Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24279/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CHIVASSO avverso la sentenza del 09/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio.

Letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/05/2022 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 13/01/2021 del Tribunale di Ivrea, riducendc la pena infittagli per i reati ascrittigli ai sensi dell'art. 646 cod.pen., aggravati ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 11, cod.pen..

Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 646 cod.pen. e vizio di motivazione sugli elementi essenziali del reato.

Travisamento della prova.Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione in relazione alla condotta appropriativa, rispetto alla quale manca la prova dell'effettiva esistenza della documentazione oggetto del reato contestato al capo 1).

Con riguardo all'appropriazione delle somme di denaro contestata al capo 2), il ricorrente denuncia la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in quanto nella sentenza non si tiene conto di una serie di bonifici che smentiscono l'ipotesi accusatoria.

A sostegno di entrambi gli assunti vengono compencliate e illustrate le risultanze istruttorie.

1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 646 cod.pen., 129, 122, 336 e 337 cod.proc.pen..

Vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'insussistenza di una valida querela e la conseguente mancanza di una condizione di proceclibilità.

Denuncia l'erroneità della sentenza della Corte di appello, che non ha esaminato la questione relativa alla procedibilità ritenendola tardiva e non devoluta con l'appello principale, in quanto proposta con i motivi nuovi, mentre -in realtà- l'improcedibilità poteva essere rilevata e dichiarata d'ufficio, così che la relativa questione non poteva essere dichiarata inammissibile.

A tale riguardo si sostiene che l'Amministratore del condominio si è limitato a esporre i fatti ai Carabinieri, senza manifestare la volontà che il responsabile fosse punito, per come evidenziato dagli stessi Carabinieri.

Osserva che successivamente, a seguito di precisa richiesta del Pubblico ministero (ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2018), "il Geom.

Godizzi presentava querela presso gli uffici dei Carabinieri, allegando esclusivamente il verbale dell'assemblea di condominio del 22.10.2018, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico all'Amministratore di sporgere querela, con riguardo al capo 2».

Con riguardo al capo 1, si assume che la querela è tardiva e manca delle firme autenticate dei singoli condomini, oltre che la volontà unanime dell'assemblea dei condomini.

1.3. Erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 552, commi 1 e 2, cod.proc.pen., violazione del diritto di difesa, nullità della sentenza per indeterminatezza del capo d'imputazione.

Manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, là dove ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione, pur a fronte della genericità del fatto descritto in rubrica, tale da non consentire il corretto esercizio del diritto di difesa.Quanto alla tardività dell'eccezione di indetermenitezza del capo d'imputazione, sostiene che trattandosi di violazione del diritto di difesa, dovrebbe avere valenza assoluta e non relativa.

1.4. Violazione e vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al termine di prescrizione del reato.

In questo caso si assume che la Corte di appello ha erroneamente individuato il tempo dell'interversione del possesso al momento della cessazione della carica di amministratore, contraddicendo la sua stessa motivazione, là dove sottolinea che le condotte distrattive sono anteriori e risalenti al periodo compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2016.

Aggiunge che il termine di prescrizione decorre dall'approvazione del rendiconto e non dalla cessazione della carica.

1.5. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen..

Secondo il ricorrente la Corte di appello ha erroneamente respinto il motivo relativo alla riconoscibilità dell'ipotesi di cui aill'art.131-bis cod.pen. facendo leva sulla reiterazione delle condotte, sull'entità degli ammanchi e sulle modalità della condotta.

1.6. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 69 e 62-bis cod.pen., in relazione al trattamento sanzionatorio.

Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti.

In questo caso si assume che il giudizio di equivalenza espresso dalla Corte di appello nel bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato effettuato sulla base di un'errata applicazione della norma in materia di giudizio di comparazione.

Deduce la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al capo 2) nel senso di seguito specificato.

Inammissibile nel resto.

1.1. In via di priorità logica va esaminato il motivo di ricorso esposto in relazione al capo 2), in quanto relativo alla sussistenza della condizione di procedibilità.

1.2. A tal proposito si è già detto che il ricorrente, in sede di appello aveva eccepito la mancanza della querela sul presupposto che l'Amministratore del condominio si era limitato a esporre i fatti ai Carabinieri, senza manifestare la volontà punitiva e che successivamente -su sollecitazione dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2018- 3 „ presentava querela presso gli uffici dei Carabinieri, allegando esclusivamente il verbale dell'assemblea di condominio, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico all'Amministratore di sporgere querela.

La questione non veniva proposta con l'appello principale, ma solo successivamente, con i motivi aggiunti.

Per tale ragione, la Corte di appello ha ritenuto che la questione fosse stata proposta tardivamente e l'ha dichiarata inammissibile, senza esaminarla.

Tale determinazione della Corte di appello -però- è viziata da violazione di legge, in quanto non tiene conto che l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il giudice possa rilevare d'ufficio la mancanza di una condizione di procedibilità "in ogni stato e grado del processo" e, quindi, anche in ipotesi in cui tale evenienza non sia stata oggetto di uno specifico motivo di gravame.

Da ciò discende che la questione sollevata dall'appellante con i motivi aggiunti doveva essere considerata alla stregua di una sollecitazione dei poteri officiosi della Corte di appello, correlati alla verifica della sussistenza della condizione di procedibilità e, in quanto tali, senz'altro attivabili dal giudice.

La fondatezza del motivo conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello per l'esame della questione sulla procedibilità sollevata dalla difesa.

I restanti motivi sollevati in relazione al capo 2 restano assorbiti.

2. Il ricorrente ha proposto la questione sulla procedibilità anche in relazione al capo

1. In questo caso, però, non si può giungere alla medesima conclusione, attesa la manifesta infondatezza della questione, in ragione della costituzione di parte civile effettuata dal condominio, indicato come persona offesa del reato contestato al capo 1).

A tal riguardo, va ribadito che «in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio», (Sez. 5 - , Sentenza n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 — 01).

Da ciò l'inammissibilità della questione per la manifesta infondatezza.

3. La questione relativa alla indeterminatezza del capo d'imputazione è inammissibile perché manifestamente infondata.

Questa Corte ha costantemente spiegato che «La nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e 4 „ genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entra il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.», (Sez. 3 - , Sentenza n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01).

Da ciò discende che la Corte di appello ha correttamente rilevato la tardività dell'eccezione difensiva, con conseguente manifesta infondatezza del contrario convincimento difensivo.

4. Manifestamente infondato e, perciò, inammissibile risulta la questione relativa al momento consumativo del reato.

A tale proposito, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'orientamento assolutamente costante di questa Corte, secondo il quale «Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199 - 01).

Il principio, fissato in relazione a fattispecie di appropriazione di somme di denaro, è ancor di più valido quando -come nel caso in esame- l'appropriazione abbia a oggetto la documentazione, in quanto, con la cessazione della carica sorge in testa all'amministratore uscente l'obbliga di consegnare all'amministratore subentrante tutta la documentazione relativa all'amministrazione del condominio (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29451 del 17/05/2013, Maxia, Rv. 257232 - 01).

Da ciò la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo.

5. Ancora inammissibile anche il motivo sviluppato in ordine alla sussistenza della condotta appropriativa della documentazione.

La Corte di appello, facendo rinvio alla sentenza di primo grado, ha rimarcato come [OSCURATO:PERSONA], alla cessazione della sua carica di amministratore, non avesse consegnato la documentazione al nuovo amministratore subentrante.

A tale proposito va ribadito che configura il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di condominio uscente che non consegni al nuovo amministratore la documentazione e la contabilità relativa all'amministrazione del condominio.

Quanto all'individuazione e all'esistenza della documentazione oggetto dell'appropriazione, la Corte di appello ha rimarcato come lo stesso imputato non avesse mai negato l'esistenza della documentazione contabile.

I Giudici della Corte di merito hanno anche fatto rinvio alle motivazioni esposte a tale proposito dal Tribunale, che aveva valorizzato la normativa vigente in materia di amministrazione di condominio e quanto riferito dal consulente del pubblico ministero oltre che dal nuovo amministratore.

Va, quindi, ricordato che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 — 01).

