CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20705/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quali terza interessata, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso tribunale ha respinto la richiesta di dissequestro dell'immobile di via Telesio n. 1 (che si sostiene di effettiva proprietà della ricorrente), sottoposto a sequestrato preventivo funzionale alla confisca per equivalente nell'ambito del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che ne è il marito), ritenuto esclusivo titolare e sottoposto alla custodia in carcere poiché gravemente indiziato di partecipazione alla ‘ndrangheta, con affiliazione al locale di Limbadi, nonché turbata libertà degli incanti, estorsione e tentata estorsione aggravata ex art. 416- bis.1 cod. pen. ed usura aggravata. Al riguardo, deduce: 1. violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen., nonché difetto assoluto di motivazione. Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva omesso di apprezzare, ai fini della legittimità del provvedimento ablativo, la sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati dal Ferrante. Sul punto, i giudici del riesame si erano "adagiati" sui pregressi provvedimenti nulla valutando in ordine alle censure difensive sollevate anche sulla scorta di corposa consulenza tecnica che aveva offerto una ricostruzione alternativa con particolare riguardo alle capacità reddituali della ricorrente. Peraltro, si trattava di acquisto risalente nel tempo e del tutto sganciato al rapporto coniugale con il marito. Si osserva, altresì, come il consulente di parte abbia proceduto ad una ricostruzione puntuale dei redditi percepiti, dei finanziamenti ottenuti e delle spese effettuate (ivi compreso il rimborso dei finanziamenti ricevuti) e dell'effettiva capacità contributiva del nucleo familiare (da valutarsi alla stregua dei parametri di povertà assoluta), così svalutandosi anche l'assunto dell'avvenuto sproporzionato impiego della somma di € 100.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile, inferiore ai redditi dimostrati sino al 2016 e sino alla data dell'intercettazione a cui il Tribunale aveva fatto riferimento. 2. La difesa della ricorrente, a sostegno del vizio denunciato, ha presentato motivi nuovi. Allegate le osservazioni del consulente della difesa che avrebbero dovuto condurre alla revoca del sequestro dell'immobile, si ribadisce come il bene sia stato acquistato prima del matrimonio col Ferrante e dunque che a quella data la ricorrente oltre a contare sul sostentamento del nucleo familiare di origine poteva vantare un saldo sicuramente positivo tenuto anche conto dell'estraneità della ricorrente agli addebiti mossi nel giudizio di merito nei confronti del marito. A sostegno della censura svolta si evidenzia come la presunzione di lecita accumulazione patrimoniale non operi con riguardo ai beni intestati al coniuge convivente dell'indagato acquistati prima del matrimonio. Pretestuosa era la motivazione relativamente ai redditi di capitale avendo attribuito alla difesa un inaccettabile onere di allegazione, peraltro, inutile, non essendo in contestazione che la ricorrente avesse percepito utili da partecipazione, ma i giudici avrebbero dovuto rilevare l'errore di calcolo risultante dai modelli CUPE soprattutto se si considera che l'ipotetico profilo sperequativo si è basato sulle dichiarazioni reddituali acquisite dagli inquirenti che hanno valutato la porzione imponibile senza considerare gli introiti percepiti dalla ricorrente e mai contestati dagli inquirenti. Del tutto generico era poi il dato intercettivo relativo al presunto impegno di spesa del Ferrante che era rimasto indimostrato nel tempo, ma comunque coperto dalle somme percepite e regolarmente documentate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi generici e non consentiti. Il Tribunale del riesame, infatti, anche mediante il richiamo per incorporazione del provvedimento genetico e di quello di rigetto dell'istanza di dissequestro, ha evidenziato i presupposti legittimanti la disposta cautela reale nella forma della confisca cd. allargata, soffermandosi, alla luce dei motivi di appello, sul requisito della sproporzione dei redditi del nucleo familiare e, in particolare, della stessa ricorrente a fronteggiare tanto l'acquisto che la ristrutturazione, in un'ottica di esclusiva titolarità in capo alla ricorrente quale unica proprietaria. Ed all'uopo si sono richiamati gli esiti degli accertamenti svolti dalla G.d. F. (vedi pag. 2 e pag.3), unitamente al contenuto di un'intercettazione, la cui portata indiziante è stata valutata alla stregua delle prospettazioni di cui alla consulenza tecnica di parte, le quali sono state disattese con congrua motivazione sotto i differenti profili sollevati Peraltro, a prescindere che l'ordinanza impugnata ha comunque asseverato un'incapacità patrimoniale adeguata del nucleo familiare a far fronte all'acquisto originario del bene, non potendosi a detto fine ritenere valida provvista ciò che si è realizzato mediante alienazione di altro bene immobile il cui acquisto è comunque sospetto e privo di adeguata giustificazione patrimoniale, va anche evidenziato che l'intercettazione, pur dando conto del diretto intervento del Ferrante nell'attività di ristrutturazione dell'immobile, contiene riferimenti anche al pregresso, di conseguenza non affatto manifestamente illogico è l'averne tratto elementi confermativi del tema di accusa. Di talché, a fronte di una motivazione che non può affatto definirsi apparente o mancante, le censure — che finiscono per genericamente riproporre le doglianze mosse con l'appello - finiscono per fuoriuscire dall'ambito della denuncia di violazione di legge, unico vizio rilevante in questa sede. 2. Inammissibili risultano, poi, i motivi nuovi, in quanto relativi a profili di merito in questa sede non scrutinabili e, comunque, non idonei a rendere specifici quelli originari. L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può, infatti, essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, Rv. 277850; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275158). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 da devolversi alla Cassa delle ammende, così determinata in ragione di profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 13/05/2022 Il Consigliere estensore r/[OSCURATO:PERSONA] kolli '