CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 06175/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni. & [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l'appello cautelare personale proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] av- verso il provvedimento 6.07.2022 con cui il GIP/Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, della misura deten- tiva carceraria, in atto applicatagli per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere ed estorsione, aggravata dall'art. 416bis.1, c.p. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 292 e 299, c.p.p., e correlato vizio di mancanza, contrad- dittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, premesso che il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta ritenendo non accoglibile la prospettazione difensiva fondata sull'incidenza del fat- tore tempo sui presupposti di legittimità della misura applicata, la difesa si duole per aver il Tribunale ritenuto che il c.d. tempo silente deve essere oggetto di va- lutazione da parte del giudice che emette l'ordinanza genetica, mentre analoga valutazione non sarebbe richiesta ex art. 299, c.p.p. ai fini della revoca o della sostituzione della misura. Richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Corte, sostiene la difesa che l'obbligo di esporre i motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa riguarderebbe anche il giudice chiamato a delibare una richie- sta di revoca o di sostituzione della misura, e, quanto alla distanza temporale tra reato e valutazione cautelare, la giurisprudenza afferma che la lontana colloca- zione temporale dei fatti ascritti esprime incidenza sull'intensità delle esigenze cautelari, sicché il provvedimento impugnato sarebbe erroneo ritenendo che detta valutazione non sia richiesta ai fini della revoca o sostituzione della misura. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 292 e 299, c.p.p., e correlato vizio di mancanza, con- traddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata per aver respinto la richiesta di sostituzione fondata sulla circostanza che altri coimputati avessero beneficiato dell'accoglimento di analoghe istanze di sostituzione. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, sul punto, ha motivato osservando come, attesa l'autonomia di ogni procedimento cautelare rispetto agli altri procedimenti de libertate, ancorché innestati nel me- desimo processo e la frammentazione che ne deriva, il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, implica una diversità di valutazioni e decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione comples- siva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente. Richiamata sul punto giurisprudenza di questa Corte, osserva la difesa del ricorrente che, seppure l'accoglimento di analoga richiesta a favore di altro coim- putato non determina alcun automatismo, sarebbe comunque apodittica la moti- vazione avendo i giudici completamente omesso di giustificare la decisione sul punto in ordine alla diversità di posizione che, nel caso concreto, renderebbe del tutto autonoma la posizione dei coimputati in relazione ai quali, a differenza dell'in- dagato, la richiesta di sostituzione è stata accolta. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 16.12.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In sintesi, sostiene il PG che il Tribunale della Libertà, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, ha fatto correttamente applicazione del principio per cui in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei prov- vedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, Sentenza n. 47120 del 04/11/2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile. 2. Il primo motivo è reiterativo di censure già disattese dai giudici del rie- same i quali hanno fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di legitti- mità, ritenendo il c.d. tempo silente elemento non dirimente ai fini dell'accogli- mento dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare.2.1. Deve premettersi che il rilievo da attribuire al fattore tempo nel pro- cedimento cautelare è diverso a seconda della fase nella quale viene effettuata la valutazione del giudice circa l'attualità delle esigenze cautelari. Il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata posta in essere, assume in generale rilievo nella sola fase di applicazione della misura. È questo il momento nel quale il.giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il compor- tamento tenuto successivamente dal soggetto. Nella fase di applicazione della mi- sura cautelare, infatti, come più volte affermato da questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla pos- sibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della perso- nalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr. tra le tante: Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021 - dep. 13/01/2022) Rv. 282769 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 - 01). Altro è il "tempo" che assume rilievo nella fase successiva nella quale il giudice, chiamato a pronunciarsi per la revoca o sostituzione della misura, deve compiere una diversa e nuova valutazione al fine di verificare se il quadro origina- rio si è modificato. Terminata la fase di applicazione, il tempo trascorso tra i fatti contestati e l'applicazione della misura non può più venire in rilievo (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567). 2.2. Tenuto dapprima conto dell'orientamento di questa Corte per cui c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di va- lutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui po- ter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze caute- lari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 — 01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01), il Tribunale della Libertà ha, peraltro, rigettato l'appello cautelare dell'imputato sull'ulteriore circostanza per cui la difesa ha omesso di documentare l'idoneità del domicilio presso cui l'imputato dovrebbe eseguire l'invocata misura degli arresti domiciliari, posto che ha allegato la sola dichiarazione di disponibilità offerta dalla madre della di lui fidanzata ma non an- che il titolo in virtù del quale la stessa dispone dell'abitazione ove risulta risiedere (cfr. art. 284 comma 1 ter cod. proc pen.). È infatti, onere dell'interessato fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in mancanza di queste, il tribunale del riesame, in quanto sprovvisto di poteri istruttori può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione della forma di cautela meno afflittiva pur in presenza di una prognosi di condanna a pena non superiore tre anni di reclusione (in tal senso Sez. 3, n. 41074 del 30/09/2015; v., in motivazione, dove la Corte era chiamata a pronunciarsi su una richiesta di sostituzione con arresti domiciliari della custodia cautelare in carcere di un indagato privo di abitazione). Difettando, dunque, qualsiasi garanzia di affidabilità in ordine all'inidoneità del luogo indicato, correttamente il giudice di merito ha respinto la richiesta di ammissione al regime detentivo attenuato presso l'abitazione individuata dalla di- fesa. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso afferente alla presunta disparità di trattamento tra i computati, il Tribunale del riesame, diversamente da quanto pa- ventato dal ricorrente, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, con la quale dunque non si confrontano il motivo di ricorso, ha rigettato l'appello cautelare proprio considerando le deduzioni difensive. 3.1. È stato, infatti, correttamente richiamato un consolidamento orienta- mento giurisprudenziale per cui in tema di esigenze cautelari, la posizione proces- suale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo ma- teriale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concor- renti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contesta- zione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Rv. 278258 - 02; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Rv. 266889 - 01).3.2. Peraltro, la giurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente (Sez. 5, sentenza 9/10/1995 n. 2204) è stata definitivamente superata dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha infatti affermato che il "fatto nuovo" ovvero l' "elemento nuovo" idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare già for- matosi non può consistere nelle semplice circostanza di una diversa e più favore- vole valutazione delle stesse emergenze di causa effettuata in un altro procedi- mento cautelare nei confronti di diverso indagato o imputato. Ogni procedimento cautelare, infatti, è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali "de libertate", ancorché innestati nel medesimo processo, e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e stru- mentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda e sono ini- donee ad influenzarsi reciprocamente (Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, Rv. 214667 - 01; conforme, da ultimo, Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Rv. 271056 - 01). Ed invero, in materia cautelare, la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal che del tutto giusti- ficata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato. 3.3. Ad ogni modo, e conclusivamente, in tema di ordinanze "de libertate" del tribunale del riesame, è ravvisabile il vizio di omessa motivazione quando dal provvedimento, considerato nella sua interezza, non risultino le ragioni del con- vincimento del giudice su punti rilevanti per il giudizio e non anche quando i motivi per il superamento delle tesi difensive su una determinata questione siano per implicito desumibili dalle argomentazioni adottate per risolverne altra (Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rv. 278944 - 01), ipotesi quest'ultima, che ben si con- forma al caso di specie dove, dalla lettura complessiva del provvedimento impu- gnato, è possibile desumere il convincimento del giudice in ordine all'assenza di mutamenti del quadro cautelare e indiziario del Vitalone. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposi- zione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Manda alla