A fronte di ciò e in presenza di una motivazione -conseguentemente- adeguata, il ricorrente sostiene che gli obblighi civilistici di redazione della contabilità non prova l'esistenza della documentazione e che dalle dichiarazioni dell'amministratore subentrante non emergevano elementi a carico dell'imputato.

Tali deduzioni, però, hanno valenza squisitamente valutativa delle emergenze processuali, rispetto alle quali il ricorrente offre una lettura antagonista a quella dei giudici di merito.

Ne discende che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, le doglianze articolate nel motivo non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Allora, va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01). 6 d/L\ss".."-

6. Inammissibile perché aspecifico risulta il motivo relativo alla causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen..

La Corte di appello, invero, l'ha negata ritenendo che la condotta non fosse occasionale e, in tal senso, ha valorizzato il precedente specifico risultante a carico dell'imputato.

Il ricorrente, nel contrastare quanto ritenuto in punto di non occasionalità, non si confronta con tale tema dell'influenza del precedente specifico in punto di non occasionalità della condotta, ossia su un elemento che la Corte di appello ha ritenuto determinante per escludere il requisito della sua non abitualità.

Tanto fa emergere come il motivo sfugga a un reale controllo con la motivazione complessivamente considerata, così incorrendo nel vizio di aspecificità.

La mancanza di specificità del ricorso, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez..

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

7. Anche il motivo relativo al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è inammissibile, perché si sviluppa lungo considerazioni di merito il cui esame è precluso al giudice di legittimità.

Il ricorrente, invero, prospetta una valutazione antagonista a quella del giudice di merito, in quanto sostiene che le circostanze attenuanti generiche potevano essere riconosciute in misura prevalente alle aggravanti sulla base della valorizzazione dei medesimi elementi considerati dal giudice per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62.bis cod.pen., ma in misura equivalente alle aggravanti.

Anche in questo caso, dunque, viene prospettata una questione squisitamente valutativa, il cui esame è preclusi° alla Corte di legittimità.

8. Da quanto esposto segue l'inammissibilità del ricorso in relazione al capo 1 dell'imputazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo sub 2) co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CHIVASSO avverso la sentenza del 09/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio. Letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/05/2022 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 13/01/2021 del Tribunale di Ivrea, riducendc la pena infittagli per i reati ascrittigli ai sensi dell'art. 646 cod.pen., aggravati ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 11, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 646 cod.pen. e vizio di motivazione sugli elementi essenziali del reato. Travisamento della prova.Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione in relazione alla condotta appropriativa, rispetto alla quale manca la prova dell'effettiva esistenza della documentazione oggetto del reato contestato al capo 1). Con riguardo all'appropriazione delle somme di denaro contestata al capo 2), il ricorrente denuncia la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in quanto nella sentenza non si tiene conto di una serie di bonifici che smentiscono l'ipotesi accusatoria. A sostegno di entrambi gli assunti vengono compencliate e illustrate le risultanze istruttorie. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 646 cod.pen., 129, 122, 336 e 337 cod.proc.pen.. Vizio di manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'insussistenza di una valida querela e la conseguente mancanza di una condizione di proceclibilità. Denuncia l'erroneità della sentenza della Corte di appello, che non ha esaminato la questione relativa alla procedibilità ritenendola tardiva e non devoluta con l'appello principale, in quanto proposta con i motivi nuovi, mentre -in realtà- l'improcedibilità poteva essere rilevata e dichiarata d'ufficio, così che la relativa questione non poteva essere dichiarata inammissibile. A tale riguardo si sostiene che l'Amministratore del condominio si è limitato a esporre i fatti ai Carabinieri, senza manifestare la volontà che il responsabile fosse punito, per come evidenziato dagli stessi Carabinieri. Osserva che successivamente, a seguito di precisa richiesta del Pubblico ministero (ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2018), "il Geom. Godizzi presentava querela presso gli uffici dei Carabinieri, allegando esclusivamente il verbale dell'assemblea di condominio del 22.10.2018, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico all'Amministratore di sporgere querela, con riguardo al capo 2». Con riguardo al capo 1, si assume che la querela è tardiva e manca delle firme autenticate dei singoli condomini, oltre che la volontà unanime dell'assemblea dei condomini. 1.3. Erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 552, commi 1 e 2, cod.proc.pen., violazione del diritto di difesa, nullità della sentenza per indeterminatezza del capo d'imputazione. Manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, là dove ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione, pur a fronte della genericità del fatto descritto in rubrica, tale da non consentire il corretto esercizio del diritto di difesa.Quanto alla tardività dell'eccezione di indetermenitezza del capo d'imputazione, sostiene che trattandosi di violazione del diritto di difesa, dovrebbe avere valenza assoluta e non relativa. 1.4. Violazione e vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al termine di prescrizione del reato. In questo caso si assume che la Corte di appello ha erroneamente individuato il tempo dell'interversione del possesso al momento della cessazione della carica di amministratore, contraddicendo la sua stessa motivazione, là dove sottolinea che le condotte distrattive sono anteriori e risalenti al periodo compreso tra gennaio 2013 e dicembre 2016. Aggiunge che il termine di prescrizione decorre dall'approvazione del rendiconto e non dalla cessazione della carica. 1.5. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.pen.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha erroneamente respinto il motivo relativo alla riconoscibilità dell'ipotesi di cui aill'art.131-bis cod.pen. facendo leva sulla reiterazione delle condotte, sull'entità degli ammanchi e sulle modalità della condotta. 1.6. Violazione di legge e vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 69 e 62-bis cod.pen., in relazione al trattamento sanzionatorio. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti. In questo caso si assume che il giudizio di equivalenza espresso dalla Corte di appello nel bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato effettuato sulla base di un'errata applicazione della norma in materia di giudizio di comparazione. Deduce la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al capo 2) nel senso di seguito specificato. Inammissibile nel resto. 1.1. In via di priorità logica va esaminato il motivo di ricorso esposto in relazione al capo 2), in quanto relativo alla sussistenza della condizione di procedibilità. 1.2. A tal proposito si è già detto che il ricorrente, in sede di appello aveva eccepito la mancanza della querela sul presupposto che l'Amministratore del condominio si era limitato a esporre i fatti ai Carabinieri, senza manifestare la volontà punitiva e che successivamente -su sollecitazione dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2018- 3 „ presentava querela presso gli uffici dei Carabinieri, allegando esclusivamente il verbale dell'assemblea di condominio, privo di sottoscrizione dei condomini e mancante di uno specifico incarico all'Amministratore di sporgere querela. La questione non veniva proposta con l'appello principale, ma solo successivamente, con i motivi aggiunti. Per tale ragione, la Corte di appello ha ritenuto che la questione fosse stata proposta tardivamente e l'ha dichiarata inammissibile, senza esaminarla. Tale determinazione della Corte di appello -però- è viziata da violazione di legge, in quanto non tiene conto che l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il giudice possa rilevare d'ufficio la mancanza di una condizione di procedibilità "in ogni stato e grado del processo" e, quindi, anche in ipotesi in cui tale evenienza non sia stata oggetto di uno specifico motivo di gravame. Da ciò discende che la questione sollevata dall'appellante con i motivi aggiunti doveva essere considerata alla stregua di una sollecitazione dei poteri officiosi della Corte di appello, correlati alla verifica della sussistenza della condizione di procedibilità e, in quanto tali, senz'altro attivabili dal giudice. La fondatezza del motivo conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello per l'esame della questione sulla procedibilità sollevata dalla difesa. I restanti motivi sollevati in relazione al capo 2 restano assorbiti. 2. Il ricorrente ha proposto la questione sulla procedibilità anche in relazione al capo 1. In questo caso, però, non si può giungere alla medesima conclusione, attesa la manifesta infondatezza della questione, in ragione della costituzione di parte civile effettuata dal condominio, indicato come persona offesa del reato contestato al capo 1). A tal riguardo, va ribadito che «in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non va applicata quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio», (Sez. 5 - , Sentenza n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 — 01). Da ciò l'inammissibilità della questione per la manifesta infondatezza. 3. La questione relativa alla indeterminatezza del capo d'imputazione è inammissibile perché manifestamente infondata. Questa Corte ha costantemente spiegato che «La nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e 4 „ genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entra il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen.», (Sez. 3 - , Sentenza n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01). Da ciò discende che la Corte di appello ha correttamente rilevato la tardività dell'eccezione difensiva, con conseguente manifesta infondatezza del contrario convincimento difensivo. 4. Manifestamente infondato e, perciò, inammissibile risulta la questione relativa al momento consumativo del reato. A tale proposito, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'orientamento assolutamente costante di questa Corte, secondo il quale «Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l'amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199 - 01). Il principio, fissato in relazione a fattispecie di appropriazione di somme di denaro, è ancor di più valido quando -come nel caso in esame- l'appropriazione abbia a oggetto la documentazione, in quanto, con la cessazione della carica sorge in testa all'amministratore uscente l'obbliga di consegnare all'amministratore subentrante tutta la documentazione relativa all'amministrazione del condominio (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29451 del 17/05/2013, Maxia, Rv. 257232 - 01). Da ciò la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo. 5. Ancora inammissibile anche il motivo sviluppato in ordine alla sussistenza della condotta appropriativa della documentazione. La Corte di appello, facendo rinvio alla sentenza di primo grado, ha rimarcato come [OSCURATO:PERSONA], alla cessazione della sua carica di amministratore, non avesse consegnato la documentazione al nuovo amministratore subentrante. A tale proposito va ribadito che configura il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di condominio uscente che non consegni al nuovo amministratore la documentazione e la contabilità relativa all'amministrazione del condominio. Quanto all'individuazione e all'esistenza della documentazione oggetto dell'appropriazione, la Corte di appello ha rimarcato come lo stesso imputato non avesse mai negato l'esistenza della documentazione contabile. I Giudici della Corte di merito hanno anche fatto rinvio alle motivazioni esposte a tale proposito dal Tribunale, che aveva valorizzato la normativa vigente in materia di amministrazione di condominio e quanto riferito dal consulente del pubblico ministero oltre che dal nuovo amministratore. Va, quindi, ricordato che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 — 01). A fronte di ciò e in presenza di una motivazione -conseguentemente- adeguata, il ricorrente sostiene che gli obblighi civilistici di redazione della contabilità non prova l'esistenza della documentazione e che dalle dichiarazioni dell'amministratore subentrante non emergevano elementi a carico dell'imputato. Tali deduzioni, però, hanno valenza squisitamente valutativa delle emergenze processuali, rispetto alle quali il ricorrente offre una lettura antagonista a quella dei giudici di merito. Ne discende che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, le doglianze articolate nel motivo non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Allora, va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01). 6 d/L\ss".."- 6. Inammissibile perché aspecifico risulta il motivo relativo alla causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.. La Corte di appello, invero, l'ha negata ritenendo che la condotta non fosse occasionale e, in tal senso, ha valorizzato il precedente specifico risultante a carico dell'imputato. Il ricorrente, nel contrastare quanto ritenuto in punto di non occasionalità, non si confronta con tale tema dell'influenza del precedente specifico in punto di non occasionalità della condotta, ossia su un elemento che la Corte di appello ha ritenuto determinante per escludere il requisito della sua non abitualità. Tanto fa emergere come il motivo sfugga a un reale controllo con la motivazione complessivamente considerata, così incorrendo nel vizio di aspecificità. La mancanza di specificità del ricorso, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 7. Anche il motivo relativo al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è inammissibile, perché si sviluppa lungo considerazioni di merito il cui esame è precluso al giudice di legittimità. Il ricorrente, invero, prospetta una valutazione antagonista a quella del giudice di merito, in quanto sostiene che le circostanze attenuanti generiche potevano essere riconosciute in misura prevalente alle aggravanti sulla base della valorizzazione dei medesimi elementi considerati dal giudice per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62.bis cod.pen., ma in misura equivalente alle aggravanti. Anche in questo caso, dunque, viene prospettata una questione squisitamente valutativa, il cui esame è preclusi° alla Corte di legittimità. 8. Da quanto esposto segue l'inammissibilità del ricorso in relazione al capo 1 dell'imputazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo sub 2) co
Sentenza Cassazione n. 24279/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris