CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il benefiCio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di cui al n. 3) del casellario giudiziale; letto il ricorso; rilevato che: la revoca del beneficio della sospensione condizionale è stata chiesta ed ottenuta sulla scorta degli artt. 164, quarto comma e 168 cod. pen. avendo Delle [OSCURATO:PERSONA] beneficiato per più di due volte del beneficio in questione; l'atto introduttivo lamenta promiscuamente generici profili di mancanza della motivazione e violazione di legge criticando l'omesso accertamento della pericolosità sociale da parte del giudice dell'esecuzione e la mancata disamina della questione relativa alla natura del reato (delitto o contravvenzione) per il quale è stata emessa la condanna alla pena la cui sospensione è stata oggetto di revoca; considerato che trattasi di motivi del tutto eccentrici alla ratio decidendi e alle norme che governano la materia della concessione e della revoca della sospensione condizionale della pena; ritenuto che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara ina P.Q.MIN CAP57 SC'Zin:" 23 SET 2026 IJ Di R !TTOR }; rR:ir!.\/0 Doli. A. 2