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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06681/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:UOLO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 3); rilevato, infatti, che i giudici hanno giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale per il rilievo attribuito ai precedenti specifici dell'imputato e alla non occasionalità del fatto, ritenuti ostativi alla richiesta sostituzione della pena detentiva breve per l'impossibilità di formulare una prognosi positiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] =idelbo [OSCURATO:PERSONA] 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:UOLO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già esaminati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 3); rilevato, infatti, che i giudici hanno giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale per il rilievo attribuito ai precedenti specifici dell'imputato e alla non occasionalità del fatto, ritenuti ostativi alla richiesta sostituzione della pena detentiva breve per l'impossibilità di formulare una prognosi positiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] =idelbo [OSCURATO:PERSONA] 24
Sentenza Cassazione n. 06681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris