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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34168/2025

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[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE- Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzain data 27/09/2024 della Corte di appello di L’Aquila, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 8 novembre 2021 avendovi rinvenuto un errore in diritto.

La Corte territoriale aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto esclusivamente sulla base della considerazione che la pena edittale prevista dall’art. 589 bis cod. pen. non lo consentiva, senza considerare, nello specifico, che era stata applicata l’attenuante del comma 7, circostanza speciale cui è correlata una diminuzione di pena fino alla metà.

La Corte di cassazione ha ricordato che la pena detentiva rilevante ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. non tiene conto delle circostanze, a eccezione di quelle a effetto speciale.E quella del comma 7 è una circostanza a effetto speciale.

La Corte di appello di L’Aquila, cui il processo è stato rinviato per nuovo esame sul punto dell’art. 131-bis cod. pen., ha escluso nuovamente tale causa di proscioglimento sulla base di altri criteri, e cioè per la gravità del danno, a causa del decesso della vittima, e per la gravità della condotta, perché era stato accertato nel processo che l’ostacolo era ben visibile al centro della carreggiata, tant’era vero che la conducente dell’auto che precedeva l’imputato e il conducente dell’auto che seguiva avevano dichiarato di averlo visto chiaramente e la prima lo aveva evitato grazie alla bassa velocità.

La Corte di appello ha inoltre evidenziato che l’imputato non aveva comunque allegato elementi in suo favore in modo da giustificare l’applicazione della causa di non punibilità.

Tale omissione permane nel ricorso per cassazione ove il ricorrente si è limitato a lamentare che la Corte di appello era ritornata sull’accertamento del fatto passato in giudicato.

A differenza di quanto argomentato, è stata la Corte di cassazione, nell’annullare per un vizio di motivazione, a riaprire il tema dell’art. 131-bis cod. pen., consentendo al Giudice rescindente l’esplorazione di altri profili, anzi di tutti i correlati possibili profili.

Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03).Nel caso in esame, la Corte di appello ha reso una motivazione esaustiva con riferimento alla gravità della condotta e alla rilevanza del danno.

D’altra parte, ai fini dell’applicazione della causa di proscioglimento, non è necessario neppure passare in rassegna tutti i criteri indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione solo di quelli ritenuti rilevanti (tra le tante, Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE- Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzain data 27/09/2024 della Corte di appello di L’Aquila, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 8 novembre 2021 avendovi rinvenuto un errore in diritto. La Corte territoriale aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto esclusivamente sulla base della considerazione che la pena edittale prevista dall’art. 589 bis cod. pen. non lo consentiva, senza considerare, nello specifico, che era stata applicata l’attenuante del comma 7, circostanza speciale cui è correlata una diminuzione di pena fino alla metà. La Corte di cassazione ha ricordato che la pena detentiva rilevante ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. non tiene conto delle circostanze, a eccezione di quelle a effetto speciale.E quella del comma 7 è una circostanza a effetto speciale. La Corte di appello di L’Aquila, cui il processo è stato rinviato per nuovo esame sul punto dell’art. 131-bis cod. pen., ha escluso nuovamente tale causa di proscioglimento sulla base di altri criteri, e cioè per la gravità del danno, a causa del decesso della vittima, e per la gravità della condotta, perché era stato accertato nel processo che l’ostacolo era ben visibile al centro della carreggiata, tant’era vero che la conducente dell’auto che precedeva l’imputato e il conducente dell’auto che seguiva avevano dichiarato di averlo visto chiaramente e la prima lo aveva evitato grazie alla bassa velocità. La Corte di appello ha inoltre evidenziato che l’imputato non aveva comunque allegato elementi in suo favore in modo da giustificare l’applicazione della causa di non punibilità. Tale omissione permane nel ricorso per cassazione ove il ricorrente si è limitato a lamentare che la Corte di appello era ritornata sull’accertamento del fatto passato in giudicato. A differenza di quanto argomentato, è stata la Corte di cassazione, nell’annullare per un vizio di motivazione, a riaprire il tema dell’art. 131-bis cod. pen., consentendo al Giudice rescindente l’esplorazione di altri profili, anzi di tutti i correlati possibili profili. Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03).Nel caso in esame, la Corte di appello ha reso una motivazione esaustiva con riferimento alla gravità della condotta e alla rilevanza del danno. D’altra parte, ai fini dell’applicazione della causa di proscioglimento, non è necessario neppure passare in rassegna tutti i criteri indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione solo di quelli ritenuti rilevanti (tra le tante, Sez
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