CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21787/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione gali artt. 624, 648 e 648, secondo comma (oggi quarto), cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi dipende dalla mancante correlazione tra la complessità delle ragioni espresse nella motivazione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01), le doglianze difensive dell'appello (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'elemento soggettivo e sul coinvolgimento nel reato presupposto, alla luce dell'inattendibilità delle dichiarazioni sull'origine del possesso, del numero dei beni e della negativa personalità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; osservato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i