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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18248/2026

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rente -controin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 8097/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 15 dicembre 2023;Numero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In forza di mutuo fondiario assistito da ipoteca, la Banca di RomaS.p.A. nell’anno 2000 promosse in danno di [OSCURATO:PERSONA] innanzi ilTribunale di Roma procedura di espropriazione immobiliare avente adoggetto un appartamento in Pomezia.Con ricorso depositato il 7 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ..Addusse, in estrema sintesi, di essere proprietario del cespite perintervenuta usucapione ventennale maturata con possesso iniziato il 6settembre 1994, acquisto altresì documentato da un accordo raggiuntoil 2 aprile 2015 in sede di mediazione con [OSCURATO:PERSONA] e sancito inun verbale poi omologato dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2015,depositato presso un notaio e trascritto nei pubblici registri immobiliari.All’opposizione oppose resistenza la [OSCURATO:SOCIETA]., nelladichiarata qualità di cessionaria del credito azionato.2.

All’esito del giudizio di prime cure, celebrato secondo lascansione bifasica tipicamente connotante le opposizioni esecutive, ilTribunale di Roma rigettò l’opposizione, condannando l’opponente perresponsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ..3.

Nel giudizio di appello intrapreso dall’odierno opponente svolseintervento volontario la [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, qualesua mandataria, [OSCURATO:SOCIETA].), nella asserita veste di ulteriore esuccessiva cessionaria del credito fatto valere in via esecutiva.La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’impugnazione.Per quanto qui d’interesse, la Corte capitolina:(i) ha ritenuto che alla data di proposizione dell’opposizione non eraancora maturato il termine necessario per usucapire, non essendotrascorsi venti anni da quando (13 settembre 1995) il Caratelli avevaalienato l’immobile alla Piacentini;r.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026(ii) ha considerato non opponibile al creditore pignorante edipotecario l’accordo conciliativo (ancorché trascritto), con cui in sede diprocedimento mediazione il debitore esecutato aveva riconosciuto incapo al terzo il possesso ad usucapionem, in quanto non assimilabilealle sentenze di accertamento dell’usucapione.4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per nove motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa,quale sua mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]..Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate.Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, va osservato come il ricorso in esame appaiainosservante dei canoni di sinteticità e chiarezza cui deve essereinformato l’atto introduttivo del giudizio di legittimità.Articolato il ricorso in sessantanove pagine (ingiustificatamente benoltre i limiti redazionali degli atti processuali fissati dal d.m.07/08/2023, n. 110), l’esposizione del fatto processuale in esso svoltaè caratterizzata dalla descrizione di ogni infinitesimale dettaglio dellavicenda ed è realizzata mediante la riproduzione pedissequa di stralcidi atti e provvedimenti, senza alcuna selezione dei fatti ancorarilevanti, attività che viene in tal guisa devoluta a questa Corte.Anche l’illustrazione dei motivi di doglianza si presenta di nonagevole intellegibilità: svolta mediante un continuo alternarsi ecombinarsi di diversi stili grafici (corsivo, grassetto, sottolineato), essapure presenta un costante affastellamento tra circostanze fattuali eaffermazioni in diritto (sovente apodittiche o limitate a richiamigiurisprudenziali) la cui correlazione non è nemmeno spiegata.Pur con le esposte criticità, il ricorso supera comunque lo scrutiniodi ammissibilità: il suo contenuto, complessivamente apprezzato, nonr.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026evidenzia significative difformità rispetto ai requisiti paradigmaticirichiesti dall’art. 366 del codice di rito.In appresso, pertanto, si procede al vaglio dei singoli motivi.2.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1140, 1141, 1142, 1143, 1153 e 1158 cod. civ., 156, secondo comma,cod. proc. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per averela Corte di appello omesso di rilevare l’opponibilità dell’usucapioneall’esecuzione forzata, avendo il ricorrente acquistato a titolo originarioil diritto di proprietà sul cespite staggito sin dal 6 settembre 1994,«giusta effetto del decreto esecutivo di usucapione del Tribunale diRoma, recepito in atto pubblico notarile e trascritto nei RR.II.».2.1.

Il motivo è infondato.Per dar conto della enunciata conclusione, è sufficiente richiamaree ribadire il principio di diritto di recente enunciato da questa Corte,per cui «l’accordo conciliativo, raggiunto nell’ambito della mediazione,col quale si riconosce ad un terzo l’acquisto per usucapione dellaproprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascrittoai sensi dell’art. 2643, n. 12-bis, cod. civ., non è opponibile al creditoreipotecario, sia perché il predetto accordo è opponibile solo seantecedentemente trascritto a norma dell’art. 2644 cod. civ., siaperché esso non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta exart. 2651 cod. civ. e resa in un giudizio di accertamento dell’usucapione(in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte necessario), siaperché, in ogni caso, l’usucapione non ha effetto estintivo dell’ipoteca»(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 565, alla cui diffusa motivazione si fa rinvio,anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.).3.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1153, 1158, 1165 e 2697 cod. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ. efalsa applicazione del disposto di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di esaminarer.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,consistente nell’avvenuto decorso del termine ventennale prescritto aifini dell’acquisito per usucapione, posto che non era stato apprezzatoche il ricorrente aveva iniziato a possedere l’immobile sito in Pomeziadal 6 settembre 1994, in seguito all’acquisto dello stesso dai danticausa Mei e Carradori e che lo stesso aveva assunto comportamenti utidominus senza mai dismettere detto possesso, né in favore di IlvaPiacentini, né della custodia giudiziaria.3.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Per scolastica nozione, il possesso che, connotato da determinatemodalità di esercizio (pacifico e pubblico, continuo e non interrotto) perun dato periodo di tempo, determina l’acquisto (a titolo originario) perusucapione del diritto di proprietà è quello esercitato uti dominus daun soggetto che non sia già titolare del diritto dominicale.Correttamente, pertanto, il giudice territoriale ha ritenuto che nellaspecie il possesso utile ai fini dell’acquisto per usucapione decorressedal 13 settembre 1995 (data in cui il ricorrente aveva alienatol’immobile), escludendo il (pur invocato) periodo di tempo anteriore incui il ricorrente era proprietario del cespite.Del pari ineccepibile è l’individuazione della data di deposito delricorso in opposizione (7 aprile 2015), quale momento finale daconsiderare per la verifica del decorso del termine per usucapire.A suffragio della proposta opposizione di terzo, l’odierno ricorrenteha dedotto l’esistenza di un suo diritto di proprietà prevalente rispettoal diritto del ceto creditorio, quale ragione di illegittimità dell’azioneesecutiva sul bene pignorato: in tutta evidenza, l’esistenza di siffattodiritto (id est, nel caso in esame, il perfezionamento della fattispecie diacquisto per usucapione) va accertata all’epoca in cui essa è stata fattavalere come motivo di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.,irrilevante invece il tempo successivo all’instaurazione della lite.r.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/20264.

Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione degli artt.186-bis disp. att. cod. proc. civ. e art. 158, 161 e 618 cod. proc. civ..per avere la Corte di appello mancato di rilevare d’ufficio l’invaliditàdella sentenza n. 7685/2018 emessa dal Tribunale di Roma, affetta danullità insanabile derivante dalla corrispondenza tra il giudice che havagliato l’istanza sollevata nella fase cautelare dell’opposizione ex art.619 cod. proc. civ. e quello che è stato investito del successivo giudiziodi merito all’esito del quale è stata emessa la decisione impugnata insede di appello.4.1.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.1.1.

Inammissibile perché la supposta nullità processuale, inquanto inficiante il processo (e la decisione) di primo grado, dovevacostituire motivo di impugnazione ordinaria, mancando la quale deveritenersi formato giudicato interno sulla relativa questione.A tanto conduce l’applicazione del principio affermato da questaCorte, quale organo della nomofilachia, secondo cui «qualora il giudicedi primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo dipronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabiled’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo diinteresse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla normaprocessuale), la parte che abbia interesse a far valere detto vizioè onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto,la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sullaquestione processuale, in applicazione del principio di conversione delvizio in motivo di gravame ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ.,rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte dicassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio»(Cass., Sez.

U., 29/08/2025, n. 24172).4.1.2.

Il motivo è altresì manifestamente infondato, per un dupliceordine di ragioni:r.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026(i) perché il precetto dell’art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ.disciplina, per univoco tenore testuale, unicamente le controversie diopposizione agli atti esecutivi;(ii) perché, pur ad ipotizzarne un più esteso àmbito applicativo, laviolazione dell’obbligo, previsto dalla norma de qua, di astensione peril giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i qualiè proposta opposizione, è deducibile soltanto con lo strumento dellaricusazione ai sensi dell’art. 52 cod. proc. civ. e non integra motivo dinullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi(Cass., Sez.

U, 20/01/2017, n. 1545).5.

Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degliartt. 2668-ter e 2668-bis, quinto comma, 2659, primo comma, num.1, 2665 cod. civ. e degli artt. 81 e 156, secondo comma, cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare d’ufficio lacaducazione del pignoramento in questione cagionata dall’erronearinnovazione della trascrizione dello stesso, effettuata nei confronti diIlva Piacentini e non anche del ricorrente e da parte di soggetto diversodall’attuale titolare del credito, nonché per avere mancato di dichiarareconseguentemente l’estinzione della predetta esecuzione forzata.5.1.

Il motivo è inammissibile, anche stavolta per plurime ragioni.In primo luogo, perché si tratta di questione nuova, sollevata perla prima volta in sede di legittimità: di essa, infatti, parte ricorrente haomesso di specificare l’avvenuta deduzione davanti al giudice di meritoe, a fortiori, di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbiafatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, Cass.31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020,n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477).In secondo luogo, perché la caducazione del pignoramentoimmobiliare, per mancata o erronea rinnovazione della trascrizione diesso nel termine di cui all’art. 2668-ter cod. civ., cagiona la chiusurar.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026anticipata (altrimenti denominata estinzione atipica) del procedimentoesecutivo: sicché tale circostanza va sottoposta al vaglio del giudicedell’esecuzione, mentre è totalmente estranea al thema decidendumdel giudizio dell’opposizione di terzo all’esecuzione (che verte soltantosulla sussistenza della situazione giuridica soggettiva vantata dal terzoopponente sul bene staggito e, per l’effetto, sull’assoggettabilità diquest’ultimo ad espropriazione forzata).6.

Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 100, 105, 111, 113 e 115 cod. proc. civ. in combinato dispostocon gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 24 Cost. per non avere igiudici di merito rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione attiva esostanziale dei tre soggetti cessionari del credito portato dal mutuotitolo esecutivo ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA].), tutti intervenuti sine titulo nella proceduraesecutiva immobiliare senza produrre i contratti di cessione nel tempostipulati e senza fornire la prova dell’inclusione del credito nell’ambitodelle operazioni di cessione.6.1.

Il motivo è inammissibile.La contestazione della qualità di cessionario o comunque dellatitolarità dell’azione esecutiva per effetto di successione nel dirittoazionato integra una contestazione del diritto a procedere in executivis,individua cioè una tipica fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ.: rimedio alla cui proposizione è abilitato unicamentechi assume la veste di soggetto passivo del procedimento esecutivo,non già il terzo opponente che rivendica la titolarità di un proprio dirittoprevalente (in generale, Cass. 15/02/2018, n. 3700).7.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 474 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. in combinato dispostocon l’art. 6, terzo comma, e l’art. 1, primo comma, lett. b), della legge30 aprile 1999, n. 130, per avere i giudici di merito omesso di rilevarela sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo originariamente sortor.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., essendo venuti meno i requisitiprevisti dall’art. 474 cod. proc. civ. in seguito alla riduzione del creditoper effetto delle operazioni di cartolarizzazione susseguitesi nel tempo.7.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, costituendo una formadi cessione in blocco degli stessi, determinano una modificazione dallato attivo del rapporto obbligatorio, da cui consegue una successionenell’azione basata sul titolo esecutivo (nella specie, mutuo fondiario)che documenta il credito oggetto di circolazione.La vicenda modificativa concerne esclusivamente il soggetto attivodel rapporto, non già l’entità o la qualità del credito ceduto, sulle qualila cessione non spiega alcuna incidenza: che essa avvenga ad unprezzo congruo o nummo uno, è affare che interessa soltanto le particedente e cessionaria, ma non altera la misura dell’obbligazionegravante sul debitore ceduto, che resta corrispondente a quella portatadall’originario titolo esecutivo.8.

Il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 1140, 1142, 1143, 1153, 1158, 1165, 2697 e 2644 cod. civ. e112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 12 del d.lgs. n. 28del 2010, per avere la Corte di appello, in violazione del divieto diultrapetizione, ritenuto il «decreto di usucapione R.G. 4824/15 del14.4.2015» non idoneo a determinare l’acquisto del diritto di proprietàsul cespite pignorato in capo al Caratelli a titolo originario, affermando,al fine di escludere il decorso del termine utile ad usucapionem, che «ilpossesso dell’immobile si conseguirebbe dal notaio mediante lasottoscrizione dell’atto di compravendita del bene, ma non giàil ricorrente ne avrebbe automaticamente dismesso (non soltanto laproprietà ma a suo dire anche) il possesso in favore della signoraPiacentini in data 13.9.2015, anche se di fatto il signor Caratelli non leha mai consegnato le chiavi».r.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/20268.1.

Il motivo è inammissibile.Esso attribuisce alla sentenza impugnata affermazioni che non sirinvengono nella sua motivazione: si tratta, dunque, di un palesetravisamento della ratio decidendi di essa.Solo per completezza argomentativa, si ribadisce la conformità adiritto della decisione gravata là dove ha negato valenza all’accordo dimediazione ai fini dell’acquisto per usucapione (cfr. sopra, § 2.1.).9.

L’ottavo motivo rappresenta violazione e falsa applicazione degliartt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1153, 1158, 2643, comma 12-bis, e2644 cod. civ. nonché dell’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010 per averela Corte territoriale erroneamente ritenuto, effettuando un sindacatoillegittimo sul contenuto del verbale di conciliazione omologato, chel’acquisto del diritto di proprietà in capo al Caratelli fosse a titoloderivativo e non già originario, così fornendo una non correttainterpretazione della disciplina dell’usucapione, non ammettendo chequest’ultima operi anche nel caso in cui l’acquisizione del diritto realeconsegua ad un accordo raggiunto in sede di mediazione.9.1.

Il motivo è infondato per le ragioni già illustrate in relazione alprimo motivo (§ 2.1.), pianamente riferibili anche a questa doglianza.10.

Il nono motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1140, 1142, 1143, 1146, 1153, 1158, 2697 e 2644 cod. civ. e 112 cod.proc. civ. in combinato disposto con l’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010per avere la Corte di appello, in violazione del divieto di ultrapetizione,valutato nel merito il “decreto di usucapione”, erroneamente valutandoil ventennio utile ad usucapire il bene oggetto di espropriazione forzata:per il ricorrente, il cumulo del possesso deve intendersi «tra il signorCaratelli possessore esclusivo (dal 6.9.1994 al 4.11.1994), il signorCaratelli pieno proprietario nonché possessore esclusivo (dal 4.11.1994al 13.9.1995) ed infine il signor Caratelli nuovamente possessoreesclusivo (dal 13.9.1995 fino al giorno di oggi) e, quindi, con possessoininterrotto utile ad usucapione esercitato per ben trenta anni».r.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/202610.1.

Il motivo è infondato per le ragioni già illustrate in relazioneal primo motivo (§ 3.1.), pianamente riferibili anche a censura.11.

Il ricorso è complessivamente rigettato.12.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza: aifini della relativa liquidazione si tiene conto, ai sensi dell’art. 46, quintocomma, disp. att. cod. proc. civ., dell’ingiustificato superamento deilimiti di redazione dell’atto fissato dal d.m. n. 110 del 2023.13.

Va altresì disposta condanna del ricorrente per responsabilitàprocessuale aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..La proposizione di un’impugnazione basata su argomentazioni inparte palesemente infondate e in parte inammissibili ha realizzato unuso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare uningiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi finiistituzionali, ponendosi in chiara incompatibilità con un quadroordinamentale che, da un lato, deve universalmente garantire l’accessoalla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, d’altro canto, devetenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispettoad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazionein esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021,n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) el’irrogazione della condanna della ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, di una somma equitativamente determinata exart. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzionedi carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elementosoggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello dellasua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito oresistito pretestuosamente» (così, ex plurimis, Cass. 13/02/2023, n.4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812).r.g. n. 5575/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026In applicazione della citata norma, si emette condanna la ricorrenteal pagamento, in favore di parte controricorrente, per responsabilitàprocessuale aggravata, dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo.14.

Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedel ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 8.000.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5575/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente -controin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 8097/2023 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 15 dicembre 2023;Numero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In forza di mutuo fondiario assistito da ipoteca, la Banca di RomaS.p.A. nell’anno 2000 promosse in danno di [OSCURATO:PERSONA] innanzi ilTribunale di Roma procedura di espropriazione immobiliare avente adoggetto un appartamento in Pomezia.Con ricorso depositato il 7 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ..Addusse, in estrema sintesi, di essere proprietario del cespite perintervenuta usucapione ventennale maturata con possesso iniziato il 6settembre 1994, acquisto altresì documentato da un accordo raggiuntoil 2 aprile 2015 in sede di mediazione con [OSCURATO:PERSONA] e sancito inun verbale poi omologato dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2015,depositato presso un notaio e trascritto nei pubblici registri immobiliari.All’opposizione oppose resistenza la [OSCURATO:SOCIETA]., nelladichiarata qualità di cessionaria del credito azionato.2. All’esito del giudizio di prime cure, celebrato secondo lascansione bifasica tipicamente connotante le opposizioni esecutive, ilTribunale di Roma rigettò l’opposizione, condannando l’opponente perresponsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ..3. Nel giudizio di appello intrapreso dall’odierno opponente svolseintervento volontario la [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, qualesua mandataria, [OSCURATO:SOCIETA].), nella asserita veste di ulteriore esuccessiva cessionaria del credito fatto valere in via esecutiva.La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’impugnazione.Per quanto qui d’interesse, la Corte capitolina:(i) ha ritenuto che alla data di proposizione dell’opposizione non eraancora maturato il termine necessario per usucapire, non essendotrascorsi venti anni da quando (13 settembre 1995) il Caratelli avevaalienato l’immobile alla Piacentini;r.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026(ii) ha considerato non opponibile al creditore pignorante edipotecario l’accordo conciliativo (ancorché trascritto), con cui in sede diprocedimento mediazione il debitore esecutato aveva riconosciuto incapo al terzo il possesso ad usucapionem, in quanto non assimilabilealle sentenze di accertamento dell’usucapione.4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per nove motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa,quale sua mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]..Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate.Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va osservato come il ricorso in esame appaiainosservante dei canoni di sinteticità e chiarezza cui deve essereinformato l’atto introduttivo del giudizio di legittimità.Articolato il ricorso in sessantanove pagine (ingiustificatamente benoltre i limiti redazionali degli atti processuali fissati dal d.m.07/08/2023, n. 110), l’esposizione del fatto processuale in esso svoltaè caratterizzata dalla descrizione di ogni infinitesimale dettaglio dellavicenda ed è realizzata mediante la riproduzione pedissequa di stralcidi atti e provvedimenti, senza alcuna selezione dei fatti ancorarilevanti, attività che viene in tal guisa devoluta a questa Corte.Anche l’illustrazione dei motivi di doglianza si presenta di nonagevole intellegibilità: svolta mediante un continuo alternarsi ecombinarsi di diversi stili grafici (corsivo, grassetto, sottolineato), essapure presenta un costante affastellamento tra circostanze fattuali eaffermazioni in diritto (sovente apodittiche o limitate a richiamigiurisprudenziali) la cui correlazione non è nemmeno spiegata.Pur con le esposte criticità, il ricorso supera comunque lo scrutiniodi ammissibilità: il suo contenuto, complessivamente apprezzato, nonr.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026evidenzia significative difformità rispetto ai requisiti paradigmaticirichiesti dall’art. 366 del codice di rito.In appresso, pertanto, si procede al vaglio dei singoli motivi.2. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1140, 1141, 1142, 1143, 1153 e 1158 cod. civ., 156, secondo comma,cod. proc. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per averela Corte di appello omesso di rilevare l’opponibilità dell’usucapioneall’esecuzione forzata, avendo il ricorrente acquistato a titolo originarioil diritto di proprietà sul cespite staggito sin dal 6 settembre 1994,«giusta effetto del decreto esecutivo di usucapione del Tribunale diRoma, recepito in atto pubblico notarile e trascritto nei RR.II.».2.1. Il motivo è infondato.Per dar conto della enunciata conclusione, è sufficiente richiamaree ribadire il principio di diritto di recente enunciato da questa Corte,per cui «l’accordo conciliativo, raggiunto nell’ambito della mediazione,col quale si riconosce ad un terzo l’acquisto per usucapione dellaproprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascrittoai sensi dell’art. 2643, n. 12-bis, cod. civ., non è opponibile al creditoreipotecario, sia perché il predetto accordo è opponibile solo seantecedentemente trascritto a norma dell’art. 2644 cod. civ., siaperché esso non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta exart. 2651 cod. civ. e resa in un giudizio di accertamento dell’usucapione(in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte necessario), siaperché, in ogni caso, l’usucapione non ha effetto estintivo dell’ipoteca»(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 565, alla cui diffusa motivazione si fa rinvio,anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.).3. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1153, 1158, 1165 e 2697 cod. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ. efalsa applicazione del disposto di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di esaminarer.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,consistente nell’avvenuto decorso del termine ventennale prescritto aifini dell’acquisito per usucapione, posto che non era stato apprezzatoche il ricorrente aveva iniziato a possedere l’immobile sito in Pomeziadal 6 settembre 1994, in seguito all’acquisto dello stesso dai danticausa Mei e Carradori e che lo stesso aveva assunto comportamenti utidominus senza mai dismettere detto possesso, né in favore di IlvaPiacentini, né della custodia giudiziaria.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.Per scolastica nozione, il possesso che, connotato da determinatemodalità di esercizio (pacifico e pubblico, continuo e non interrotto) perun dato periodo di tempo, determina l’acquisto (a titolo originario) perusucapione del diritto di proprietà è quello esercitato uti dominus daun soggetto che non sia già titolare del diritto dominicale.Correttamente, pertanto, il giudice territoriale ha ritenuto che nellaspecie il possesso utile ai fini dell’acquisto per usucapione decorressedal 13 settembre 1995 (data in cui il ricorrente aveva alienatol’immobile), escludendo il (pur invocato) periodo di tempo anteriore incui il ricorrente era proprietario del cespite.Del pari ineccepibile è l’individuazione della data di deposito delricorso in opposizione (7 aprile 2015), quale momento finale daconsiderare per la verifica del decorso del termine per usucapire.A suffragio della proposta opposizione di terzo, l’odierno ricorrenteha dedotto l’esistenza di un suo diritto di proprietà prevalente rispettoal diritto del ceto creditorio, quale ragione di illegittimità dell’azioneesecutiva sul bene pignorato: in tutta evidenza, l’esistenza di siffattodiritto (id est, nel caso in esame, il perfezionamento della fattispecie diacquisto per usucapione) va accertata all’epoca in cui essa è stata fattavalere come motivo di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.,irrilevante invece il tempo successivo all’instaurazione della lite.r.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/20264. Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione degli artt.186-bis disp. att. cod. proc. civ. e art. 158, 161 e 618 cod. proc. civ..per avere la Corte di appello mancato di rilevare d’ufficio l’invaliditàdella sentenza n. 7685/2018 emessa dal Tribunale di Roma, affetta danullità insanabile derivante dalla corrispondenza tra il giudice che havagliato l’istanza sollevata nella fase cautelare dell’opposizione ex art.619 cod. proc. civ. e quello che è stato investito del successivo giudiziodi merito all’esito del quale è stata emessa la decisione impugnata insede di appello.4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.1.1. Inammissibile perché la supposta nullità processuale, inquanto inficiante il processo (e la decisione) di primo grado, dovevacostituire motivo di impugnazione ordinaria, mancando la quale deveritenersi formato giudicato interno sulla relativa questione.A tanto conduce l’applicazione del principio affermato da questaCorte, quale organo della nomofilachia, secondo cui «qualora il giudicedi primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo dipronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabiled’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo diinteresse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla normaprocessuale), la parte che abbia interesse a far valere detto vizioè onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto,la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sullaquestione processuale, in applicazione del principio di conversione delvizio in motivo di gravame ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ.,rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte dicassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio»(Cass., Sez. U., 29/08/2025, n. 24172).4.1.2. Il motivo è altresì manifestamente infondato, per un dupliceordine di ragioni:r.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026(i) perché il precetto dell’art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ.disciplina, per univoco tenore testuale, unicamente le controversie diopposizione agli atti esecutivi;(ii) perché, pur ad ipotizzarne un più esteso àmbito applicativo, laviolazione dell’obbligo, previsto dalla norma de qua, di astensione peril giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i qualiè proposta opposizione, è deducibile soltanto con lo strumento dellaricusazione ai sensi dell’art. 52 cod. proc. civ. e non integra motivo dinullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi(Cass., Sez. U, 20/01/2017, n. 1545).5. Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degliartt. 2668-ter e 2668-bis, quinto comma, 2659, primo comma, num.1, 2665 cod. civ. e degli artt. 81 e 156, secondo comma, cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare d’ufficio lacaducazione del pignoramento in questione cagionata dall’erronearinnovazione della trascrizione dello stesso, effettuata nei confronti diIlva Piacentini e non anche del ricorrente e da parte di soggetto diversodall’attuale titolare del credito, nonché per avere mancato di dichiarareconseguentemente l’estinzione della predetta esecuzione forzata.5.1. Il motivo è inammissibile, anche stavolta per plurime ragioni.In primo luogo, perché si tratta di questione nuova, sollevata perla prima volta in sede di legittimità: di essa, infatti, parte ricorrente haomesso di specificare l’avvenuta deduzione davanti al giudice di meritoe, a fortiori, di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbiafatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicitàdi tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, Cass.31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020,n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477).In secondo luogo, perché la caducazione del pignoramentoimmobiliare, per mancata o erronea rinnovazione della trascrizione diesso nel termine di cui all’art. 2668-ter cod. civ., cagiona la chiusurar.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026anticipata (altrimenti denominata estinzione atipica) del procedimentoesecutivo: sicché tale circostanza va sottoposta al vaglio del giudicedell’esecuzione, mentre è totalmente estranea al thema decidendumdel giudizio dell’opposizione di terzo all’esecuzione (che verte soltantosulla sussistenza della situazione giuridica soggettiva vantata dal terzoopponente sul bene staggito e, per l’effetto, sull’assoggettabilità diquest’ultimo ad espropriazione forzata).6. Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 100, 105, 111, 113 e 115 cod. proc. civ. in combinato dispostocon gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 24 Cost. per non avere igiudici di merito rilevato d’ufficio la carenza di legittimazione attiva esostanziale dei tre soggetti cessionari del credito portato dal mutuotitolo esecutivo ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA].), tutti intervenuti sine titulo nella proceduraesecutiva immobiliare senza produrre i contratti di cessione nel tempostipulati e senza fornire la prova dell’inclusione del credito nell’ambitodelle operazioni di cessione.6.1. Il motivo è inammissibile.La contestazione della qualità di cessionario o comunque dellatitolarità dell’azione esecutiva per effetto di successione nel dirittoazionato integra una contestazione del diritto a procedere in executivis,individua cioè una tipica fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art.615 cod. proc. civ.: rimedio alla cui proposizione è abilitato unicamentechi assume la veste di soggetto passivo del procedimento esecutivo,non già il terzo opponente che rivendica la titolarità di un proprio dirittoprevalente (in generale, Cass. 15/02/2018, n. 3700).7. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 474 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. in combinato dispostocon l’art. 6, terzo comma, e l’art. 1, primo comma, lett. b), della legge30 aprile 1999, n. 130, per avere i giudici di merito omesso di rilevarela sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo originariamente sortor.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., essendo venuti meno i requisitiprevisti dall’art. 474 cod. proc. civ. in seguito alla riduzione del creditoper effetto delle operazioni di cartolarizzazione susseguitesi nel tempo.7.1. Il motivo è manifestamente infondato.Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, costituendo una formadi cessione in blocco degli stessi, determinano una modificazione dallato attivo del rapporto obbligatorio, da cui consegue una successionenell’azione basata sul titolo esecutivo (nella specie, mutuo fondiario)che documenta il credito oggetto di circolazione.La vicenda modificativa concerne esclusivamente il soggetto attivodel rapporto, non già l’entità o la qualità del credito ceduto, sulle qualila cessione non spiega alcuna incidenza: che essa avvenga ad unprezzo congruo o nummo uno, è affare che interessa soltanto le particedente e cessionaria, ma non altera la misura dell’obbligazionegravante sul debitore ceduto, che resta corrispondente a quella portatadall’originario titolo esecutivo.8. Il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 1140, 1142, 1143, 1153, 1158, 1165, 2697 e 2644 cod. civ. e112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 12 del d.lgs. n. 28del 2010, per avere la Corte di appello, in violazione del divieto diultrapetizione, ritenuto il «decreto di usucapione R.G. 4824/15 del14.4.2015» non idoneo a determinare l’acquisto del diritto di proprietàsul cespite pignorato in capo al Caratelli a titolo originario, affermando,al fine di escludere il decorso del termine utile ad usucapionem, che «ilpossesso dell’immobile si conseguirebbe dal notaio mediante lasottoscrizione dell’atto di compravendita del bene, ma non giàil ricorrente ne avrebbe automaticamente dismesso (non soltanto laproprietà ma a suo dire anche) il possesso in favore della signoraPiacentini in data 13.9.2015, anche se di fatto il signor Caratelli non leha mai consegnato le chiavi».r.