CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 7 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, in data 10 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e riqualificava il fatto contestato al capo A dell'imputazione nel reato di cui all'art. 517 cod. pen., rideterminando la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ampiamente argomentato in ordine alla colpevolezza del prevenuto per entrambi i fatti contestati, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]