CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -ei ~.44 Lkttian,"" er C51'11 --1‘.41t ° *[OSCURATO:PERSONA] altAL, LiAt;t1c2_ ée, "-v o a"."..«... [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, perché, al fine di conseguire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al proc. rg. 847/2014, pendente presso il Giudice di pace di Avezzano, dichiarava falsamente di avere percepito nell'anno 2013 un reddito pari ad euro 10.337,00, mentre, in realtà, per il predetto anno, il reddito familiare era pari ad euro 125.341,00 (euro 10.337,00 reddito proprio, + euro 115.004,00, reddito del convivente [OSCURATO:PERSONA]), superiore al limite fissato dalla legge. In particolare, è contestato all'imputata che, alla data di presentazione della domanda (01/07/2014), la stessa conviveva more uxorio con il Grima, conseguendone che avrebbe dovuto dichiarare i redditi da quest'ultimo percepiti nell'anno 2013. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputata, mediante l'articolazione di cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'obbligo di motivazione di cui agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., e 111, comma 6, Cost. La Corte territoriale non dà alcun conto delle pacifiche doglianze difensive, limitandosi a riproporre, come accertato, il fatto contestato, mediante mere formule di stile. Ugualmente si dica con riguardo all'elemento soggettivo del reato. In particolare, la sentenza impugnata nulla dice sui motivi di impugnazione con cui si chiedeva riconoscersi l'inevitabilità dell'errore, sulla scorta delle informazioni ottenute dal proprio legale. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Il Tribunale di Avezzano, nell'affermare, con riferimento ai periodi in cui la convivenza tra l'imputata e il Grima sarebbe ripresa, che "comunque l'imputata non ha fornito alcuna comunicazione al giudice di pace riguardo l'intervenuto rilevante mutamento della sua condizione economica rispetto a quella dichiarata a luglio 2014", ha violato l'anzidetto principio di correlazione perché l'omessa comunicazione delle variazioni di reddito non era stata contestata: censura questa che non è stata affatto vagliata dalla Corte territoriale. 2.3. Con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione laddove la Corte territoriale non dà conto di aver valutato la diversa ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante e I,e prove dichiarative espressamente indicate nell'atto di appello,, le quali dimostrano che il Grima e la Paradiso non convivevano alla data di presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.L'affermazione, contenuta nella sentenza di appello (pag.4) - secondo cui la convivenza si sarebbe protratta, «in via continuativa, fino all'aprile, maggio del 2013, per poi continuare seppure solo durante i fine settimana per un breve periodo, riprendendo costantemente nel corso dell'anno 2014» - non trova alcun riscontro nella sentenza di primo grado, la quale, ritenendo comunque integrato il reato in relazione all'omessa comunicazione di variazione dei redditi, non ha motivato sul punto. Né vi è traccia, nella sentenza di appello, dei motivi per i quali la Corte territoriale ritiene comprovati i periodi di convivenza, il cui accertamento è evidentemente decisivo ai fini del giudizio, atteso che il reato contestato presuppone la convivenza al momento della presentazione della domanda. La lettura congiunta delle sentenze di merito non consente di evidenziare una singola prova -vagliata al precipuo fine di accreditare la contestata ipotesi che, alla data di presentazione della domanda, l'imputata convivesse con il Grima. La sentenza di primo grado reputa ininfluente tale circostanza e quella di secondo grado afferma una continuità di convivenza nel corso del 2014, senza dar conto degli elementi istruttori che a tale conclusione conducono e, tanto meno, della ragione per la quale non ha accolto la difforme ricostruzione proposta dall'imputata. La ricorrente richiama, trascrivendole, le testimonianze, del tutto pretermesse dal Tribunale, reputate decisive al fine di escludere la convivenza. 2.4. Con il quarto motivo, deduce contraddittorietà estrinseca della motivazione per travisamento della prova dichiarativa resa dal Grima, in relazione ai periodi di convivenza con la prevenuta. L'affermazione della Corte di appello per la quale la convivenza si sarebbe protratta nei weekend è una novità della sentenza impugnata che deriva da un evidentemente travisamento della testimonianza del Grima perché questi non ha mai detto che, nel 2014, conviveva nei weekend con la Paradiso, ma solo che qualche weekend (come scritto anche nella sentenza di primo grado) si era recato presso l'abitazione della donna per dei problemi di infiltrazione. 2.5. Con il quinto motivo, infine, deduce manifesta illogicità della motivazione, risultante anche dal mancato vaglio di prove dichiarative, nonché carenza di motivazione, nella parte in cui ritiene provato il dolo generico. Non è sorretta da alcun criterio logico l'affermazione della sentenza impugnata in forza della quale il dolo generico può provarsi sulla scorta dell'utilità che si ottiene in un momento successivo rispetto alla condotta. È nelle modalità connnnissive che va individuata la prova del dolo e non certo nella struttura del reato: l'unico elemento indiziario da cui la Corte di merito deduce la prova del dolo è la conoscenza che la Paradiso non poteva non avere dei periodi di convivenza accertati. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha trascurato di esaminare le prove relative alle circostanze di luogo e tempo in cui l'imputata ha maturato la volontà di proporre domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.3. In data 10/05/2022 sono pervenute in cancelleria conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno del ricorso. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È invero inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongano acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici e, anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568 - 01). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorda, poi, che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr., ex multis: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 21626001; Sez.U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944 - 01). 2.2. In particolare, è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con :atti del processo", - specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" o da "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico- argomentativo. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). 3. Esaminata in quest'ottica, la decisione impugnata si sottrae alle censure sollevate con il ricorso. La doglianza principale, intorno alla quale muovono le altre censure, afferisce alla convivenza con il Grima, che la ricorrente asserisce non esservi stata al momento di presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Giova ricordare che, ai fini della cumulabilità dei redditi, per verificare se si abbia diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, l'art. 76 d.P.R. n.115/02 prende in considerazione i familiari conviventi, ravvisando nello stato di convivenza una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di far affidamento non solo sul proprio reddito ma anche su quello degli altri. È consolidata la giurisprudenza che ritiene vadano computati anche i redditi del convivente more uxorio (Sez. 4, n. 109 del 26/10/2005, dep. 2006, Curatolo, Rv. 232787; Sez. 4, n. 19349 del 17/2/2005, Capri, Rv. 231357; Sez. 4, n. 13265 del 28/1/2004, Zen, Rv. 228035), principio che si pone in termini di perfetta coerenza con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento della famiglia "di fatto", quale situazione giuridicamente rilevante. 3.1. Tanto premesso, la doglianza sul punto reitera quella già proposta nel giudizio di appello, alla quale la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, con motivazione compiuta e non illogica. Essa ha, infatti, affermato, sulla base di quanto emerso all'esito di una «corposa istruttoria dibattimentale» - con un accertamento in fatto che esula dal sindacato del giudice di legittimità - come la convivenza dell'imputata con il Grima si sia protratta stabilmente fino ad aprile-maggio 2013 e, successivamente, per motivi di lavoro, solo nei weekend, per poi riprendere nel corso dell'anno 2014. I giudici di merito, in sostanza, hanno valutato come sussistente la situazione di fatto di una convivenza protrattasi nel periodo di riferimento. La vicenda in disamina offre, l'occasione per distinguere la nozione di convivenza da quella di coabitazione; differenza che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata ben evidenziata, in particolare, con riguardo allo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare (il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi). Si è così detto (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263153 - 01) che il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, può prescindere a determinate condizioni dalla coabitazione fisica. 3.2. La situazione di fatto, così come affermata dalla Corte territoriale, rileva anche ai fini della dimostrazione del dolo generico, cioè della consapevolezza della donna che il rapporto con il convivente non subisse soluzione di continuità. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata conclude sul punto affermando che appare «logico ritenere che sia stata proprio l'imputata a rendere la mendace dichiarazione, eliminando il dato relativo al reddito del convivente, in tal modo ottenendo l'ammissione al beneficio richiesto...». In conclusione: i motivi primo, terzo, quarto e quinto sono manifestamente infondati, oltre che generici e invocanti un inammissibile accertamento in fatto. Il secondo motivo si appalesa altresì manifestamente infondato, atteso che la cognizione del giudice di appello ha puntualmente investito il tema dell'imputazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell