CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 08890/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte con l'unico ma complesso motivo non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto dirette a replicare doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione ai tratti costitutivi , anche soggettivi, del reato ex art. 341 bis cp ascritto al ricorrente riscontrati nella specie, sia in relazione al trattamento punitivo irrogato nelle sue implicazioni connesse al diniego delle generiche, alla conferma della recidiva e alla misura della pena comminata, tutti aspetti affrontati dando adeguato conto delle relative scelte adottate così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]