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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08277/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.345/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], da cui sono difesi e rappresentati giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1954/06/2018, depositata in data 11giugno 201 8 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 1 8 marzo 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]: Società di persone - Omessa dichiarazione di redditi da partecipazione - Sequestro delle quote -Litisconsorzio necessario e [OSCURATO:PERSONA] separati ricorsi avverso gli avvisi di accertamento nn.

TVF011505182/2013, TVF011505103/2013, TVF011505096/2013 e TVF011505108/2013 , con i quali l’Ufficio contestava l’omessa dichiarazione del reddito di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] e C. s .n.c. , società di cui i contribuenti detenevano, in qualità di soci, quote nell e misur e rispettivamente del55%, 15%, 15% e 15%.

In particolare, il primo avviso era relativo al reddito non dichiarato dalla Marchetti nell’anno 2007, gli altri tre ai redditi non dichiarati dagli altri 3 soci nell’anno 2008.

I contribuenti deducevano il difetto assoluto del presupposto impositivo, derivante dalla circostanza che le quote della predetta società sarebbero state assoggettate a confisca di prevenzione sin dal 2003con provvedimento emesso dal Tribunale di Bari in data 30 aprile 2003.

Il vincolo si sarebbe poi protrat to fino agli anni di imposta 2007 e 2008, determinando l’impossibilità giuridica di percepire un reddito di partecipazione.

L’Agenzia delle entratesi costituiva in giudizio affermando la legittimità del proprio operato, rilevato che, in forza della circolare del Ministero delle Finanze 7 agosto 2000, n. 156, i redditi derivanti dall’amministrazione di beni sequestrati sono comunque soggetti a tassazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

2. L’Ufficio interponeva gravame sostenendo che il reddito di impresa da imputare ai soci era riportato nel quadro RF del [OSCURATO:PERSONA] di persone 2009, presentato dalla legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA].

Con controdeduzioni depositate il26.1.2018 si costituivano in giudizio i contribuenti, ribadendo che, in relazione ai periodi di imposta interessati dal giudizio, nessun reddito era stato da loro percepito con riguardo ai benioggetto di confisca.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appellostabilendo che in un primo tempo era stato disposto solo il sequestro del patrimonio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e che, solo a far data dal 14.1.2011, veniva disposto anche il sequestro delle quote societarie.

Il Tribunale di Bari aveva, quindi, disposto la confisca di prevenzione con provvedimento del 28.11.2013, con conseguente legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agente della riscossione nei confronti dei resistenti in relazione all’anno di imposta 2008.

3. Avverso la decisione della CTR hanno proposto ricorso in cassazione i contribuenti, affidandosi ad un unico motivo.

L’Ufficio ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..

Considerato che:

1. Con l’unico motivo diricorso, formulato ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.p roc. c iv ., i ricorrenti denunciano l a violazione e mancata applicazione del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell’art. 1253 c.c.,per avere la CTR pronunciato in violazione della disciplina sul regime fiscale dei beni sequestrati e/o confiscati.

Nello specifico, la sentenza di appello avrebbe errato nell’individuazione del termine di decorrenza e della durata dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti del patrimonio societario e delle quote di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già definitivamente confiscata – secondo le prospettazioni dei contribuenti – nel 2007 .

Risalirebbero rispettivamente al 2011 e al 2012, invece, il sequestro preventivo delle quote societarie e la conseguente confisca delle stesse.

I contribuenti denunciano pertanto la violazione – in cui sarebbe incorsa la CTR – della disciplina contenuta nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in ossequio alla quale i crediti erariali relativi ai beni, alle aziende o alle partecipazioni societarie confiscate si estinguono in forza della coincidenza tra soggetto creditore e soggetto debitore, come dispostodall’art. 1253 c.c..

La CTR avrebbe omessodi rilevare l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi al 2007 e al 2008, in quantoemessi quando la società era già stata definitivamente confiscata.

2. Osserva la Corte che preliminare all’esame del motiv o di ricorso è la questione, rilevabile d’ufficio da questa Corte, del mancato rispetto dell’integrità del contraddittorio nei gradi di merito.

2.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Cass., Sez.

U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730).

Ne consegue che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass. 22/1/2018 n. 1472).

Gli stessi principi devono ritenersi applicabili quando non sussista, come nella specie, un avviso di accertamento nei confronti della società, avendo quest’ultima dichiarato di aver percepito reddito d’impresa, e l’Ufficio contesti ai singoli soci, proporzionalmente alle rispettive quote, per il principio di trasparenza, la mancata dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.

Nella specie, inoltre, i ricorrenti-soci non hanno prospettato solo questioni personali, avendo dedotto (e ribadito nel ricorso per cassazione) che per effetto del sequestro vi sarebbe stata la confusione di debitore e creditore nello stesso soggetto, ovvero l’Erario, così sostanzialmente contestando il reddito della società.

2.3. Inoltre questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici» (Cass.24/2/2022 n. 6073).

2.4. Nella specie, pacifica la mancata partecipazione della società ai gradi di merito, ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria delprocesso con tutti i litisconsorti.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.345/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], da cui sono difesi e rappresentati giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1954/06/2018, depositata in data 11giugno 201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 1 8 marzo 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]: Società di persone - Omessa dichiarazione di redditi da partecipazione - Sequestro delle quote -Litisconsorzio necessario e [OSCURATO:PERSONA] separati ricorsi avverso gli avvisi di accertamento nn. TVF011505182/2013, TVF011505103/2013, TVF011505096/2013 e TVF011505108/2013 , con i quali l’Ufficio contestava l’omessa dichiarazione del reddito di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] e C. s .n.c. , società di cui i contribuenti detenevano, in qualità di soci, quote nell e misur e rispettivamente del55%, 15%, 15% e 15%. In particolare, il primo avviso era relativo al reddito non dichiarato dalla Marchetti nell’anno 2007, gli altri tre ai redditi non dichiarati dagli altri 3 soci nell’anno 2008. I contribuenti deducevano il difetto assoluto del presupposto impositivo, derivante dalla circostanza che le quote della predetta società sarebbero state assoggettate a confisca di prevenzione sin dal 2003con provvedimento emesso dal Tribunale di Bari in data 30 aprile 2003. Il vincolo si sarebbe poi protrat to fino agli anni di imposta 2007 e 2008, determinando l’impossibilità giuridica di percepire un reddito di partecipazione. L’Agenzia delle entratesi costituiva in giudizio affermando la legittimità del proprio operato, rilevato che, in forza della circolare del Ministero delle Finanze 7 agosto 2000, n. 156, i redditi derivanti dall’amministrazione di beni sequestrati sono comunque soggetti a tassazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, li accoglieva. 2. L’Ufficio interponeva gravame sostenendo che il reddito di impresa da imputare ai soci era riportato nel quadro RF del [OSCURATO:PERSONA] di persone 2009, presentato dalla legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. Con controdeduzioni depositate il26.1.2018 si costituivano in giudizio i contribuenti, ribadendo che, in relazione ai periodi di imposta interessati dal giudizio, nessun reddito era stato da loro percepito con riguardo ai benioggetto di confisca.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appellostabilendo che in un primo tempo era stato disposto solo il sequestro del patrimonio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e che, solo a far data dal 14.1.2011, veniva disposto anche il sequestro delle quote societarie. Il Tribunale di Bari aveva, quindi, disposto la confisca di prevenzione con provvedimento del 28.11.2013, con conseguente legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agente della riscossione nei confronti dei resistenti in relazione all’anno di imposta 2008. 3. Avverso la decisione della CTR hanno proposto ricorso in cassazione i contribuenti, affidandosi ad un unico motivo. L’Ufficio ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con l’unico motivo diricorso, formulato ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.p roc. c iv ., i ricorrenti denunciano l a violazione e mancata applicazione del d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dell’art. 1253 c.c.,per avere la CTR pronunciato in violazione della disciplina sul regime fiscale dei beni sequestrati e/o confiscati. Nello specifico, la sentenza di appello avrebbe errato nell’individuazione del termine di decorrenza e della durata dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti del patrimonio societario e delle quote di partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., già definitivamente confiscata – secondo le prospettazioni dei contribuenti – nel 2007 . Risalirebbero rispettivamente al 2011 e al 2012, invece, il sequestro preventivo delle quote societarie e la conseguente confisca delle stesse. I contribuenti denunciano pertanto la violazione – in cui sarebbe incorsa la CTR – della disciplina contenuta nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in ossequio alla quale i crediti erariali relativi ai beni, alle aziende o alle partecipazioni societarie confiscate si estinguono in forza della coincidenza tra soggetto creditore e soggetto debitore, come dispostodall’art. 1253 c.c.. La CTR avrebbe omessodi rilevare l’illegittimità degli avvisi di accertamento relativi al 2007 e al 2008, in quantoemessi quando la società era già stata definitivamente confiscata. 2. Osserva la Corte che preliminare all’esame del motiv o di ricorso è la questione, rilevabile d’ufficio da questa Corte, del mancato rispetto dell’integrità del contraddittorio nei gradi di merito. 2.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730). Ne consegue che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass. 22/1/2018 n. 1472). Gli stessi principi devono ritenersi applicabili quando non sussista, come nella specie, un avviso di accertamento nei confronti della società, avendo quest’ultima dichiarato di aver percepito reddito d’impresa, e l’Ufficio contesti ai singoli soci, proporzionalmente alle rispettive quote, per il principio di trasparenza, la mancata dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. Nella specie, inoltre, i ricorrenti-soci non hanno prospettato solo questioni personali, avendo dedotto (e ribadito nel ricorso per cassazione) che per effetto del sequestro vi sarebbe stata la confusione di debitore e creditore nello stesso soggetto, ovvero l’Erario, così sostanzialmente contestando il reddito della società. 2.3. Inoltre questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici» (Cass.24/2/2022 n. 6073). 2.4. Nella specie, pacifica la mancata partecipazione della società ai gradi di merito, ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria delprocesso con tutti i litisconsorti. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudiz
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