CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli anche per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di SAC:[OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sul gravarne nel merito propo- sto dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pur riducendo loro la pena ad anni sei e mesi ol:to di reclusione cia- scuno, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità operata dal Tribunale di Napoli il 31/3/2015 in relazione, quanto al primo, alla partecipazione al sodalizio criminoso ex art. 74 co, 1, 2, 3, d.P.R. 309/90 di cui al capo A, (associazione con numerosi altri corri allo scopo di commettere più delitti concernenti l'importazione, l'acquisto, il trasporto e la vendita di eroina„ cocaina, hashish e kobret operante nelle piazze di spaccio della «Vela celeste» di Secondigliano e di via Danubio di Melito in stretto collegamento con il clan di L.auro, in [OSCURATO:PERSONA], Melito ed altri luoghi dalla fine del 2001 a tutto il 2002) e il secondo dell'altra organizza- zione criminale di cui all'art. 74 co. 1 e 3 d.P.R. 309/90 di cui al capo B ( essendosi associato con altri allo scopo di commettere più delitti di importazione, trasporto, vendita e cessione di cocaina eroina ed hashish da destinare alle piazze di spaccio al dettaglio prevalentemente nelle zone di !Adito, Secondigliano, Caserta e Mon- dragone- anche attraverso canali esteri, ed in particolare importando sostanza stupefacente dalla Germania e dall'Albania- controllate dai gruppi camorristici ope- ranti nella zona, fatto commesso in Napoli, Roma, Albenga ed altri luoghi nel corso del 2002). Già in primo grado, quanto al reato di cui al capo A per il quale c'è stata condanna del Pierno, era stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 7 I. 203/91. In primo grado il Pierno era stato condannato a 7 anni di reclusione e il Sacco a 8 anni di reclusione, con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante esecuzione della pena. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. • [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata avrebbe eluso il tema proposto fin dall'inizio dalla difesa ovvero l'assoluta mancanza della prova di accusa. In particolare, il ricorrente lamenta che le argomentazioni della sentenza di appello fanno riferimento a circostanze e condotte che non vengono dettagliata- mente descritte nell'imputazione e da ciò deriverebbe un'assoluta illogicità e as- senza di correlazione tra accusa e sentenza rendendo di fatto quest'ultima nulla.2. [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]) Con un primo motivo il difensore ricorrente lamenta motivazione carente in ordine all'identificazione del proprio assistito. Richiamata la motivazione delle pagg. 21-22 del provvedimento impugnato, la Difesa del Sacco lamenta che la Corte partenopea non si sarebbe confrontata con i motivi di appello, che avevano operato un integrale richiamo all'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere, originariamente disposta, per l'assenza della gravità indiziaria, in particolare per essere incerta l'identificazione dell'imputato. Ricorda il difensore ricorrente che il giudice del gravame cautelare aveva evi- denziato come esistesse un fratello del Sacco di nome Vincenzo che viene citato più volte nella medesima conversazione n. 24 rispetto a Gaetano che viene citato una volta sola. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale realizzi erroneamente una equa- zione per la quale poiché nella conversazione numero 24 si cita -benché una sola volta- [OSCURATO:PERSONA], tutte le volte in cui nelle altre conversazioni si parla di Gae- tano questi deve necessariamente identificarsi nell'odierno ricorrente sebbene nelle altre conversazioni non si faccia mai riferimento al fratello Vincenzo protago- nista invece della conversazione numero 24. Anche l'utenza telefonica 3391804018 -ci si duole- viene attribuita dai giudici di appello a [OSCURATO:PERSONA] in virtù del sillogismo per il quale quando si parla di Gaetano deve trattarsi necessariamente di [OSCURATO:PERSONA], ma nessun accerta- mento specifico, nonostante sollecitato, è stato effettuato sull'attribuzione di tale utenza a [OSCURATO:PERSONA], attribuzione di cui il citato tribunale del riesame aveva dubitato. Con un secondo motivo si lamenta carenza di motivazione in ordine alla par- tecipazione dell'imputato al sodalizio criminale di cui al capo B. Richiamato quando afferma la sentenza impugnata a pag. 10 in relazione alla partecipazione del Sacco al sodalizio criminoso, il ricorrente lamenta che si tratte- rebbe di una motivazione carente e meramente apparente, che non si confronta in alcun modo con gli articolati motivi d'appello. In ricorso si descrivono la struttura dell'associazione e i ruoli definiti all'interno della stessa, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricoprono nella stessa il ruolo di importatori di grossi quantitativi di stupefacenti, il primo per il tramite dei fratelli Cangiano, utilizzando il canale di rifornimento della Germania, il secondo per il tramite dei suoi familiari, utilizzando il canale di rifornimento dall'Albania, gli altri tra cui [OSCURATO:PERSONA] si pongono come acquirenti all'ingrosso dello stupefacente poi destinato allo spaccio al dettaglio.Siamo in presenza -secondo il difensore- di un'associazione ove il vincolo as- sociativo coinvolgerebbe fornitori ed acquirenti i quali, accordandosi reciproca e continuativa disponibilità alla vendita e all'acquisto, proietterebbero il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale come elemento di una complessiva ed articolata struttura organizzativa. In definitiva per la sentenza, il vincolo risiederebbe nel fatto che il fornitore sa di poter contare su un canale di smercio collaudato e l'acquirente su un altret- tanto collaudato canale di approvvigionamento,~ Ma secondo il ricorrente il contenuto delle conversazioni intercettate si presta ad una chiave di lettura antitetica in senso favorevole all'imputato. La valutazione -secondo quanto si legge in ricorso- non potrebbe prescindere da quanto avvenuto nei giorni del 25/05/2002 e seguenti, ove secondo la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cercato di acquistare una partita di droga da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, tuttavia, non risponderebbe ad una precisa sollecitazione della difesa. Ovvero, [OSCURATO:PERSONA] parteciperebbe a un'associazione nella quale l'a- nello superiore è costituito dal Chiummiello che lo deve rifornire in maniera siste- matica e continuativa. E e però non lo può chiamare lui perché non è in buoni rapporti ma deve utilizzare l'intermediazione di Nettuno, come si si evince dalle conversazioni intercettate sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] (n. .328643201) nn. 15, 22, 28, 30 e 44 intrattenute con [OSCURATO:PERSONA], durante le quali il primo si guarda bene dal riferire che lo stupefacente sarebbe destinato a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente analizza e trascrive stralci delle varie conversazioni dalle quali si evincerebbe oggettivamente un'avversione del Chiummiello verso l'odierno ricor- rente, il che ne renderebbe poco plausibile la convivenza all'interno del medesimo sodalizio criminale. E' il caso della n. 44 intercorsa il 25/5/2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e Chium- miello Sergio (presente nella scheda personale dell'imputato) per il quale "in con- siderazione dei cattivi rapporti che intercorrevano tra Chiummiello, con [OSCURATO:PERSONA]- tano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per sviare eventuali intuizioni di Sergio circa la destinazione dello stupefacente, gli dice che vicino a lui si trova suo zio. La frizione del rapporto tra il Chiummiello e il Sacco è evidente, per il ricor- rente, anche nella conversazione numero 54 del 25/05/2002 intercettata sull'u- tenza di Nettuno (numero 3286432101) che viene riportata in ricorso. Ci si duole che la sentenza non si avveda, benché sollecitata specificamente dalla difesa, che una conferma di quell'astio viene da quanto accade nel giugno del 2002, quando si registrano delle frenetiche conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno difficoltà a piazzare sostanza stu- pefacente (indicata come "appartamenti in [OSCURATO:PERSONA]") e non si comprende per- ché, pur nella difficoltà, nessuno pensi di contattare il presunto sodale [OSCURATO:PERSONA]- tano che all'interno dell'associazione ha proprio il compito di acquistare la sostanza in vista della collocazione nella piazza di spaccio. E invece, nella conversazione numero 87 del 22/6/2002, [OSCURATO:PERSONA] contatta tale [OSCURATO:PERSONA] al quale propone l'affare nel corso di una conversazione interminabile che viene ri- portata in ricorso che si segnala per la seguente espressione del Chiummiello: "chi è un pezzo di infame... è Carminiello...è Carminiello e Gaetano" e per la preoccu- pazione di [OSCURATO:PERSONA] di non far trapelare il fatto con Carminiello e Gae- tano con i quali non vi sono buoni rapporti. Viene riportata poi la conversazione numero 88 del 22/06/2002 che, come le altre deporrebbe oggettivamente per la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] e Chium- miello Sergio non hanno nulla a che vedere con Speziale e con Sacco che invece per la sentenza sarebbero i loro acquirenti abituali. Ci si duole che la Corte territoriale non abbia speso un solo monosillabo ben- ché argomentazioni sul punto, confermate anche dalla conversazione numero 103 del 23/06/2002 che vengono riportate fossero decisive e specifiche. In altri termini la sentenza avrebbe ritenuto sussistente l'affectio societatis atto a sorreggere l'accusa del vincolo associativo senza confrontarsi in maniera analitica sulle censure difensive specificamente articolate. Laddove la difesa invece avrebbe dimostrato che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] avevano inten- zione di cedere all'imputato nemmeno un grammo di stupefacente. Entrambi i ricorrenti chiedono pertanto annullarsi la sentenza impugnata é 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono inammissibili. 2. Quanto al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i motivi sopra richia- mati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente generici e privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ri- corso e non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e sono privi dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In appello il difensore del Pierno, nel chiedere l'assoluzione ai sensi dal reato al capo A) ovvero dalla contestazione associativa ex art. 74 dPR 309 del 1990 aveva insistito sulla circostanza che il proprio assistito non comparisse mai nelle videoriprese dei luoghi in cui la cessione di sostanze stupefacenti avveniva e aveva evidenziato come lo stesso maresciallo Iannini - addetto al controllo delle videori- prese- durante la deposizione dibattimentale non lo avesse elencato tra i soggetti ripresi. La tesi difensiva è che l'imputato sia stato individuato dagli operanti e sia rimasto coinvolto nel processo esclusivamente perché [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a tali argomentazioni, con motivazione logica e congrua, i giudici del gravame del merito hanno opposto che, diversamente da quanto sostenuto, in- vece, a carico del Pierno sono stati acquisiti molteplici elementi sulla sua parteci- pazione al sodalizio di cui al capo A), desunti sia dalle plurime e prolungate attività di intercettazione che lo riguardano, avvenute nella primavera 2002, che dall'atti- vità di controllo effettuata dalla polizia giudiziaria contestualmente, che da ele- menti relativi ai sodali con cui operava a stretto contatto, già accertati con deci- sione passata in giudicato. Sotto tale ultimo aspetto, in sentenza si segnala che l'imputato era controllato il 17 maggio 2002, mentre realizzava attività illecita insieme a [OSCURATO:PERSONA], condannato nel separato procedimento in abbreviato, già definito con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30.6.2009, di riforma della sentenza GUP Tri- bunale di Napoli del 29.10.2007, irrevocabile il 23.2.2011, in qualità di partecipe nello spaccio di droga di via Danubio realizzato dallo stesso sodalizio cui parteci- pavano anche il Pierno. In particolare, la citata sentenza accertava la commercia- lizzazione di sostanze psicotrope portata avanti, con consapevole condivisione di mezzi, risorse e in modo stabile, da Pierno "Tonino" (denominato anche "mellone", oppure "il cinese", nelle intercettazioni) e altri tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (detto il Gabibbo). La Corte territoriale pone l'accento sul fatto che l'episodio di maggio 2002 e le risultanze processuali emerse nel procedimento già definito documentano i rap- porti illeciti tra il Pellecchia, inserito nello spaccio di stupefacenti di Scampia e il Pierno, intraneo del gruppo operativo a via Danubio. Inoltre, il 6 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato visto in auto insieme all'altro imputato [OSCURATO:PERSONA]- chia Andrea, episodio nel quale Pierno era controllato dalla polizia insieme ad altri compagni, sempre a via Danubio. Per i giudici del gravame del merito tali accertamenti, documentati dalle an- notazioni di polizia giudiziaria -acquisite al fascicolo, in data 9 luglio 2008, con il consenso dei difensori-, acquistano valenza fortemente indiziante perché vicino a dove si trovava Pierno e altri coimputati -Librano, Sannino, Pianese- era effet- tuata, contestualmente, una perquisizione, all'esito della quale gli operanti trova- vano oltre 40 dosi di droga pesante di vario tipo. Ed era tipico che lo spaccio di droga a via Danubio avvenisse occultando ogni pusher le dosi di droga nei pressi della sua postazione di vendita al dettaglio, soprattutto nelle aiuole, di modo che, alla presenza del cliente, poteva essere comodamente prelevato il quantum richie- sto dietro corrispettivo di denaro. Ricorda ancora la sentenza impugnata che, in occasione di un altro controllo, il 30 marzo 2002, Pierno era fermato dalla P.G. in via Danubio insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, a carico di tale ricorrente la Corte territoriale segnala come ci siano le plurime conversazioni riportate nella sentenza di primo grado, dalle quali si evince, inconfutabilmente, che Pierno aveva rapporti ripetuti con gli altri coimputati, e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte del merito dà atto che, nelle interlocuzioni, Pieno, qualche volta, era chiamato con il nome di battesimo "Antonio" o "Tonino", mentre in altre, era individuato come "il cinese" o come "mellone", circostanze quest'ultime che si ri- tiene che non possano far dubitare della sua identificazione, tenuto conto, da un lato, che lo stesso ammetteva di essere soprannominato "mellone" e, dall'altro, che, nella successione di conversazioni tra intranei, le telefonate n. 806, 810 del 15 maggio 2002, n. 1574 del 4 giugno 2002, chiaramente indicavano "Antonio" chiamandolo anche "cinese" (cfr. anche le conversazioni della stessa giornata nn. 875, 876). Inoltre, si osserva in sentenza come ripetuti siano i contatti telefonici tra l'u- tenza in uso al Pierno e i due sodali Pellecchia. E' proprio [OSCURATO:PERSONA] allora -è la logica conclusione- e non il fratello [OSCURATO:PERSONA] (anch'esso soprannominato "cinese" ma evocato in altri contesti) l'individuo intercettato frequentemente nelle telefonate oggetto di occulta captazione, nelle quali viene puntualmente evocato il suo contributo al sodalizio (come nel caso della telefonata numero 329 del 8 maggio 2002). In particolare, in ordine ai contenuti delle occulte captazioni, come già espo- sto, le conversazioni riguardavano spesso rapporti di dare- avere, appuntamenti, scambi di roba, servizi che il cinese ovvero [OSCURATO:PERSONA] doveva fare (v. al ri- guardo la conv. n. 329 dell'8 maggio 2002, nella quale Pellecchia parlava della paga settimanale per l'attività di vendita di droga da dare al cinese, disponibile per vari servizi), pacchetti da far avere al cinese, denaro ("pensa a prendermi tutti questi soldi che dobbiamo apparare tanti denari domani O me/lane, hai visto le tarantelle dei soldi di "mellone" ( conv. 1317 del 22 maggio 2002, tra Capaldo e Pellecchia). Di estremo interesse viene ritenuta anche la conversazione n. 1821 del 30 maggio 2002, nella quale Pellecchia e Andrea e [OSCURATO:PERSONA] parlavano an- cora di paghe settimanali, di come dividere tra famiglie i proventi dello spaccio di droga, richiamandosi espressamente la divisione tra sodali "quello che resta ce li prendiamo noi, io, tu, il cinese e Gennaro". Secondo la logica conclusione dei giudici di appello, allora, l'individuazione del cinese in [OSCURATO:PERSONA] è confermata dall'esame ragionato e unitario del com- plesso delle occulte captazioni, nelle quali vi sono anche conversazioni che riguar- dano direttamente Pierno, ovvero le conversazioni nn, 359 e 386 del 16 aprile 2002 e n. 950 del 23 maggio 2002. E che si tratti di Pierno è anche confermato dalla conversazione n. 1454 del 25.5.2002 tra Pellecchia e Capaldo. L'insieme degli elementi a disposizione offre pertanto, secondo la concorde valutazione dei giudici del merito, vicendevole riscontro alla tesi accusatoria sull'in- serimento consapevole del Pierno nel gruppo ex art. 74 dPR 309 del 1990, in seno al quale [OSCURATO:PERSONA] detto "il cinese" operava a stretto contatto con i Pellecchia e Capaldo, in qualità di addetto alla vendita al dettaglio di droga, venendo anche remunerato con la paga settimanale risultante dalla divisione tra sodali dei gua- dagni illeciti. 3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] le proposte doglianze sono inammissibili in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non pro- ponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giu- risprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi consi- derare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impu- gnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ul- tima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. :34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in se- condo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Si insiste molto nell'atto d'impugnazione sull'incongruenza in ordine alla rite- nuta partecipazione dell'odierno ricorrente al gruppo criminale che deriverebbe dai suoi provati cattivi rapporti con Chiummiello. Ebbene, tenuto conto che non appare inconciliabile in fatto la partecipazione ad un sodalizio criminale di un soggetto che possa avere un rapporto preferenziale con un sodale di livello superiore (il Nettuno) e cattivi rapporti con un altro (il Chiummiello), va evidenziato che il ricorrente non ha dimostrato la decisività della circostanza, palesandosi perciò il motivo sul punto privo del requisito dell'autosuf- ficienza. La Corte territoriale aveva poi già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, la tesi oggi riproposta secondo cui il Gaetano di cui alle conversazioni telefoniche non sarebbe identificabile nell'imputato, per cui non apparirebbe rag- giunta la prova della sua partecipazione al sodalizio in parola. Correttamente la Corte partenopea premette che, secondo consolidata giuri- sprudenza di legittimità, si realizza la contribuzione stabile al sodalizio anche nelle ipotesi di vendita di droga al gruppo a titolo continuativo, trattandosi di circostanza in grado di implementare l'operatività del sodalizio che, in tal modo, può contare su sicuri canali con cui rifornire la clientela. La serialità delle condotte di spaccio risulta così inserita in un quadro composito, comprovando l'esistenza di un'orga- nizzazione atta alla realizzazione concreta del piano crirninoso (Sez. 6, n 16805/2021). Costituisce ormai ius receptum che sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte. Va anche ricordato il condivisibile arresto giurisprudenziale costituito da Sez„ 6 n. 3509/2012 per cui, in definitiva, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi reallizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'importatore, che si adopera per ri- fornire il mercato, in via continuativa, con l'organizzazione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-rivenditore sia stabilmente dispo- nibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra -secondo quanto precisato in altra pronuncia più recente- la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le so- stanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798). Nel merito della condanna, per i giudici partenopei le conversazioni agli atti evidenziano plurimi rapporti affaristici illeciti tra il Sacco e i sodali di cui all'orga- nizzazione criminale sub B), avvenuti nella primavera- estate del 2002, tutti do- cumentati dalle occulte captazioni sulle utenze degli altri partecipi al sodalizio. Rigettando le critiche difensive sull'identificazione del Sacco quale personag- gio evocato nelle occulte captazioni, viene evidenziato in sentenza che, se in taluni casi i sodali richiamano solo il nome Gaetano, in altre occasioni i dialoghi captati sono assolutamente univoci, identificando l'imputato con nome e cognome [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come ricordato dal mar. :i.annini, nelle ripetute intercettazioni sulle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a indicarsi [OSCURATO:PERSONA] si parla anche del suo indirizzo - effettivamente corrispondente a quello dell'odierno ricorrente - non potendosi nutrire dubbi, allora, sulla sua identità. Sempre sotto il profilo della corretta individuazione del Sacco, per i giudici di appello conferma la tesi accusatoria anche l'intercettazione di alcune conversazioni proprio sull'utenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (n. 3391804018, telef. nn. 29, 50, 61) nelle quali, tra il 25 e il 26 maggio 2002„ lo stesso concorda appuntamenti e modalità di consegna della merce, insieme a Speziale, tramite l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], per vendere a [OSCURATO:PERSONA] una grossa partita di droga, precisamente, 7 kg di droga (indicata in modo criptico come 7 pedane, imbasciate, macchine e richiamando il prezzo contrattato di vari milioni, vista la proposta di concludere l'affare a tre milioni e settecento ovvero "37 e mezzo", dato da valutare tenuto conto, altresì, che, all'epoca, era da poco avvenuta la conversione della lira italiana in euro) . Sulla natura illecita dei rapporti illeciti continuativi del Sacco con il gruppo, nel cui ambito operava l'attività di spaccio il Chiummiello (quest'ultimo condannato sub B) con decisione della Corte di appello di Napoli del 30.6.2009, di riforma della sentenza GUP Tribunale di Napoli del 29.10.2007, irrevocabile il 23.2.2011), vanno richiamati per i giudici di appello i contenuti sia delle intercettazioni riportate nella decisione di primo grado, che quelle richiamate nella decisione sugli stessi reati adottata con il rito abbreviato e ormai definitiva nel 2011. In particolare, alla luce del tenore della conversazione n. 30 del 25 maggio 2002, letta in correlazione con le altre ai nn. 15, 22, 28, 29, 44, 45, 46, 48, 50, 53, 54, 57 dello stesso giorno, i rapporti illeciti del Sacco avvenivano con Chiummiello, [OSCURATO:PERSONA] e Spe- ziale Carminiello (tutti condannati quali partecipi ex art. 74 d.P.R. 300 del 1990) e riguardavano un rifornimento di droga importante, vista la trattativa sul denaro e il richiamo a plurimi oggetti estranei al contesto della conversazione, "le pedane", ragionevolmente rappresentative della droga in quantitativi rilevanti. Del pari, si evidenzia in sentenza che vedono su significativi scambi illeciti di droga anche le conversazioni del 20, 22 e 23 giugno 2002, in particolare, la n. 24 (nella quale si indica esplicitamente [OSCURATO:PERSONA]), la n. 87 (nella quale ultima Chiummiello parla dei rapporti con "Gaetano" per le 22 macchine incidentate, da intendersi come 22 kg di droga visto il contesto complessivo delle occulte capta- zioni agli atti e anche considerato lo specifico riferimento all'ottima qualità dello stupefacente) e la n. 103 (Chiummiello continua a ricordare le macchine date a Gaetano e che "ci siamo fatti 5 milioni ciascuno "). E si parla ancora di "macchina quello, a Gaetano, a 39 e 500" nella conversazione n. 103 del 23.6.2002. parole che, anche tenuto conto del compendio di intercettazioni acquisite, documenta la trattativa di una grossa partita di droga. Inoltre, dalla mera lettura della conv. n. 87 si evince che Chiummiello e Cangiano erano interessati alla "macchina, quella partita di scarpe grossa" "eh ma ci devono dare le garanzie", alludendo anche a qualche precedente controversia di affari con il loro fornitore Sacco "c'è una com- plicazione dietro perché erano convinti che queste scarpe erano di quel [OSCURATO:PERSONA] in mano".Inoltre, per i giudici del gravame del merito il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale approvvigionatore di sostanze psicotrope del gruppo è chiaramente desumibile nella conversazione n. 280 del 2 luglio 2002, nella quale ancora Chiummiello, al telefono, dice "tu sei andato in mano a [OSCURATO:PERSONA] tre volte, vedi quanto è stata presa questa macchina in mano a [OSCURATO:PERSONA], va bene, addirittura l'ul- timo carico in mano ... ". Nella stessa giornata, la telefonata n. 284 è altrettanto esplicita: tra gli stessi interlocutori, Chiummiello esponeva di fare la proposta a [OSCURATO:PERSONA] per oltre 38 milioni al kg. In sostanza, secondo il logico argomentare della sentenza impugnata, Sacco vendeva ripetutamene stupefacente a Chiummiello e ai suoi, rappresentando uno dei grossisti del gruppo, tanto che Chiummiello, nel cercare di rendersi autonomo dal Sacco con nuovi accordi professionali illeciti con altri rifornitori, come [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30.6.2009, di riforma della sentenza GUP Tribunale di Napoli del 29.10.2007, ir- revocabile il 23.2.201 1) aveva il timore che Sacco lo scoprisse, evidentemente, per non guastare i rapporti con un fornitore stabile di quantitativi rilevanti di droga del sodalizio come il Sacco. E anche nella conv. n. 361 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -si ricorda in sentenza- Chiummiello faveva riferimento a [OSCURATO:PERSONA], seppure per vicende personali, in ogni caso, offrendo ulteriore conferma della corretta identificazione dell'odierno appellante. Vengono poi richiamate altre telefonate attestanti i rapporti tra partecipi, come la n. 474 del 20.6.2002, dalla quale si evincono le relazioni affaristiche del Sacco con Cangiano e Spaziale e quelle, numerose, del Sacco con Speziale, tra le quali la telefonata n. 683 del 5 luglio 2002, nella quale si parla ancora di stupefa- cente riferendosi di un terzo, un probabile acquirente (che "ha visto pure la mac- china ma non gli piace") interessato a rifornirsi di droga. Sulla scorta dei contenuti inequivocabili delle molteplici conversazioni agli atti, condividendo quanto già ritenuto nella richiamata sentenza passata in giudicato nel 2011 che documentava - riferendo di altre posizioni processuali- le attività del Sacco quale fornitore all'ingrosso di droga a favore del gruppo di Chiummiello, per i giudici di appello risulta convalidata la contestazione odierna sub B), visto il le- game continuativo illecito tra Chiummiello e Sacco nel quale l'appellante aveva la veste di rivenditore di stupefacente in quantitativi rilevanti, destinati allo spaccio al dettaglio. Diversamente da quanto sostiene il ricorso in esame, la Corte partenopea si è confrontata con la decisione del tribunale del riesame, che aveva ritenuto non sufficiente il quadro indiziario per considerare che il "Gaetano" oggetto effet- tivamente il prevenuto. Ma dà conto del proprio diverso avviso, sul rilievo che l'esame completo del compendio probatorio, in particolare degli esiti delle attività di polizia, di quanto riferito dai testi, delle plurime intercettazioni -alcune anche sulla utenza del Sacco e altre che individuano nome, cognome, indirizzo dell'o- dierno ricorrente, fugano ogni dubbio. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle