CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG v Q.32— T-. CC, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 limi 9 202' ha rigettato le istanze presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] aventi ac l'ingiunzione a demolire ed il ripristino dello stato dei luoghi relativamente agli abusi lilizi d cui alla sentenza penale n. 4372 emessa in data 2 dicembre 1992 dalla [OSCURATO:PERSONA].)! idarial( di Napoli (irrevocabile il 7 giugno 1994) ed alla sentenza n. 8807 emessa il 2) rc.emlrr 1996 dalla Pretura di Napoli (irrevocabile il 7 febbraio 1997). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione trami :e I groprir difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazic ne alk dedotta pendenza di una domanda di condono e la violazione dell'art. 35 non na 4 I 724/1994, rappresentando che, diversamente da quanto argomentato dal Tr , btinak avev lamentato le lungaggini della procedura amministrativa di rilascio del titolo n sai itori non anche la formazione del silenzio-assenso come ritenuto dal giudice. Osserva, altresì, che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenì tc o31-,tivo a rilascio del permesso in sanatoria il mancato pagamento integrale dell'obkizione degl oneri concessori. 3. Con un secondo motivo di ricorso evidenzia la carenza di potere della Proc L' a delk Repubblica ad effettuare in via autonoma la demolizione delle opere abusive, i ichian arido z tale scopo una circolare ministeriale del 20 novembre 97 e le disposizioni della 'roctin Generale presso la Corte d'Appello di Napoli che attribuirebbero la non etenzí all'esecuzione delle demolizioni esclusivamente alla pubblica amministia2ionE per procedimenti definiti in epoca antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite de 19915 4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la estinzione della ingiunzione n clernnlre pe prescrizione conseguente alla decorso del tempo. Insiste, pertanto per l'accoglimento del ricorso. 5. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inam -n ss L-ità de ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente propone questioni da tempo affrontate e risolte dall a col olichitz giurisprudenza di questa Corte, in parte richiamata anche nel provvedimento iinpunto coi il quale non si confronta se non in parte. 3. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la giu ispr c 2nza d questa Corte è unanime nel riconoscere al giudice dell'esecuzione, in presE nz a di um domanda di sanatoria, un ampio potere-dovere di controllo sulla legittimità iell'a1 concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la su ma laziom e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizi ) del p :itere d rilascio (Sez. 3, n. 55028 del 9/11/2018, Bertolami, Rv. 274135; Sez. 3, n. 47 , 12 de 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasielb, Rv. : 56679 Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 17066 lel /1/1/2006 Spillantini, Rv. 234321; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642). Si è anche attribuita al giudice dell'esecuzione, con rifermento alla meni l)ercnza d una richiesta di sanatoria, la verifica dei possibili esiti e dei tempi di de: inizior delli procedura (in tema di condono edilizio v., ad es., Sez. 3, n. 35201 del 3/5/201E!, C ilarella altro, Rv. 268032; Sez. 3, n. 47263 del 25/9/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3 r. 16; 86 de 5/3/2009, Merano, Rv. 243463; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 23E1'5; S z. 3, n 38997 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237816; Sez. 3, n. 23702 del 27/4/20 17, Ag :stin altro, Rv. 237062; Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003 (dep.2004), Russetti, Rv. 227Ii53). Con specifico riferimento al potere-dovere del giudice circa la sussisten? a del ! di condonabilità dell'intervento, segnatamente, con riferimento ,specifico al c ,ndom introdotto con la Legge 724\94 la giurisprudenza ha individuato: la temile Ai\ i: dellz domanda; la riferibilità della domanda agli imputati o ai comproprietari d all'in mobili abusivo; la riferibilità della domanda all'immobile stesso; la ultimazione dei lavori entro i termine di legge; i requisiti volumetrici dell'immobile costruito; la congruit i guai T.itatiw dell'obiezione versata, attraverso l'acquisizione del certificato a tal fine rilascia o da :.:indacc competente (v. Sez. 3, n. 4749 del 13/12/2007 (dep. 2008), Sannino, Rv. 238 -37 !d prec. conf.). Nella fattispecie risulta, dal tenore del provvedimento impugnato, che il giJ :ice provveduto alla necessaria disamina degli atti sottoposti alla sua attenzione, ri e\ and che s tratta di manufatto abusivamente edificato in area vincolata rispetto al quale ma act E 'ebbe i parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo e che rispetto alla !Jorm-nda competente amministrazione comunale ha inviato all'interessato un "preavviso ci dr lego" li ragione dell'esistenza di plurimi elementi stativi alla condonabilità delle opera, fra i quali i - a Tribunale evidenzia la non congruità delle somme versate a titolo di obiezione cani: atto che nessuna integrazione di dette somme risulta essere stata versata. 4. Per ciò che concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, va ricordato che li giurisprudenza di questa Corte ha pure affrontato la questione relativa alla prenntE[ :arenzr di potere della Procura della Repubblica, la quale non potrebbe procedere in vi au onorn; alla demolizione delle opere sulla base di quanto disposto da una circolare mir iste. n iale de 20 novembre 1997 e da un parere della Procura Generale presso la Corte d'Appello alla luce dei quali l'esecuzione degli ordini di demolizione relativi a senten e irre ocabil antecedenti al 1996 (data in cui le Sezioni Unite di questa Corte avevano tic )nor [iutc i carattere giurisdizionale del provvedimento) sarebbe di competenza esclusiva della p Libblicí amministrazione. Si è infatti affermato, proprio con riferimento alla circolare ed al parere rren:d nati ir ricorso, che spetta al pubblico ministero la competenza ad eseguire l'ordine di iernlizionr del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna per violazione d Ala no .riativr urbanistica ed antisismica, essendo questi vincolato nello svolgimento di tale 3t ivi..2 solo a rispetto della legge e non all'osservanza di circolari interpretative del dato nornta gnessr dalla pubblica amministrazione o di direttive adottate da uffici requirenti diver 3i da c ..iello d appartenenza per disciplinare le modalità della sua azione. (Sez. 3, Sentenza r. 28 ,81 de 16/5/2018, Milone, Rv. 273359. V. anche Sez. 3, n. 26523 del 24/6/202(1, Ba ie, Rv 279915). 5. Infine anche riguardo alla questione prospettata nel terzo motivo di ric)rso ue:[•tr Corte si è già ripetutamente espressa. In particolare, si è affermato che la demolizione del manufatto abus vo, r[he disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, qualora non sia s a al iment eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma f ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per la: ioni d tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producer d ,) Ef tti ;u soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato ( men( quest'ultimo l'autore dell'abuso. Per tali sue caratteristiche, la demolizione non i può i -.eners una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è spggl ,:ta allt prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 FM i proc Delorier, Rv. 265540). A tale decisione, che richiama i numerosi precedenti conformi, ha fattc egi o al:rr pronuncia che, nel pervenire alle medesime conclusioni, ha ritenuto manifest ?meritr infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 ,? 11 Cost. dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine ci 'yes , ...izioru dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza d. c idanna ribadendo che le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che assolve rid un funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragior i di tu .?la de territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul s )9ge't che s trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentc no di r "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e, pertanto, ì , c a E.E...luder( sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sarzier i per al soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all art. 11 Cost (Sez. 3, n. 41475 del 3/5/2016, Porcu, Rv. 267977. Conf. Sez. 3 n. 3979 (lel 21, 1)/201{ (dep.2019), Cerra, Rv. 275850). 6. Lordinanza impugnata, pertanto risulta giuridicamente corretta ed adeguat,ment( motivata e, per tali ragioni, pienamente idonea a superare il vaglio di legittim ta cui e. staitr sottoposta mentre manifestamente infondate appaiono le censure mosse in ri ,mrsc, I quale conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del )rocE -nentc nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, iella mma equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament dell( spes( processuali e della somma di euro 3.000,00 (trem