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/20268.1. Il motivo è inammissibile.Esso attribuisce alla sentenza impugnata affermazioni che non sirinvengono nella sua motivazione: si tratta, dunque, di un palesetravisamento della ratio decidendi di essa.Solo per completezza argomentativa, si ribadisce la conformità adiritto della decisione gravata là dove ha negato valenza all’accordo dimediazione ai fini dell’acquisto per usucapione (cfr. sopra, § 2.1.).9. L’ottavo motivo rappresenta violazione e falsa applicazione degliartt. 1140, 1141, 1142, 1143, 1153, 1158, 2643, comma 12-bis, e2644 cod. civ. nonché dell’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010 per averela Corte territoriale erroneamente ritenuto, effettuando un sindacatoillegittimo sul contenuto del verbale di conciliazione omologato, chel’acquisto del diritto di proprietà in capo al Caratelli fosse a titoloderivativo e non già originario, così fornendo una non correttainterpretazione della disciplina dell’usucapione, non ammettendo chequest’ultima operi anche nel caso in cui l’acquisizione del diritto realeconsegua ad un accordo raggiunto in sede di mediazione.9.1. Il motivo è infondato per le ragioni già illustrate in relazione alprimo motivo (§ 2.1.), pianamente riferibili anche a questa doglianza.10. Il nono motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1140, 1142, 1143, 1146, 1153, 1158, 2697 e 2644 cod. civ. e 112 cod.proc. civ. in combinato disposto con l’art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2010per avere la Corte di appello, in violazione del divieto di ultrapetizione,valutato nel merito il “decreto di usucapione”, erroneamente valutandoil ventennio utile ad usucapire il bene oggetto di espropriazione forzata:per il ricorrente, il cumulo del possesso deve intendersi «tra il signorCaratelli possessore esclusivo (dal 6.9.1994 al 4.11.1994), il signorCaratelli pieno proprietario nonché possessore esclusivo (dal 4.11.1994al 13.9.1995) ed infine il signor Caratelli nuovamente possessoreesclusivo (dal 13.9.1995 fino al giorno di oggi) e, quindi, con possessoininterrotto utile ad usucapione esercitato per ben trenta anni».r.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/202610.1. Il motivo è infondato per le ragioni già illustrate in relazioneal primo motivo (§ 3.1.), pianamente riferibili anche a censura.11. Il ricorso è complessivamente rigettato.12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza: aifini della relativa liquidazione si tiene conto, ai sensi dell’art. 46, quintocomma, disp. att. cod. proc. civ., dell’ingiustificato superamento deilimiti di redazione dell’atto fissato dal d.m. n. 110 del 2023.13. Va altresì disposta condanna del ricorrente per responsabilitàprocessuale aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..La proposizione di un’impugnazione basata su argomentazioni inparte palesemente infondate e in parte inammissibili ha realizzato unuso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare uningiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi finiistituzionali, ponendosi in chiara incompatibilità con un quadroordinamentale che, da un lato, deve universalmente garantire l’accessoalla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, d’altro canto, devetenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispettoad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.Tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazionein esame (da ultimo, Cass. 28/12/2023, n. 36308; Cass. 04/08/2021,n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) el’irrogazione della condanna della ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, di una somma equitativamente determinata exart. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzionedi carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elementosoggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello dellasua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito oresistito pretestuosamente» (così, ex plurimis, Cass. 13/02/2023, n.4300; Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 18/11/2019, n. 29812).r.g. n. 5575/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5575/2024Numero sezionale 1284/2026Numero di raccolta generale 18248/2026Data pubblicazione 06/06/2026In applicazione della citata norma, si emette condanna la ricorrenteal pagamento, in favore di parte controricorrente, per responsabilitàprocessuale aggravata, dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo.14. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questaCorte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da partedel ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 8.000.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5575/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]