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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25914/2026

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ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e degli elementi di conferma e di smentita, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato di minaccia, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che invoca l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni indicate non sono in grado di scalfire il giudizio espresso sul punto nella sentenza impugnata (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e degli elementi di conferma e di smentita, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato di minaccia, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che invoca l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni indicate non sono in grado di scalfire il giudizio espresso sul punto nella sentenza impugnata (cfr. p. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris