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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 09468/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sostituto Procuratore generale della Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Trapani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-sexies cod. strada.

2. Con unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale, per non avere il Giudice disposto la pena accessoria della sospensione della patente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Il ricorso è fondato.

5. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod, proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349 - 01).

La sentenza impugnata è incorsa nell'erronea applicazione della legge penale conseguente alla mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a norma dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada anche in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 186, comma 2- quater, cod. strada).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Trapani.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale dì Trapani.

Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sostituto Procuratore generale della Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Trapani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-sexies cod. strada. 2. Con unico motivo, deduce erronea applicazione della legge penale, per non avere il Giudice disposto la pena accessoria della sospensione della patente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 4. Il ricorso è fondato. 5. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito il principio di diritto per il quale è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod, proc. pen., nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279349 - 01). La sentenza impugnata è incorsa nell'erronea applicazione della legge penale conseguente alla mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a norma dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada anche in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti (art. 186, comma 2- quater, cod. strada). 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Trapani. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale dì Trapani. Così deciso il 17 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09468/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris