale, da un lato, e il prezzo di costo dei beni venduti, il valore dei servizi intermedi e il costo dei
materiali, dall’altro.
40 Poiché quindi siffatta imposta è calcolata in base ad un fatturato periodico, non è possibile determinare con precisione l’importo
della detta imposta eventualmente ripercosso sul cliente in occasione di ciascuna vendita di beni o di ciascuna prestazione
di servizi, sicché il requisito della proporzionalità di tale importo rispetto ai prezzi percepiti dal soggetto d’imposta
non è soddisfatto (v., in questo senso, sentenza Pelzl e a., cit., punto 25).
41 Inoltre, come ha sottolineato la Commissione, la normativa sulla HIPA prevede, per un certo numero di casi, norme semplificate,
ampiamente forfettarie, di determinazione della base imponibile mediante riferimento alla base imponibile di un’altra imposta
maggiorata di una percentuale fissa (nel caso degli imprenditori individuali e dei piccoli produttori agricoli), oppure con
riferimento ad una percentuale fissa di un’altra imposta (nel caso delle imprese assoggettate all’imposta semplificata sulle
imprese).
42 In tali ipotesi, la base imponibile della HIPA è, manifestamente, determinata da parametri diversi rispetto al prezzo dei
beni o dei servizi pagati dai clienti (vedi, per analogia, sentenza 7 maggio 1992, causa C‑347/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2947,
punto 15).
43 Tali norme particolari contribuiscono a ribadire l’assenza complessiva di rapporto di proporzionalità tra l’importo pagato
dal soggetto passivo a titolo di un’imposta come la HIPA e il prezzo dei beni o dei servizi forniti da tale soggetto passivo.
44 La detta imposta non può pertanto essere considerata proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti.
45 Inoltre, a proposito della quarta caratteristica essenziale dell’IVA, va rilevato, in primo luogo, che, mentre il soggetto
passivo, ai sensi dell’art. 17, n. 2, della sesta direttiva, è autorizzato a detrarre dall’IVA di cui è debitore la parte
dovuta o versata per qualsiasi bene o servizio utilizzato ai fini delle sue operazioni imponibili, per quanto riguarda il
regime di diritto comune della HIPA, la deduzione, che interviene nella fase della determinazione della base imponibile di
tale imposta, è effettuata a concorrenza del prezzo di costo dei beni venduti, del valore dei servizi intermedi e del costo
dei materiali.
46 Dalle discussioni tenutesi all’udienza, è così emerso che, con riferimento ai servizi forniti al soggetto passivo, solo i
costi che rispondono ai criteri fissati dalla normativa applicabile, quali quelli dei servizi forniti da subappaltatori o
da intermediari, o ancora quelli dei servizi ai quali il soggetto passivo ha fatto ricorso e che egli fornisce a sua volta
ai propri clienti senza alterazioni (servizi «inalterati») possono essere dedotti, da tale soggetto passivo, dalla base imponibile
relativa alla HIPA. Per contro, tale base non può essere ridotta a concorrenza dell’importo di costi quali i costi di servizi
di esperti o quelli connessi a servizi che sono stati forniti al soggetto passivo per le necessità delle sue attività e che
quest’ultimo non ha reinserito tali e quali nel circuito economico (servizi «acquistati»).
47 La base imponibile della HIPA non è quindi circoscritta al valore aggiunto ad una determinata fase di produzione o di distribuzione,
ma riguarda il fatturato globale del soggetto passivo, ridotto dei soli elementi individuati al punto 45 della presente sentenza
(v., per analogia, sentenza Pelzl e a., cit., punto 23).
48 In secondo luogo, è pacifico che l’esistenza di differenze relativamente al metodo con cui è calcolata la detrazione dell’imposta
già pagata non può sottrarre un’imposta al divieto contenuto nell’art. 33 della sesta direttiva qualora tali differenze siano
più che altro di natura tecnica e non impediscano che tale imposta funzioni sostanzialmente nello stesso modo dell’IVA (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31).
49 È del pari vero che, come sottolineano la KÖGÁZ e a. e la Vodafone, affinché un tributo abbia natura d’imposta sulla cifra
di affari, non è necessario che la normativa nazionale ad esso applicabile preveda espressamente la possibilità di trasferire
tale tributo al consumatore (sentenza 26 giugno 1997, cause riunite da C‑370/95 a C‑372/95, Careda e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3721,
punto 18) né che tale tributo sia menzionato separatamente sulla fattura rilasciata al cliente (v., in questo senso, citate
sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punti 13 e 14, nonché Careda e a., punti 23 e 26).
50 Per contro, si può collocare all’esterno dell’ambito applicativo dell’art. 33 della sesta direttiva un’imposta che colpisca
le attività produttive in modo tale che non sia certo che la stessa vada, in definitiva, a carico del consumatore finale,
come avviene per un’imposta sul consumo come l’IVA (sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31).
51 Nella fattispecie, mentre l’IVA, attraverso il sistema della detrazione dell’imposta previsto dagli artt. 17‑20 della sesta
direttiva, grava unicamente sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono
nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione finale, indipendentemente dal numero di operazioni
avvenute (v., in questo senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑317/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5339, punti 19, 22 e 23;
15 ottobre 2002, causa C‑427/98, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8315, punto 29, nonché [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 32), lo stesso non vale per quanto riguarda un’imposta come la HIPA.
52 Infatti, come fa rilevare la Commissione, dalle indicazioni contenute nelle decisioni di rinvio risulta che non sussiste alcuna
certezza riguardo al fatto che l’onere della HIPA si ripercuota, in definitiva, sul consumatore finale nel modo tipico di
un’imposta sul consumo quale l’IVA.
53 I giudici del rinvio sottolineano in effetti che, per la sua stessa natura, la HIPA non viene necessariamente ripercossa.
Essi aggiungono che, ove ciò avvenga, l’acquirente può non esserne cosciente, nel qual caso l’imposta ripercossa sul prezzo
dei beni o dei servizi che egli ha acquistato in qualità di soggetto passivo non sarà trasferita sul prezzo dei beni o dei
servizi da lui stesso forniti ai suoi clienti.
54 Inoltre, come ha sottolineato il governo ungherese, poiché la HIPA è calcolata in base ad un fatturato periodico, un soggetto
passivo non può determinare con precisione né l’importo di tale imposta che dovrebbe essere compreso nel prezzo di acquisto
dei beni e dei servizi (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33) né la sua frazione eventualmente
trasferita sul consumatore in occasione di ciascuna vendita di beni o prestazione di servizi (v., in questo senso, citate
sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 14, e Pelzl e a., punto 25).
55 Peraltro, come fa osservare tale governo, se un soggetto passivo includesse tale costo nel prezzo di vendita, al fine di ripercuotere
l’importo dell’imposta dovuta per le sue attività sulla fase successiva del processo di distribuzione o di consumo, la base
imponibile della HIPA comprenderebbe di conseguenza l’imposta stessa, cosicché quest’ultima sarebbe calcolata su un importo
determinato a partire da un prezzo di vendita comprendente, in anticipo, l’imposta da pagare (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33).
56 In ogni caso, anche se si può supporre che un soggetto passivo HIPA che effettua la vendita al consumatore finale tenga conto,
nel determinare il suo prezzo, dell’importo dell’imposta incorporato nelle sue spese generali, non tutti i soggetti passivi
si trovano nella condizione di poter così ripercuotere il carico dell’imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza
(v., per analogia, citate sentenze Pelzl e a., punto 24, e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], punto 34).
57 Risulta da tutte queste considerazioni che, tenuto conto delle sue caratteristiche, un’imposta come la HIPA non è stata concepita
per ripercuotersi sul consumatore finale nel modo tipico dell’IVA.
58 Sotto tale aspetto, un’imposta di questo tipo si distingue da un contributo quale quello oggetto della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarato incompatibile con il sistema comune dell’IVA al punto 14 di tale sentenza, in quanto
il contributo in questione era destinato a ripercuotersi sul consumatore finale, come risulta dal punto 3 della citata sentenza.
Il detto contributo era inoltre calcolato a partire da una base imponibile identica a quella utilizzata per l’IVA ed era riscosso
parallelamente a quest’ultima, come risulta dal punto 8 della stessa sentenza.
59 Di conseguenza, anche ammesso che, come hanno sostenuto la KÖGÁZ e a. e la Vodafone, la HIPA sia di applicabilità generale
nei comuni che l’hanno istituita, tale circostanza non risulta sufficiente a qualificare un’imposta siffatta come imposta
sulla cifra d’affari ai sensi dell’art. 33 della sesta direttiva, in quanto non colpisce le operazioni in modo analogo a quello
che caratterizza l’IVA (v., in questo senso, sentenza Pelzl e a., cit., punto 27).
60 Alla luce di tutte le considerazioni svolte in precedenza risulta che un’imposta con le caratteristiche dell’HIPA si distingue
dall’IVA in modo tale da non poter essere considerata come avente la natura di un’imposta sulla cifra d’affari, ai sensi dell’art. 33,
n. 1, della sesta direttiva.
61 Occorre di conseguenza risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 33, n. 1, della sesta direttiva
deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’imposta
controversa nella causa principale.
62 Non è pertanto necessario pronunciarsi sulla prima questione sollevata dai giudici nazionali con riferimento al punto 3, lett. a),
del capo 4 dell’allegato X all’Atto di adesione.
Sulle spese
63 Nei confronti delle parti nella causa principale i presenti procedimenti costituiscono un incidente sollevato dinanzi ai giudici
nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli [OSCURATO:PERSONA] relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta
sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388, deve essere interpretato
nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’imposta controversa nella
causa principale.
Firme
*
Lingua processuale: l’ungherese.