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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01868/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6782/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, sottoposta a sequestro preventivo con decreto emesso dalla Procura DDA presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] alla SS 18 n. 2 (C.F.: Avviso accertamento Irpeg e Ilor – Motivazione apparente 00100160803), in persona dei suoi amministratori giudiziari, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], A vv. [OSCURATO:PERSONA] e Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura rilasciata su atto separato da intendersi apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Studio LBM),alla V ia Ovidio n. 32 ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 4472/5/2019 emessa dalla C TR [OSCURATO:PERSONA] ia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor, relativo all’anno d’imposta 1995, emesso dall’Ufficio a seguito di verifica condotta dalla Guardia di Finanza.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la bozza di conciliazione depositata in udienza configurasse una vera e propria rivisitazione critica sul merito dell’accertamento.

3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il primo ed accoglieva parzialmente il secondo gravame, evidenziando che i ricavi non dichiarati, desunti dall’insieme delle movimentazioni bancarie, dovessero essere ricondotti alla somma di lire 100.000.000, poiché riconosciuta come priva di giustificazione dalla stessa società, e che fossero stati correttamente ripresi a tassazione altresì i costi rappresentati dalle schede carburanti e per pernottamenti e spese per il personale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c., 111 Cost. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR esposto le specifiche ragioni di fatto e di diritto della decisione.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchèdietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modoalla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo -quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

Orbene, avuto riguardo ai ricavi non dichiarati, la CTR, dopo non aver condiviso la decisione di primo grado, ha affermato che gli stessi dovevano “essere ricondotti alla somma di 100.000.000 lire poiché riconosciuta come priva di giustificazione dalla stessa società ricorrente”.

In pratica, ha apoditticamente ridotto i ricavi non dichiarati all’importo che, secondo l’assunto della contribuente, non era giustificabile.

Trattandosi di ricavi desunti da operazioni di prelevamento e versamento operati su conti correnti intestati alla società, i giudici di merito avrebbero, invece, dovuto verificare, alla luce della documentazione dalla stessa prodotta, se in concreto fosse stata fornita la prova della natura delle dette movimentazioni.

Si tratta all’evidenza di motivazione solo graficamente esistente, ma sostanzialmente del tutto inappagante e ben al di sotto del minimo costituzionale, dal momento che nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello, né si dà conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell’appello.

Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico - giuridico seguito dalla sentenza.

Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi avuto riguardo ai “buoni benzina”, ai “costi di riparazione e manutenzione” (per lire 22.418.000), alla “fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA]” ed all’”ammortamento di alcuni automezzi”, atteso che la CTR ha erroneamente ritenuto che le relative poste fosserostate “implicitamente ma inequivocabilmente abbandonate” dall’Ufficio per non essere state più considerate nella proposta di conciliazione, nonostante l’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 preveda che la conciliazione si perfezioni ed esplichi i propri effetti solo dopo l’adesione della controparte, in mancanza della quale la stessa deve considerarsi tamquam non esset.

In proposito, va ricordato che, a fronte di conciliazione giudiziale rateale, l'effetto estintivo della pretesa fiscale originaria contestata alcontribuente e la sua sostituzione con una certa e concordata si verifica esclusivamente se la fattispecie conciliativa si perfeziona secondo le modalità di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia sull'importo delle rate successive (Sez. 5, Ordinanza n. 18212 del 24/06/2021).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 dPR n. 600/1973, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, essendo l’accertamento effettuato dall’Ufficio fondato sulle verifiche dei conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione era stato assolto (fondandosi su una presunzione legale relativa), laddove si era determinata un’inversione dell’onere della prova a carico della contribuente.

2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo, atteso che già si è ritenuta del tutto inadeguata la motivazione resa dalla CTR in ordine ai maggiori ricavi desunti dall’insieme delle movimentazioni bancarie.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spesedel presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6782/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, sottoposta a sequestro preventivo con decreto emesso dalla Procura DDA presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] alla SS 18 n. 2 (C.F.: Avviso accertamento Irpeg e Ilor – Motivazione apparente 00100160803), in persona dei suoi amministratori giudiziari, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], A vv. [OSCURATO:PERSONA] e Ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura rilasciata su atto separato da intendersi apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Studio LBM),alla V ia Ovidio n. 32 ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 4472/5/2019 emessa dalla C TR [OSCURATO:PERSONA] ia il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor, relativo all’anno d’imposta 1995, emesso dall’Ufficio a seguito di verifica condotta dalla Guardia di Finanza. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la bozza di conciliazione depositata in udienza configurasse una vera e propria rivisitazione critica sul merito dell’accertamento. 3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il primo ed accoglieva parzialmente il secondo gravame, evidenziando che i ricavi non dichiarati, desunti dall’insieme delle movimentazioni bancarie, dovessero essere ricondotti alla somma di lire 100.000.000, poiché riconosciuta come priva di giustificazione dalla stessa società, e che fossero stati correttamente ripresi a tassazione altresì i costi rappresentati dalle schede carburanti e per pernottamenti e spese per il personale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c., 111 Cost. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR esposto le specifiche ragioni di fatto e di diritto della decisione. 1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iterlogico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchèdietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modoalla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente -e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo -quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). Orbene, avuto riguardo ai ricavi non dichiarati, la CTR, dopo non aver condiviso la decisione di primo grado, ha affermato che gli stessi dovevano “essere ricondotti alla somma di 100.000.000 lire poiché riconosciuta come priva di giustificazione dalla stessa società ricorrente”. In pratica, ha apoditticamente ridotto i ricavi non dichiarati all’importo che, secondo l’assunto della contribuente, non era giustificabile. Trattandosi di ricavi desunti da operazioni di prelevamento e versamento operati su conti correnti intestati alla società, i giudici di merito avrebbero, invece, dovuto verificare, alla luce della documentazione dalla stessa prodotta, se in concreto fosse stata fornita la prova della natura delle dette movimentazioni. Si tratta all’evidenza di motivazione solo graficamente esistente, ma sostanzialmente del tutto inappagante e ben al di sotto del minimo costituzionale, dal momento che nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello, né si dà conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell’appello. Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico - giuridico seguito dalla sentenza. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi avuto riguardo ai “buoni benzina”, ai “costi di riparazione e manutenzione” (per lire 22.418.000), alla “fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA]” ed all’”ammortamento di alcuni automezzi”, atteso che la CTR ha erroneamente ritenuto che le relative poste fosserostate “implicitamente ma inequivocabilmente abbandonate” dall’Ufficio per non essere state più considerate nella proposta di conciliazione, nonostante l’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 preveda che la conciliazione si perfezioni ed esplichi i propri effetti solo dopo l’adesione della controparte, in mancanza della quale la stessa deve considerarsi tamquam non esset. In proposito, va ricordato che, a fronte di conciliazione giudiziale rateale, l'effetto estintivo della pretesa fiscale originaria contestata alcontribuente e la sua sostituzione con una certa e concordata si verifica esclusivamente se la fattispecie conciliativa si perfeziona secondo le modalità di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia sull'importo delle rate successive (Sez. 5, Ordinanza n. 18212 del 24/06/2021). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 dPR n. 600/1973, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, essendo l’accertamento effettuato dall’Ufficio fondato sulle verifiche dei conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione era stato assolto (fondandosi su una presunzione legale relativa), laddove si era determinata un’inversione dell’onere della prova a carico della contribuente. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo, atteso che già si è ritenuta del tutto inadeguata la motivazione resa dalla CTR in ordine ai maggiori ricavi desunti dall’insieme delle movimentazioni bancarie. 3. Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spesedel presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria
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