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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18957/2026

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POLI il 28/11/1989 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Bologna — escludendo la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale contestata al ricorrente e rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa - ritenendo l'imputato responsabile per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. e art. 4 L. n. 110/1975; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti„ dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva'' riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di leoittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità !a rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6„ n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

La doglianza propone una diversa ricostruzione della posizione del garage: è dunque versata in fatto in modo non consentito.

Per altro sul punto i Giudici d'appello hanno riportato dettagliatamente la dinamica della condotta contestata e hanno dato conto della valutazione della stessa.

Il motivo è anche, per altro, manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 255470).

Di tale principio ha fatto buon governo la Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione del furto nell'ipotesi tentata - è manifestamente infondato perché anche prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Sul punto, il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01; Conf.: Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che contesta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in materia di determinazione della pena - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nei fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento 2censurato.

La Corte di appello ha rideterminato la pena per effetto dell'esclusione della recidiva precedentemente contestata e, sul punto, ha offerto una motivazione chiara e dettagliata, con cui il ricorrente non si è confrontato.

Lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giucice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie la pena è comunque inferiore a quella media edittale, cosicché non è richiesta neanche una peculiare motivazione.

Infatti, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichia P.Q.MIl Consig i re estensore Il PresidenteFrancedo [OSCURATO:PERSONA] DEPC), 3" IN 26 62i26 11 FUTV..); 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
POLI il 28/11/1989 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Bologna — escludendo la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale contestata al ricorrente e rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa - ritenendo l'imputato responsabile per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen. e art. 4 L. n. 110/1975; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che si duole della erronea qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti„ dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva'' riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di leoittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità !a rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6„ n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La doglianza propone una diversa ricostruzione della posizione del garage: è dunque versata in fatto in modo non consentito. Per altro sul punto i Giudici d'appello hanno riportato dettagliatamente la dinamica della condotta contestata e hanno dato conto della valutazione della stessa. Il motivo è anche, per altro, manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 255470). Di tale principio ha fatto buon governo la Corte territoriale; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione del furto nell'ipotesi tentata - è manifestamente infondato perché anche prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto, il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01; Conf.: Sez. 4, n. 4743 del 1995, Rv. 201870-01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che contesta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in materia di determinazione della pena - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nei fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento 2censurato. La Corte di appello ha rideterminato la pena per effetto dell'esclusione della recidiva precedentemente contestata e, sul punto, ha offerto una motivazione chiara e dettagliata, con cui il ricorrente non si è confrontato. Lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giucice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie la pena è comunque inferiore a quella media edittale, cosicché non è richiesta neanche una peculiare motivazione. Infatti, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichia P.Q.MIl Consig i re estensore Il PresidenteFrancedo [OSCURATO:PERSONA] DEPC), 3" IN 26 62i26 11 FUTV..); 3
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