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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04738/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni, pervenute in data 4 dicembre 2024, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 novembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del 21 settembre 2017 del Tribunale di Grosseto in composizione monocratica con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e alla recidiva, alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624,625 comma 1 nn.2 e 7 cod. pen., per essersi impossessato di un portafoglio maschile esposto all'interno di un esercizio commerciale.i

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo.

2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 56,624 cod. pen.

In particolare, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la condotta del ricorrente quale furto consumato, essendo invece possibile ricondurre il comportamento ad un'ipotesi di furto tentato.

Richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite n.52217/2014 e il principio in essa contenuto, la difesa ha ritenuto la ipotesi di specie perfettamente conforme ai principi ivi richiamati dal momento che il ricorrente è stato sempre sottoposto alla sorveglianza del personale addetto, non conseguendo in alcun momento l'autonoma ed effettiva disponibilità del bene e dunque realizzando solo un tentativo di furto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite, peraltro richiamata dallo stesso ricorrente.

Questa Corte ha stabilito che -in caso di furto in supermercato- il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (S.U. n.52117 del 17/04/14, Prevete, Rv. 261186).

L'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente; laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo.

1.2. Nel caso di specie (ipotesi di doppia conforme) nella ricostruzione del fatto i giudici di merito hanno chiarito che gli addetti all'esercizio commerciale avevano notato tre persone aggirarsi nei pressi dell'espositore dei portafogli e, dopo alcuni minuti, dirigersi verso l'uscita; mentre l'attuale imputato stava per uscire, era scattato l'allarme antitaccheggio che lo aveva costretto a rientrare nel negozio e ad estrarre dalla tasca il portafogli, oggetto di furto (pag.3 sentenza di primo grado e p.4 sentenza impugnata).

Dunque, non è emerso che l'azione delittuosa si sia svolta sotto il controllo costante del personale addetto alla vigilanza, circostanza questa rilevante ai fini della configurabilità del delitto tentato.

2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 11 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni, pervenute in data 4 dicembre 2024, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 novembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del 21 settembre 2017 del Tribunale di Grosseto in composizione monocratica con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti e alla recidiva, alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624,625 comma 1 nn.2 e 7 cod. pen., per essersi impossessato di un portafoglio maschile esposto all'interno di un esercizio commerciale.i 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 56,624 cod. pen. In particolare, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la condotta del ricorrente quale furto consumato, essendo invece possibile ricondurre il comportamento ad un'ipotesi di furto tentato. Richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite n.52217/2014 e il principio in essa contenuto, la difesa ha ritenuto la ipotesi di specie perfettamente conforme ai principi ivi richiamati dal momento che il ricorrente è stato sempre sottoposto alla sorveglianza del personale addetto, non conseguendo in alcun momento l'autonoma ed effettiva disponibilità del bene e dunque realizzando solo un tentativo di furto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite, peraltro richiamata dallo stesso ricorrente. Questa Corte ha stabilito che -in caso di furto in supermercato- il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (S.U. n.52117 del 17/04/14, Prevete, Rv. 261186). L'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente; laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. 1.2. Nel caso di specie (ipotesi di doppia conforme) nella ricostruzione del fatto i giudici di merito hanno chiarito che gli addetti all'esercizio commerciale avevano notato tre persone aggirarsi nei pressi dell'espositore dei portafogli e, dopo alcuni minuti, dirigersi verso l'uscita; mentre l'attuale imputato stava per uscire, era scattato l'allarme antitaccheggio che lo aveva costretto a rientrare nel negozio e ad estrarre dalla tasca il portafogli, oggetto di furto (pag.3 sentenza di primo grado e p.4 sentenza impugnata). Dunque, non è emerso che l'azione delittuosa si sia svolta sotto il controllo costante del personale addetto alla vigilanza, circostanza questa rilevante ai fini della configurabilità del delitto tentato. 2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 di
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